CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 10538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19043/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VERONA n. 1200/2021, depositata il 31/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1200/2021, depositata il 31/05/2021, accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionatigli dalle presunte molestie e le reiterate condotte persecutrici dalla stessa poste in essere; condannava, quindi, la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 20.430,00; rigettava, invece, la domanda revocatoria dell’atto di donazione con il quale la Mirandola aveva trasferito alla figlia, [OSCURATO:PERSONA], la quota del 50% della nuda proprietà degli immobili siti in Vigasio (VR), ritenendo assenti i presupposti dell’eventus damni e della scientia damni, in quanto l’atto di disposizione non avrebbe rappresentato un danno per l’appellante, essendo l’immobile già oggetto di ipoteca di primo grado in favore di altro creditore, la donazione era stata realizzata nell’intento di aiutare la figlia a rinegoziare il mutuo contratto con la banca, la donante aveva dimostrato un atteggiamento di disponibilità verso il creditore, versando un acconto di euro 1.000,00. La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data 26/05/2022, ha ritenuto che, essendo la sentenza del tribunale corretta nel dispositivo e nella motivazione, non vi fosse una ragionevole probabilità che l’appello principale del Roncato e quello incidentale della Mirandola venissero accolti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione reiettiva della domanda revocatoria: -quanto all’assenza dell’eventus damni, perché il tribunale aveva fatto leva esclusivamente sul fatto che l’immobile donato era oggetto di ipoteca di primo grado a favore di un terzo, non considerando che: a) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass.25/05/2017, n. 13172); b) non è richiesta una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante , ma solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.29/09/2021, n. 26310); c) il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ricorre anche quando l’atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19/07/2018, n. 19207); d) non è nemmeno necessario che sia compiuta una valutazione ex ante, da parte della debitrice, rigorosamente commisurata alla realtà della situazione e della esatta entità del disequilibrio patrimoniale, con analisi delle cifre che risulterebbero insoddisfatte a seguito della disposizione; -relativamente all’assenza della scientia damni , perché: i) essa non può certo escludersi per il solo fatto che la donazione sia stata effettuata con un “onorevole fine”, in quanto l’attività imprenditoriale esercitata dalla figlia, beneficiaria della donazione, oltre ad essere già avviata da ben sette anni, poteva certamente essere supportata attraverso altre modalità rispetto alla donazione della nuda proprietà dell’immobile, ovvero con il rilascio di garanzie, come del resto era stato fatto con l’accensione del primo mutuo del 2011 ; ii) la disponente era consapevole di essere tenuta al risarcimento del danno, perché era stata già condannata dal Giudice di Pace di Isola della Scala (VR) con sentenza passata in giudicato per il reato di ingiuria; iii) la ricorrenza di un comportamento di positiva collaborazione, peraltro, insussistente (era stato adempiuto l’obbligo di versare una provvisionale di euro 1.000,00 a fronte di un debito di più di 20.000,00 euro, aveva aderito ad una transazione, ma successivamente aveva continuato a porre in essere atti di disturbo, molestia e discredito ed era stata condannata per ingiuria e per calunnia). Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Il ricorrente coglie nel segno quando si duole della statuizione con cui è stato ritenuto insussistente l’eventus damni, perché essa è contraria all’orientamento espresso da questa Corte (cfr.Cass.28/03/2024, n.8422; Cass. 1°/02/2024, n. 3020 ; Cass., 27/02/2023, n. 5815;Cass. 26/11/2019, n. 30736) secondo cui l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni; l'eventus damni consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito; per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore - altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione l'azione revocatoria possa essere esperita sol perché il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore - né che il debitore si renda insolvente; proprio perché non postula un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito (Cass. 27/06/1977, n. 2761); perciò, la motivazione con cui il tribunale ha giustificato il rigetto della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo è da ritenersi erronea in iure; è vero infatti che, secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (così, in motivazione,Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso giàCass. 12/03/2018, n. 5860; Cass. 25/05/2017, n. 13172 , Cass.10/06/2016, n. 11892); è stato opportunamente chiarito, del resto, che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 29/03/1999, n. 2971); deve, allora, riconoscersi che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro , sicché la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro , di conseguenza, non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà (Cass. 10/06/2016, n. 11892); non è, dunque, necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi; ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione. Diverso sarebbe stato se fosse stata dimostrata la ricorrenza di una procedura esecutiva immobiliare in atto sul bene, giacché in tal caso, in applicazione del principio enunciato daCass.15/07/2009, n. 16464 e più volte ribadito (Cass. 29/08/2019, n.21783;Cass. n. 3020/2024, cit.), in fattispecie in cui l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria riguardava un bene sottoposto già ad esecuzione e la revocatoria era stata esercitata da un creditore che era intervenuto nella procedura esecutiva, non avrebbe potuto ritenersi impossibile sapere se e come la garanzia ipotecaria avrebbe agito in futuro ed avrebbe dovuto ribadirsi che il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo . Altrettanto fondatamente è denunciato il rilievo attribuito alla finalità per cui l’atto dispositivo era stato posto in essere, atteso che la scientia damni con riferimento a un atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere del credito si concretizza nella consapevolezza da parte del disponente che l’atto è suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e non è necessario che sia altresì volto a danneggiare il creditore; né l’intento di aiutare la figlia da parte della disponente ha integrato gli estremi dell’atto dovuto, sottratto all’azione revocatoria (su cui v. Cass.16/11/2023, n. 32941, secondo cui L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art.2901, 3° comma, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito ). La eventuale disponibilità della debitrice di estinguere il debito – ricorrente o meno che sia – non è un elemento tale da mettere in discussionela ricorrenza dell’eventus damni e della scientia damni . 2) Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio di cassazio