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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:604
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0790 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 20 luglio 2026] «Impugnazione – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione congiunta o indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a un’entità il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale con effetto retroattivo – Nozione di “organizzazione internazionale” – Elementi costitutivi – Interpretazione dell’accordo internazionale che istituisce l’organizzazione – Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – Articoli 31 e 32 – Responsabilità extracontrattuale» Nella causa C‑790/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2024,

[OSCURATO:PERSONA] (IMG)

, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da J.-Y. de Cara e L. Levi, avocats, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA], J.-F.

Brakeland e L. Puccio, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: F. Cathagne, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2025, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑509/21 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:590 ), recante il rigetto del suo ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’8 giugno 2021 con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea ha rifiutato di riconoscergli, con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea secondo la modalità della gestione indiretta (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che esso avrebbe subito.

Contesto normativo Diritto internazionale 2 L’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «convenzione di Vienna») dispone quanto segue: «Ai fini della presente convenzione: a) il termine “trattato” indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; (…) i) l’espressione “organizzazione internazionale” indica una organizzazione fra governi». 3 L’articolo 5 di tale convenzione precisa che essa «si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale (…) con riserva di qualsiasi norma pertinente all’organizzazione». 4 Ai sensi dell’articolo 31 della suddetta convenzione, intitolato «Regola generale per l’interpretazione»: «1.

Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.

3. Si terrà conto, oltre che del contesto: a) di ogni successivo accordo intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni successiva prassi seguita nell’applicazione del trattato dalla quale risulti l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato; (…)

4. Si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti». 5 L’articolo 32 della stessa convenzione, intitolato «Mezzi complementari di interpretazione», così recita: «Si potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo sia di confermare il significato risultante dalla applicazione dell’articolo 31 che di definire un significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo od illogico».

Diritto dell’Unione Regolamento finanziario del 2002 6 Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( GU 2012, L 298, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2012»).

Tuttavia, l’articolo 212, lettera a), del regolamento finanziario del 2012 ha previsto, in particolare, che gli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 continuassero ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013. 7 L’articolo 53 del regolamento finanziario del 2002 così disponeva: «[OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti: a) in modo centralizzato; b) con una gestione concorrente o decentrata; o c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali». 8 L’articolo 53 quinquies di tale regolamento stabiliva quanto segue: «1.

Quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali (…) (…)

2. Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali. (…)».

Regolamento finanziario d’esecuzione del 2002 9 Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 ( GU 2007, L 111, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario d’esecuzione del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU 2012, L 362, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario delegato del 2012»). 10 L’articolo 43 del regolamento finanziario d’esecuzione del 2002, intitolato «Gestione congiunta», al paragrafo 2 disponeva come segue: «Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 53 quinquies del regolamento [finanziario del 2002] sono le seguenti: a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni; (…)».

Regolamento finanziario del 2012 11 Il regolamento finanziario del 2012 è entrato in vigore il 27 ottobre 2012, conformemente al primo comma del suo articolo

214. Esso si applicava a decorrere dal 1 o gennaio 2013 in forza del secondo comma di tale articolo, fatte salve le date di applicazione specifiche previste al medesimo comma per talune disposizioni dello stesso regolamento. 12 Tra tali disposizioni figurava l’articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Metodi d’esecuzione del bilancio», il quale era applicabile solo agli impegni assunti a partire dal 1 o gennaio 2014.

Il paragrafo 1 di tale articolo era così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio secondo i metodi seguenti: a) direttamente (“gestione diretta”), a opera dei suoi servizi (…); b) nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”); oppure c) indirettamente (“gestione indiretta”), (…) affidando compiti d’esecuzione del bilancio: (…) ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie; (…)».

Regolamento finanziario delegato del 2012 13 L’articolo 43 del regolamento finanziario delegato del 2012, intitolato «Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali», al paragrafo 1 così recitava: «Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento [finanziario del 2012] sono le seguenti: a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni; (…)».

Fatti 14 I fatti della controversia, che figurano ai punti da 2 a 24 della sentenza impugnata, possono, ai fini della presente causa, essere riassunti nei seguenti termini. 15 Il ricorrente, l’IMG, inizialmente denominato [OSCURATO:PERSONA] – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), è stato creato il 25 novembre 1994 allo scopo di consentire agli Stati e alle organizzazioni internazionali partecipanti alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina di disporre a tal fine di un’entità dedicata.

Da allora, esso ha progressivamente ampliato le sue attività nei settori della ricostruzione e dello sviluppo. 16 Il 7 novembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, relativa al programma d’azione annuale 2013 a favore del Myanmar/della Birmania finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.

Tale decisione prevedeva, in particolare, un programma di sviluppo del commercio il cui costo, stimato in EUR 10 milioni, doveva essere finanziato dall’Unione e la cui attuazione doveva essere garantita in gestione congiunta con il ricorrente. 17 Il 17 febbraio 2014 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvio di un’indagine sullo status del ricorrente.

