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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20012/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1981-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

V. G. GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 01981 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 2038/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Napoli ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittima l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all’attività di praticante avvocato dal medesimo svolta nell’anno 2010, ed ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo a causa della mancata compilazione del “Quadro RR” della dichiarazione dei redditi, idonea ad integrare un occultamento del reddito, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Inps ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 22, comma 2, l. n. 576 del 1998 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il requisito di abitualità nell’esercizio della professione nonostante la dichiarazione di un reddito inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro.

5. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto Ric. 2021 n. 01981 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- sospeso il decorso del termine prescrizionale in ragione del doloso occultamento del debito derivante dalla mancata compilazione del “Quadro RR”.

6. Si esamina in via prioritaria il secondo motivo di ricorso che è fondato e deve trovare accoglimento.

7. Questa Corte ha chiarito che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del “Quadro RR” nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v.

Cass. n. 37529 del 2021; v. anche Cass. n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione).

8. La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e, senza svolgere uno specifico accertamento fattuale, ha qualificato la mancata compilazione del “Quadro RR” come condotta di occultamento doloso del debito contributivo, così presupponendo un automatismo che deve, invece, escludersi in base alla giurisprudenza di questa Corte.

9. Per tale ragione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ric. 2021 n. 01981 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- Napoli, in diversa compilazione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1981-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. G. GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 01981 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 2038/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Napoli ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittima l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all’attività di praticante avvocato dal medesimo svolta nell’anno 2010, ed ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo a causa della mancata compilazione del “Quadro RR” della dichiarazione dei redditi, idonea ad integrare un occultamento del reddito, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Inps ha resistito con controricorso. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 22, comma 2, l. n. 576 del 1998 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il requisito di abitualità nell’esercizio della professione nonostante la dichiarazione di un reddito inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro. 5. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto Ric. 2021 n. 01981 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- sospeso il decorso del termine prescrizionale in ragione del doloso occultamento del debito derivante dalla mancata compilazione del “Quadro RR”. 6. Si esamina in via prioritaria il secondo motivo di ricorso che è fondato e deve trovare accoglimento. 7. Questa Corte ha chiarito che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del “Quadro RR” nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 37529 del 2021; v. anche Cass. n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). 8. La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e, senza svolgere uno specifico accertamento fattuale, ha qualificato la mancata compilazione del “Quadro RR” come condotta di occultamento doloso del debito contributivo, così presupponendo un automatismo che deve, invece, escludersi in base alla giurisprudenza di questa Corte. 9. Per tale ragione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ric. 2021 n. 01981 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- Napoli, in diversa compilazione, a
Sentenza Cassazione n. 20012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris