CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli con la quale veniva rideterminata la pena nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di associazione per delinquere e riciclaggio. 1.1. Il ricorrente deduce il difetto di motivazione e la violazione di norme penali e processuali. Si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non proporzionata al disvalore dei fatti in esame e priva di adeguata ed autonoma valutazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta - evenienza da escludersi nel caso in esame ove la determinazione della sanzione è anche corredata da congrua motivazione - in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de