Il 15 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la relazione predisposta dall’OLAF al termine della sua indagine, nella quale detto Ufficio ha considerato, in sostanza, che il ricorrente non costituiva un’organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario del 2002 e del regolamento finanziario del 2012. 18 Il 16 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di affidare l’attuazione, in modalità di gestione indiretta, del programma di sviluppo del commercio previsto dalla decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, citata al punto 16 della presente sentenza, ad un’organizzazione diversa dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014»). 19 L’8 maggio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al ricorrente una lettera nella quale lo informava di aver deciso, in particolare, che, fino a quando non vi fosse stata certezza assoluta in ordine al suo status di organizzazione internazionale, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero più concluso con esso nuovi accordi di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dal regolamento finanziario del 2012 (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2015»). 20 Con un primo atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑29/15, successivamente con un secondo atto introduttivo depositato il 14 luglio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑381/15, il ricorrente ha proposto due ricorsi diretti, il primo, all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014 e, il secondo, all’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 nonché al risarcimento del danno causato da quest’ultima.

Detti ricorsi sono stati respinti con le sentenze del 2 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑29/15 , EU:T:2017:56 ) e del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ).

Con due impugnazioni proposte l’11 aprile 2017 ed iscritte rispettivamente a ruolo con i numeri C‑183/17 P e C‑184/17 P, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di queste due sentenze. 21 Con sentenza del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑183/17 P e C‑184/17 P; in prosieguo: la «sentenza del 31 gennaio 2019», EU:C:2019:78 ), la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale menzionate al punto precedente, ha statuito essa stessa sui ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015, ha annullato tali decisioni e ha rinviato la causa T‑381/15 dinanzi al Tribunale affinché statuisse sul ricorso in quest’ultima causa, nella parte in cui mirava al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 22 Con lettera del 6 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il ricorrente, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, a produrre taluni documenti affinché dimostrasse di soddisfare effettivamente i requisiti per avere la possibilità di lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] secondo la modalità della gestione indiretta.

Poiché il ricorrente non ha prodotto i documenti richiesti, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 18 luglio 2019, ha reiterato la sua domanda di produzione di documenti, precisando che, in caso di rifiuto del ricorrente, si sarebbe rivolta direttamente agli Stati che il ricorrente considerava come suoi membri. 23 Il 26 novembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto agli Stati che il ricorrente considerava suoi membri se essi ritenessero che il ricorrente fosse un’organizzazione internazionale, se fossero membri di tale organizzazione e se avessero firmato un accordo internazionale o intergovernativo che istituiva il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ai suddetti stati, per il caso di loro risposta affermativa, di trasmetterle una copia autentica di tale accordo nonché la prova che i suoi firmatari disponessero di pieni poteri per firmarlo, oppure una copia dello strumento di ratifica di tale accordo. [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato tale domanda ad alcuni di tali Stati, il 27 gennaio, l’11 marzo, il 25 maggio e il 14 ottobre 2020. 24 Dopo aver informato il ricorrente, con lettera del 19 febbraio 2021, che intendeva adottare una decisione di diniego del riconoscimento dello status di organizzazione internazionale, la [OSCURATO:PERSONA] lo ha invitato a presentare osservazioni, cosa che il ricorrente ha fatto il 5 e il 30 marzo 2021. 25 In data 8 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2021, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione controversa e, in secondo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli, da un lato, un risarcimento pari a EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito a causa del termine irragionevole che ha caratterizzato il procedimento di adozione della decisione controversa e, dall’altro, un risarcimento pari a EUR 23651903 a titolo di risarcimento dei danni finanziari e morali asseritamente patiti a causa delle illegittimità inficianti la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 27 In via preliminare, il Tribunale si è pronunciato in particolare sulla ricevibilità degli allegati A.24 dell’atto di ricorso e C.1 della replica, che ha dichiarato irricevibili. 28 Più in particolare, per quanto riguarda l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, la cui ricevibilità era stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, che tale allegato consisteva in un parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], la cui divulgazione non era stata autorizzata da tale istituzione e che non riguardava una procedura legislativa per la quale si imponesse una maggiore trasparenza.

Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente non aveva menzionato un interesse diverso da quello di potersi avvalere di tale parere giuridico nell’ambito della controversia, cosicché la sua produzione non appariva guidata da un interesse pubblico prevalente. 29 Dai punti 58, 59, 92 e 190 della sentenza impugnata risulta che, dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva dedotto, a sostegno della sua domanda di annullamento, quattro motivi di ricorso.

Ad avviso del Tribunale, il primo motivo di ricorso si articolava in tre parti, relative, la prima, alla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 31 gennaio 2019, la seconda, alla violazione della normativa finanziaria dell’Unione e degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA], del 7 gennaio 2015, sulla valutazione dello status delle organizzazioni internazionali e sulla possibilità di assimilare organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, a vari errori di diritto nonché alla violazione di vari principi, tra cui, in particolare il principio di irretroattività, e, la terza, alla violazione del principio di uguaglianza.

Il secondo motivo di ricorso era altresì suddiviso in tre parti, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’obbligo di motivazione, dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di imparzialità.

