CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione relativa alla pena applicata per i reati riuniti di resistenza e di detenzione di hashish, riqualificato dal giudice di appello ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90, non sono deducibili in questa sede a fronte della motivazione resa e del corretto sistema di calcolo adottato; rilevato infatti, che, contrariamente all'assunto difensivo, a seguito della riconosciuta ipotesi di lieve entità del fatto contestato al capo a), il reato più grave è divenuto il delitto di resistenza, correttamente preso a base del calcolo, con conseguente modifica del rapporto di gravità e di proporzione tra i reati e che non è stato affatto ribaltato il giudizio di disvalore espresso dal primo giudice (v. pag. 4 sentenza di primo grado, ove si attribuisce rilievo alla reazione avuta dall'imputato alla vista dei CC e al comportamento successivo); rilevato che il anche il secondo motivo è del tutto infondato, avuto riguardo alla contestazione unitaria del reato di resistenza e lesioni con l'aggravante del nesso teleologico ed alla conforme motivazione già resa dal primo giudice (pag. 4 sentenza di primo grado ove si dava atto che le lesioni erano finalizzate a commettere la resistenza e ad occultare l'accertamento della detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigli estensore Il P .ide