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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08797/2024

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BUCONI.

FATTO

1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande degli originari ricorrenti (transitati a seguito di concorso dal profilo professionale ATA con la qualifica di assistenti amministrativi,a quella di collaboratori scolastici), volte ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo con il sistema della ricostruzione della carriera, dopo che avevano fruito della temporizzazione.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 345/1983, il dipendente che transiti a diversa qualifica riceve il trattamento economico corrispondente alla posizione del nuovo inquadramento conseguito, maggiorato sulla base del sistema degli scatti e che, qualora tale livello si collochi tra due posizioni stipendiali, la differenza gli viene erogata tramite un assegno ad personam che verrà riassorbito in futuro, e detta differenza viene temporizzata, cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera.

3. Il giudice di appello harichiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 66 comma 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1995 esclude l’esistenza di un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell’anzianità effettiva rispetto all’anzianità convenzionale ed ha pertanto escluso che il richiamo alle vigenti disposizioni più favorevoli attribuisca il diritto di scegliere la ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento integrale e non temporizzato dei serviziprestati pre ruolo.

4. Ha comunque ritenuto che il Ministero, nell’applicare ai lavoratori il trattamento in quel momento più favorevole all’atto del passaggio, non avrebbe potuto omettere l’applicazione della temporizzazione, in quanto avrebbe cagionato ai lavoratori un danno economico nell’immediato; ha infatti rilevato che nel giudizio di appello non erano stati più forniti dati dimostrativi dell’assunto secondo cui il meccanismo della ricostruzione avrebbe consentito ai ricorrenti una più rapida ricostruzione di carriera ed ha evidenziato che la legge non ammette deroghe, né ripensamenti (ha sul punto richiama t o il parere del Consiglio di Stato del 11.11.2009).

5. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrati da memoria.

6. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’[OSCURATO:PERSONA] regionale per la Lombardiahanno resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (confermato anche dalle norme di salvaguardia di cui agli artt. 48 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1999, art. 142 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003 e art. 146 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2007), nonché dell’art. 4, commi 3 e 13, del DPR n. 399/1988.

Addebita alla Corte territoriale di avere rigettato il gravame sulla base dell’unico argomento che in base alle norme applicabili la disciplina della temporizzazione fosse la più favorevole ai ricorrenti all’atto del passaggio.

Evidenzia che pur nella vigenza dell’istituto della temporizzazione,disciplinato dall’art. 6 del DPR n. 345/1983,la prevalenza dell’anzianità virtuale rispetto a quella effettiva rimane subordinata alla circostanza che la prima sia più favorevole.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’inquadramento applicato fosse per i ricorrenti il più favorevole all’atto del passaggio alla nuova qualifica di assistenti amministrativi; riporta le singole posizioni dei ricorrenti, evidenziando che sarebbe stata più favorevole ai ricorrenti la ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 370/1970 e dell’art. 485 del d. lgs. n. 297/1994.Argomenta che una ragionevole e coerente identificazione del trattamento di maggior vantaggio per il lavoratore non poteva essere limitata ad una valutazione in termini meramente monetari riferiti al momento specifico del passaggio in ruolo, rimarcando che la valutazione della convenienza economica non può essere ancorata ad un parametro fisso temporale, senza alcun riguardo allo sviluppo di carriera.

2. Il ricorso è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cassn. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014 ) , secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personale A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "an z ianità maturata"; si è inoltre evidenziato chetale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l.

L'art. 4 del d.P.R. 2/[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personamdi detta differenza.

La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli" si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione; il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale".

Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.

Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale.

Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione,si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, erastato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1.

Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà".

Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva.

E’ stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto èvero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile.

In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nellequali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ. i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000,00 per competenze professionali, oltre speseprenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUCONI. FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande degli originari ricorrenti (transitati a seguito di concorso dal profilo professionale ATA con la qualifica di assistenti amministrativi,a quella di collaboratori scolastici), volte ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo con il sistema della ricostruzione della carriera, dopo che avevano fruito della temporizzazione. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 345/1983, il dipendente che transiti a diversa qualifica riceve il trattamento economico corrispondente alla posizione del nuovo inquadramento conseguito, maggiorato sulla base del sistema degli scatti e che, qualora tale livello si collochi tra due posizioni stipendiali, la differenza gli viene erogata tramite un assegno ad personam che verrà riassorbito in futuro, e detta differenza viene temporizzata, cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera. 3. Il giudice di appello harichiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 66 comma 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1995 esclude l’esistenza di un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell’anzianità effettiva rispetto all’anzianità convenzionale ed ha pertanto escluso che il richiamo alle vigenti disposizioni più favorevoli attribuisca il diritto di scegliere la ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento integrale e non temporizzato dei serviziprestati pre ruolo. 4. Ha comunque ritenuto che il Ministero, nell’applicare ai lavoratori il trattamento in quel momento più favorevole all’atto del passaggio, non avrebbe potuto omettere l’applicazione della temporizzazione, in quanto avrebbe cagionato ai lavoratori un danno economico nell’immediato; ha infatti rilevato che nel giudizio di appello non erano stati più forniti dati dimostrativi dell’assunto secondo cui il meccanismo della ricostruzione avrebbe consentito ai ricorrenti una più rapida ricostruzione di carriera ed ha evidenziato che la legge non ammette deroghe, né ripensamenti (ha sul punto richiama t o il parere del Consiglio di Stato del 11.11.2009). 5. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrati da memoria. 6. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’[OSCURATO:PERSONA] regionale per la Lombardiahanno resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (confermato anche dalle norme di salvaguardia di cui agli artt. 48 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1999, art. 142 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003 e art. 146 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2007), nonché dell’art. 4, commi 3 e 13, del DPR n. 399/1988. Addebita alla Corte territoriale di avere rigettato il gravame sulla base dell’unico argomento che in base alle norme applicabili la disciplina della temporizzazione fosse la più favorevole ai ricorrenti all’atto del passaggio. Evidenzia che pur nella vigenza dell’istituto della temporizzazione,disciplinato dall’art. 6 del DPR n. 345/1983,la prevalenza dell’anzianità virtuale rispetto a quella effettiva rimane subordinata alla circostanza che la prima sia più favorevole. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’inquadramento applicato fosse per i ricorrenti il più favorevole all’atto del passaggio alla nuova qualifica di assistenti amministrativi; riporta le singole posizioni dei ricorrenti, evidenziando che sarebbe stata più favorevole ai ricorrenti la ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 370/1970 e dell’art. 485 del d. lgs. n. 297/1994.Argomenta che una ragionevole e coerente identificazione del trattamento di maggior vantaggio per il lavoratore non poteva essere limitata ad una valutazione in termini meramente monetari riferiti al momento specifico del passaggio in ruolo, rimarcando che la valutazione della convenienza economica non può essere ancorata ad un parametro fisso temporale, senza alcun riguardo allo sviluppo di carriera. 2. Il ricorso è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cassn. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014 ) , secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personale A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "an z ianità maturata"; si è inoltre evidenziato chetale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. L'art. 4 del d.P.R. 2/[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personamdi detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli" si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione; il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A. Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione,si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, erastato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici; 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà". Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva. E’ stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto èvero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nellequali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ. i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000,00 per competenze professionali, oltre speseprenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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