Il terzo motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio della certezza del diritto.

Infine, il quarto motivo di ricorso era suddiviso in tre parti, vertenti su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto risultanti, per quanto riguarda la prima parte, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse correttamente individuato i membri del ricorrente, per quanto riguarda la seconda parte, dal fatto che essa si fosse rifiutata di qualificare l’atto costitutivo del ricorrente come un accordo internazionale istitutivo di un’organizzazione internazionale e, per quanto riguarda la terza parte, dal fatto che essa si fosse rifiutata di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale nonostante la prassi successiva dei suoi membri e il riconoscimento di tale status da parte dell’Unione e di alcuni Stati terzi. 30 Il Tribunale ha esaminato, anzitutto, la prima parte del secondo motivo di ricorso, poi, i motivi di ricorso dal primo al quarto e, infine, la seconda e la terza parte del secondo motivo di ricorso.

Esso ha ritenuto che tali motivi, al pari della domanda di annullamento presentata dal ricorrente, dovessero essere respinti. 31 In particolare, il quarto motivo di ricorso è stato esaminato ai punti da 190 a 370 della sentenza impugnata.

A tal proposito, ai punti da 190 a 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto, in primo luogo, talune considerazioni preliminari in ordine alla definizione della nozione di «organizzazione internazionale» prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione.

Ne risulta, in sostanza, che il Tribunale ha considerato che le nozioni di «organizzazione internazionale» e di «accordo internazionale» di cui alla normativa finanziaria dell’Unione dovevano essere interpretate alla luce delle norme pertinenti del diritto internazionale, pur essendo oggetto di un’interpretazione restrittiva, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. 32 In secondo luogo, ai punti da 215 a 232 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto avrebbe effettuato una distinzione artificiosa tra gli Stati fondatori del ricorrente, gli Stati contributori, gli Stati membri degli organi del ricorrente, vale a dire il comitato direttivo e il gruppo governativo di sostegno (in prosieguo: il «GSG»).

A tal riguardo, ai punti 216 e 217 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che dalla motivazione della decisione controversa non risultava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse formalmente operato una siffatta distinzione. 33 Tuttavia, ai punti da 218 a 231 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’ipotesi secondo cui la decisione controversa potesse essere interpretata nel senso di operare una distinzione come quella dedotta dal ricorrente.

Al termine di un’analisi dei termini del documento del 25 novembre 1994 relativo all’istituzione di IMG-IBH (in prosieguo: la «risoluzione del 25 novembre 1994»), nonché dello statuto del ricorrente, il Tribunale ha constatato, al punto 230 di tale sentenza, che solo gli Stati e le organizzazioni internazionali che avevano chiesto di essere ammessi al comitato direttivo o al comitato permanente del ricorrente, la cui domanda non avesse dato luogo a obiezioni da parte dei membri di tale organo decisionale, e che continuassero a farne parte alla data del 16 dicembre 2014 ed eventualmente oltre, dovevano essere considerati membri del ricorrente alla data di efficacia della decisione controversa.

Sulla base di tale constatazione, il Tribunale ha considerato, ai punti 231 e 232 della sentenza impugnata, che il ricorrente non poteva fondatamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere considerato taluni Stati e talune organizzazioni internazionali come suoi membri se tali Stati o tali organizzazioni non facevano parte del suo comitato direttivo o del suo comitato permanente dopo il 16 dicembre 2014 e che, pertanto, la prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso doveva essere respinta in quanto infondata. 34 In terzo luogo, ai punti da 233 a 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la seconda censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], che inficia l’interpretazione delle prese di posizione delle autorità belghe e austriache. 35 Da un lato, per quanto riguarda la risposta delle autorità austriache, dai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha sostanzialmente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione di tale risposta, dato che l’aveva fedelmente riprodotta nella decisione controversa, pur considerando che essa non rimetteva in discussione le conclusioni cui perveniva tale decisione. 36 D’altra parte, per quanto riguarda la risposta delle autorità belghe, dai punti 241 e 242 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fedelmente riprodotto, nella decisione controversa, il contenuto di tale risposta.

Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui il Regno del Belgio dovesse essere considerato uno dei suoi membri.

Pertanto, al punto 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del quarto motivo di ricorso. 37 In quarto luogo, ai punti da 249 a 257 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la terza censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui essa si è rifiutata di riconoscere l’adesione dell’Unione al ricorrente.

Il Tribunale ha respinto tale censura, da un lato, per il motivo, risultante dai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più fatto parte del comitato direttivo del ricorrente a partire dal 20 maggio 2003 e che, di conseguenza, l’Unione non avrebbe potuto essere considerata membro del ricorrente durante il periodo di efficacia della decisione controversa.

Dall’altro lato, al punto 255 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato, e neppure sostenuto, di aver annoverato tra i suoi membri, alla data di efficacia della decisione controversa, un’altra organizzazione internazionale.

Avendo respinto tutte le censure dedotte a sostegno della prima parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che tale parte dovesse essere integralmente respinta. 38 In quinto luogo, ai punti da 260 a 303 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente su errori di diritto risultanti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di qualificare la risoluzione del 25 novembre 1994 come accordo internazionale. 39 A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 273 e 274 della sentenza impugnata, che tale risoluzione conteneva effettivamente almeno un impegno giuridicamente vincolante per i suoi firmatari e che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto facendo propria la posizione della Repubblica d’Austria e della Repubblica di Finlandia, secondo la quale detta risoluzione costituiva una dichiarazione politica priva di carattere giuridicamente vincolante. 40 Inoltre, al punto 289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto rifiutandosi di qualificare la risoluzione del 25 novembre 1994 come accordo internazionale in ragione della mancanza di pieni poteri dei partecipanti alla riunione dello stesso giorno, in occasione della quale è stata adottata tale risoluzione, dato che la firma di detta risoluzione è stata confermata successivamente da almeno due Stati. 41 Inoltre, ai punti 295 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in errori di diritto quando aveva chiesto agli Stati membri del ricorrente di precisare se avessero firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 e, se del caso, di produrre eventuali strumenti di firma o di ratifica di tale risoluzione. 42 Al termine del suo esame della prima censura della seconda parte del quarto motivo, il Tribunale ha sostanzialmente considerato, ai punti 302 e 303 della sentenza impugnata, che gli errori di diritto della [OSCURATO:PERSONA] menzionati ai punti 39 e 40 della presente sentenza non fossero di per sé tali da comportare l’annullamento della decisione controversa.

Infatti, secondo il Tribunale, sarebbe stato altresì necessario stabilire se il ricorrente fosse stato creato da un accordo internazionale avente per oggetto l’istituzione di quest’ultimo in qualità di organizzazione internazionale. 43 In sesto luogo, ai punti da 304 a 319 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la seconda censura della seconda parte del quarto motivo, vertente su un errore d’interpretazione riguardo all’intenzione dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale.

Al termine di un’analisi dei termini, della finalità e del contesto di tale risoluzione, il Tribunale ha concluso, al punto 319 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori nella decisione controversa quando aveva considerato che detta risoluzione non avesse avuto né per oggetto né per effetto di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che occorresse respingere in quanto infondata la seconda censura della seconda parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente e, di conseguenza, in quanto infondata tale parte nella sua interezza. 44 In settimo luogo, ai punti da 321 a 347 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della terza parte del quarto motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, vertente su un errore di diritto riguardo alla prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 attestante un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale di quest’ultimo. 45 A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 329 della sentenza impugnata, che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia, Caccia alle balene nell’Antartico (Australia c.

Giappone, con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA], del 31 marzo 2014, CIJ Recueil 2014, pag. 226), la dimostrazione del fatto che accordi successivi o una prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 avessero modificato l’interpretazione delle disposizioni di tale risoluzione al fine di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale era subordinata alla condizione che tutti i firmatari di detta risoluzione o, quanto meno, l’insieme dei membri del ricorrente avessero approvato una tale modifica. 46 Il Tribunale ha constatato, al punto 330 della sentenza impugnata, da un lato, che lo statuto del ricorrente adottato il 10 marzo 1995 (in prosieguo: lo «statuto iniziale») gli aveva conferito personalità giuridica e aveva previsto che una parte del suo personale avrebbe beneficiato di immunità e, dall’altro, che l’articolo 1 dello statuto del ricorrente adottato nel 2012 (in prosieguo: lo «statuto del 2012») lo aveva qualificato come organizzazione internazionale.

Tuttavia, al punto 331 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato che questi due statuti riflettessero la volontà di tutti i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 o, quantomeno, dei suoi membri, di conferirgli lo status di organizzazione internazionale.

Il Tribunale ha esposto la motivazione che giustificava questa constatazione ai punti da 332 a 345 della sentenza impugnata.

Esso ha pertanto concluso, ai punti 346 e 347 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in un errore di diritto nel considerare che la prassi successiva all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, e successiva all’adozione dello statuto iniziale e dello statuto del 2012 del ricorrente, non attestava un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale di quest’ultimo e che, di conseguenza, la prima censura della terza parte del quarto motivo doveva essere respinta in quanto infondata. 47 In ottavo luogo, ai punti da 348 a 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la seconda censura della terza parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, vertente su errori di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del riconoscimento dello status di organizzazione internazionale di cui il ricorrente ha beneficiato da parte dell’Unione e di taluni Stati. 48 A tal riguardo, il Tribunale ha, da un lato, ai punti da 349 a 359 della sentenza impugnata, esaminato e respinto l’argomento del ricorrente secondo cui la conclusione di convenzioni tra esso e la [OSCURATO:PERSONA] in gestione congiunta o indiretta comportasse necessariamente per tale istituzione l’obbligo di riconoscerne lo status di organizzazione internazionale. 49 Dall’altro, ai punti da 360 a 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento del ricorrente vertente su un errore di diritto nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli accordi sulla sede conclusi dal ricorrente.

Come risulta dal punto 364 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il fatto che taluni Stati che non avevano aderito all’accordo costitutivo di un’organizzazione e che non ne erano, o non ne erano più, membri la considerassero un’organizzazione internazionale non obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere a tale organizzazione lo status di organizzazione internazionale. 50 In nono luogo, ai punti da 366 a 370 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la terza censura della terza parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, vertente su un errore di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tener conto del fatto che i membri del ricorrente non l’avevano sciolta e del fatto che esso soddisfaceva il principio di specialità.

Al punto 367 di tale sentenza il Tribunale ha riconosciuto che i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 aderenti al ricorrente intendevano, al momento dell’adozione dello statuto del 2008 e di quello del 2012, garantirgli una certa stabilità ed affidargli compiti specializzati nei settori della ricostruzione e dello sviluppo, al di là del territorio della Bosnia-Erzegovina.

Esso ha comunque considerato, ai punti 368 e 369 di detta sentenza, che, poiché né i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 né i membri del ricorrente avevano manifestato un’intenzione unanime o, quanto meno, maggioritaria di conferirgli lo status di organizzazione internazionale, il fatto che il ricorrente non fosse stato sciolto non incideva sulla legittimità della decisione controversa.

Il Tribunale ha quindi respinto la terza censura della terza parte del quarto motivo nonché, di conseguenza, tale parte e tale motivo nel loro insieme. 51 Le domande risarcitorie del ricorrente sono state esaminate ai punti da 418 a 447 della sentenza impugnata.

Al riguardo il Tribunale ha constatato, al punto 418 di tale sentenza, che il ricorrente presentava due voci di danno per le quali chiedeva, rispettivamente, un risarcimento di EUR 20000 a motivo del termine irragionevole caratterizzante la procedura di adozione della decisione impugnata e un risarcimento di EUR 23651903 per i danni finanziari e morali da esso imputati alle illegittimità inficianti la decisione impugnata, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 52 Il primo capo di danno, che è stato esaminato ai punti da 429 a 442 della sentenza impugnata, è stato respinto con la motivazione, risultante dai punti da 440 a 442 di tale sentenza, che il termine impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per elaborare e adottare la decisione controversa non era irragionevole e che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un danno materiale o morale derivante dall’asserita illegittimità. 53 Il secondo capo di danno, esaminato ai punti da 443 a 447 della sentenza impugnata, è stato respinto con la motivazione, risultante dai punti 444 e 446 di tale sentenza, che la domanda di annullamento presentata dal ricorrente era stata respinta, cosicché la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativa all’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, non era soddisfatta e che, inoltre, il ricorrente non si era avvalso, a sostegno di tale secondo capo di danno, di profili di illegittimità differenti da quelli invocati a sostegno della sua domanda di annullamento. 54 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti 55 Il ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di statuire essa stessa sul suo ricorso, di accoglierlo e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle spese sia del procedimento dinanzi al Tribunale sia di quello dinanzi alla Corte. 56 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione 57 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sette motivi d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, dell’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze, del divieto di giudicare ultra petita e del principio di irretroattività, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo.

Il secondo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata nonché dell’obbligo di motivazione.

Il terzo motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio d’uguaglianza e dei diritti della difesa.

Il quarto motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di certezza del diritto e dell’obbligo di motivazione.

Il quinto motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha respinto il quarto motivo del ricorso del ricorrente.

Il sesto motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di diligenza nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Infine, il settimo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi.

Sul settimo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il settimo motivo, che occorre esaminare per primo, il ricorrente contesta la motivazione contenuta ai punti da 38 a 47 della sentenza impugnata per giustificare la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile l’allegato A.24 dell’atto di ricorso depositato dinanzi al Tribunale. 59 In primo luogo, esso fa valere che è stato lo stesso Tribunale, all’udienza dinanzi ad esso, a prendere l’iniziativa di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] se essa si opponesse al mantenimento nel fascicolo di tale allegato.

Così facendo, il Tribunale avrebbe modificato l’oggetto della controversia e giudicato ultra petita . 60 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che le circostanze della presente causa sono diverse da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punti da 54 a 56 ), sulla quale si è basato il Tribunale.

Il parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nell’allegato A.24 dell’atto di ricorso depositato dinanzi al Tribunale sarebbe stato di dominio pubblico a seguito di una fuga di notizie sulla stampa.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che tale parere, per sua natura e per le condizioni della sua divulgazione, non avrebbe pregiudicato né la riservatezza né un interesse pubblico prevalente.

Inoltre, detto parere costituirebbe un documento determinante, vertente esclusivamente sulla causa dinanzi al Tribunale. 61 In terzo luogo, il ricorrente invoca il «principio della parità delle armi in un equo processo», il quale a suo avviso comporta l’obbligo di offrire a ciascuna delle parti una ragionevole possibilità di esporre la propria causa, incluse le sue prove, in condizioni che non la pongano in una situazione di «netto svantaggio» rispetto al proprio avversario.

Il ricorrente ritiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto mantenere l’allegato A.24 dell’atto di ricorso nel fascicolo e che esso sia incorso in un errore di diritto dichiarandolo irricevibile. 62 [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che il settimo motivo d’impugnazione debba essere respinto.

Giudizio della Corte 63 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe statuito ultra petita , decidendo di ritirare dal fascicolo l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, dal punto 38 della sentenza impugnata risulta che, all’udienza dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l’irricevibilità di tale allegato, in quanto conteneva un parere del suo servizio giuridico. 64 Ne consegue che il Tribunale ha adottato la decisione di escludere dal fascicolo di causa detto allegato su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non può comunque essergli addebitato di aver statuito ultra petita .

A tal riguardo, è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito l’irricevibilità del medesimo allegato in risposta ad un quesito del Tribunale. 65 In secondo luogo, contrariamente a quanto fatto valere, in sostanza, dal ricorrente, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punti da 54 a 56 ), che il Tribunale stesso ha menzionato ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata. 66 Come ricordato dalla Corte, in linea di principio, il fatto di ammettere che un ricorrente possa versare agli atti un parere giuridico di un’istituzione che non ne abbia autorizzato la divulgazione viola i requisiti di un processo equo e finisce per aggirare la procedura di domanda di accesso a un tale documento, istituita dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ) (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 54 e giurisprudenza citata). 67 È vero che la Corte ha dichiarato che occorre tener conto del principio di trasparenza, sancito all’articolo 1, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 3, TUE nonché all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, che consente, in particolare, di garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

Consentendo che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, la trasparenza contribuisce, inoltre, ad accrescere la fiducia di tali cittadini (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 55 e giurisprudenza citata). 68 Tuttavia, la Corte ha giudicato che solo in via eccezionale il principio di trasparenza può giustificare la divulgazione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale di un documento di un’istituzione che non è stato reso accessibile al pubblico e che contiene un parere giuridico.

È per tale ragione che il mantenimento, nel fascicolo di una causa, di un documento contenente un parere giuridico di un’istituzione non è giustificato da alcun interesse pubblico prevalente qualora, da un lato, tale parere giuridico non riguardi una procedura legislativa per la quale s’impone una trasparenza accresciuta e, dall’altro, l’interesse di tale mantenimento consista soltanto, per la parte ricorrente interessata, nell’essere in grado di avvalersi di detto parere giuridico nell’ambito di una controversia.

In tali circostanze, la produzione di un simile parere giuridico appare guidata dagli interessi propri del ricorrente a suffragare la propria argomentazione, e non da un qualsivoglia interesse pubblico prevalente, come quello di rendere pubblica la procedura che ha portato all’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 56 e giurisprudenza citata). 69 Nel caso di specie, da un lato, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza essere contraddetto dal ricorrente, che il parere giuridico di cui all’allegato A.24 del ricorso non riguardava una procedura legislativa per la quale si impone una maggiore trasparenza. 70 D’altro canto, al punto 46 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva fatto valere un interesse diverso da quello di potersi avvalere di tale parere giuridico nell’ambito della controversia dinanzi al Tribunale, cosicché la sua produzione non appariva guidata da un interesse pubblico prevalente, bensì dai suoi propri interessi. 71 Orbene, queste circostanze, quali constatate dal Tribunale, non erano tali da giustificare, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, il mantenimento dell’allegato A.24 dell’atto di ricorso nel fascicolo di causa. 72 In terzo luogo, in ordine all’asserita violazione del principio della parità delle armi, occorre constatare che il ricorrente non ha precisato in che modo il Tribunale avrebbe violato tale principio, tanto più che non risulta dalla sentenza impugnata, e il ricorrente non lo afferma, che il Tribunale abbia consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di documenti riservati, che avrebbero dovuto essere stralciati dal fascicolo. 73 In tali circostanze, occorre considerare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare irricevibile l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, cosicché il settimo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo d’impugnazione 74 Con il quinto motivo d’impugnazione, che occorre esaminare per secondo, il ricorrente contesta le motivazioni esposte ai punti da 197 a 370 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto del quarto motivo del suo ricorso.

Tale motivo d’impugnazione si articola in quattro parti.

Argomenti delle parti 75 Con la prima parte del quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente fa valere che la definizione della nozione di «organizzazione internazionale» su cui si è basato il Tribunale è errata.

Esso ritiene che la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, citata ai punti 206 e 208 della sentenza impugnata, non sia pertinente e che, in ogni caso, il Tribunale ne abbia effettuato una lettura errata. 76 Con la seconda parte del quinto motivo di impugnazione, il ricorrente contesta i punti da 218 a 232 nonché da 235 a 248 della sentenza impugnata. 77 Per quanto riguarda i punti da 218 a 232 di tale sentenza, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha correttamente esaminato la portata della prima censura della prima parte del quarto motivo del suo ricorso, vertente sull’assenza di una chiara distinzione, nella decisione controversa, tra gli Stati fondatori del ricorrente e gli Stati donatori di quest’ultimo.

Esso fa valere, al riguardo, che gli Stati che hanno firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 sono i suoi membri e costituiscono, secondo lo statuto iniziale, il GSG.

Di conseguenza, ingiustamente il Tribunale ha respinto, al punto 222 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui il solo fatto che uno Stato o un’organizzazione internazionale sia stato membro del GSG e, firmando la risoluzione del 25 novembre 1994, abbia partecipato alla fondazione del ricorrente renda tale Stato od organizzazione uno dei suoi membri. 78 Per quanto riguarda i punti da 235 a 248 della sentenza impugnata, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che essi vertono su una censura dedotta nell’ambito non già del quarto motivo del suo ricorso, bensì nel secondo motivo dello stesso, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. 79 In secondo luogo, egli censura il Tribunale per aver avallato, ai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata, la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della risposta delle autorità austriache, senza tener conto del fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un accordo internazionale, circostanza che il Tribunale stesso avrebbe riconosciuto. 80 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che al punto 246 della sentenza impugnata il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la partecipazione del Regno del Belgio alla creazione del ricorrente e alle riunioni dei suoi organi fino al 2013 era irrilevante, dal momento che la qualità di membro del ricorrente di tale Stato può essere valutata solo alla data del 16 dicembre 2014.

Orbene, secondo il ricorrente, i criteri oggettivi da prendere in considerazione per qualificare un’entità come «organizzazione internazionale» non includono il fatto che uno Stato consideri se stesso come un membro di tale organizzazione.

Il ricorrente aggiunge che lo stesso Regno del Belgio ha qualificato il ricorrente come organizzazione internazionale costituita da un accordo internazionale. 81 Con la terza parte, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha valutato separatamente, ai punti 258, 260 e da 321 a 347 della sentenza impugnata, la risoluzione del 25 novembre 1994 e lo statuto iniziale, mentre essi costituirebbero un «insieme di norme pattizie».

Il ricorrente aggiunge che anche lo statuto del 2012 è pertinente, in quanto dimostra una prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 che attesta un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro del suo status di organizzazione internazionale, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 322 a 346 della sentenza impugnata. 82 Ne consegue, secondo il ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto, là dove il Tribunale ha considerato, in primis , che tutte le parti di un accordo internazionale devono aver contribuito a una prassi successiva affinché tale prassi possa essere presa in considerazione per l’interpretazione di tale accordo, in secundis , che tutti i membri del ricorrente avrebbero dovuto approvare una modifica dell’interpretazione delle disposizioni della risoluzione del 25 novembre 1994 a causa di una prassi successiva a quest’ultima che attestava un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale del ricorrente e, in tertiis , che il ricorrente doveva dimostrare che lo statuto iniziale o lo statuto del 2012 riflettevano la volontà di tutti i firmatari di tale risoluzione. 83 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che i motivi esposti ai punti 285 e 286 della sentenza impugnata, relativi alla risoluzione del 25 novembre 1994, risultano da una valutazione erronea delle circostanze dell’adozione di tale risoluzione.

Come risulterebbe dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, tale risoluzione sarebbe stata approvata e firmata dai rappresentanti degli Stati che hanno partecipato alla riunione di quel medesimo giorno, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che i punti da 291 a 300 della sentenza impugnata sono errati in diritto, poiché il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, conformemente alla Convenzione di Vienna, gli Stati possono esprimere la loro volontà di essere vincolati da un accordo internazionale in vari modi.

Secondo il ricorrente, la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un «accordo in forma semplificata», che è una forma di accordo ammessa dal diritto internazionale. 85 In quarto luogo, il ricorrente fa valere che i motivi esposti ai punti da 306 a 319 della sentenza impugnata sono errati in diritto, poiché il Tribunale, dando prova di un formalismo eccessivo, ha ritenuto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non abbia istituito il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 86 Il ricorrente osserva, a tale riguardo, che dai verbali della riunione nel corso della quale è stata adottata tale risoluzione risulta che esso è un’«entità indipendente».

Inoltre, l’articolo 19 dello statuto iniziale prevedrebbe che il ricorrente possa beneficiare di immunità nell’ambito dell’esercizio delle sue attività, mentre lo statuto del 2012 riconosceva espressamente al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. 87 Peraltro, come risulterebbe dal punto 310 della sentenza impugnata, la risoluzione del 25 novembre 1994 prevedrebbe, al suo punto 3, che il comitato direttivo del ricorrente debba riesaminare ogni sei mesi la necessità di mantenere l’attività di quest’ultimo, il che contraddirebbe la considerazione secondo cui i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 non avessero dotato il ricorrente delle migliori garanzie di efficacia per l’esercizio delle sue funzioni.

Tale risoluzione avrebbe altresì attribuito al ricorrente «competenze funzionali», sotto il controllo dei suoi membri, il che significherebbe che il ricorrente soddisfaceva il principio di specialità, come avrebbe riconosciuto lo stesso Tribunale al punto 369 della sentenza impugnata. 88 Nella quarta parte, il ricorrente censura i punti da 321 a 370 della sentenza impugnata.

In primo luogo, esso ritiene – contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 328 della sentenza impugnata – di poter legittimamente invocare l’articolo 32 della Convenzione di Vienna, poiché per anni la [OSCURATO:PERSONA] l’ha riconosciuto come un’organizzazione internazionale e ha fatto ricorso ai suoi servizi, prima di ritenere improvvisamente che esso non fosse più un’organizzazione di questo tipo. 89 In secondo luogo, esso addebita al Tribunale uno snaturamento degli elementi del fascicolo, quando al punto 335 della sentenza impugnata ha affermato che, all’udienza dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sostenuto che lo statuto del 2012 era stato sottoscritto dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno di Norvegia.

Il ricorrente afferma che non è possibile che egli abbia reso una siffatta dichiarazione, giacché dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che lo statuto del 2012 era stato firmato dal presidente del comitato direttivo del ricorrente e approvato all’unanimità da tutti i partecipanti alla riunione del 27 novembre 2012 di tale comitato. 90 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che, ai punti da 338 a 341 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a documenti relativi alla relazione dell’OLAF che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente deciso di escludere ai fini dell’adozione della decisione controversa.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto, basandosi su motivazioni che non figuravano nella decisione controversa. 91 In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato la lettera del Regno di Svezia del 2 luglio 2020 quando ha affermato, al punto 339 della sentenza impugnata, che tale Stato riteneva che il ricorrente non fosse un’organizzazione internazionale.

Secondo il ricorrente, da tale lettera risulta che il Regno di Svezia si era basato sul fatto di non aver ratificato la risoluzione del 25 novembre 1994, mentre una siffatta ratifica non è necessaria per la costituzione di un’organizzazione internazionale. 92 In quinto luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha altresì violato l’obbligo di motivazione omettendo di spiegare, al punto 340 della sentenza impugnata, per quale ragione gli elementi del fascicolo richiamati dal ricorrente, relativi alla Repubblica italiana e al Regno di Norvegia, non fossero utili. 93 In sesto luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto al punto 351 della sentenza impugnata, quando ha ritenuto che il ricorrente non potesse invocare gli articoli 27 e 46 della Convenzione di Vienna, le cui disposizioni non sono direttamente applicabili all’Unione.

Secondo il ricorrente, tale convenzione è applicabile ai trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e detti articoli riflettono la consuetudine e la prassi internazionale. 94 Esso aggiunge che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto parte del comitato direttivo del ricorrente dal 20 maggio 2003 è irrilevante, poiché detta istituzione non ha formalmente espresso la sua volontà di non essere più membro del ricorrente e, peraltro, ha continuato a cooperare con quest’ultimo ai sensi della normativa finanziaria dell’Unione.

Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 356 della sentenza impugnata, che, alla data di effetto della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] era svincolata da qualsiasi obbligo di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. 95 Inoltre, il ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, ai punti da 362 a 365 della sentenza impugnata, su un’errata interpretazione della nozione di «riconoscimento» nel diritto internazionale e di averla confusa con la nozione di «creazione» di un’organizzazione internazionale.

Quest’ultima risulterebbe da un concorso di volontà degli Stati.

Per contro, il riconoscimento renderebbe opponibile al suo autore, in particolare, l’esistenza di un soggetto di diritto, nella fattispecie di un’organizzazione internazionale.

Pertanto, il ricorrente ritiene che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso con lui numerosi contratti costituisse un atto di riconoscimento, da parte di tale istituzione, del suo status di organizzazione internazionale. 96 Il ricorrente sostiene, dunque, che un’analisi obiettiva dell’entità creata dalla risoluzione del 25 novembre 1994 e dallo statuto iniziale integrativo di quest’ultima dimostrerebbe che era stata istituita un’organizzazione internazionale che tale organizzazione poteva essere sciolta solo mediante una decisione adottata dai propri organi o dai membri che l’hanno creata. 97 In risposta alla prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto per quanto riguarda la definizione della nozione di «organizzazione internazionale».

La giurisprudenza citata ai punti 206 e 208 della sentenza impugnata sarebbe pertinente al fine di poter distinguere tra, da un lato, uno strumento internazionale non vincolante e, dall’altro, un accordo internazionale, ai sensi della Convenzione di Vienna, nonché tra, da un lato, un’organizzazione internazionale e, dall’altro, un altro tipo di organizzazione. 98 Per quanto riguarda la seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primis , che i motivi di cui ai punti da 215 a 217 della sentenza impugnata sono sufficienti a giustificare il rigetto della prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso e non sono inficiati da errori di diritto, cosicché l’argomento del ricorrente diretto contro i punti da 218 a 232 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto inoperante. 99 In secundis , per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi ai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale si è limitato a riconoscere, al punto 238 della sentenza impugnata, che la decisione controversa riproduceva fedelmente la risposta della Repubblica d’Austria ai quesiti rivoltigli dalla [OSCURATO:PERSONA]. 100 In tertiis , per quanto riguarda le critiche mosse dal ricorrente nei confronti della valutazione, da parte del Tribunale, della risposta del Regno del Belgio ai quesiti della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima precisa di non ritenere che la firma della risoluzione del 25 novembre 1994 fosse sufficiente a trasformare uno Stato in membro permanente del ricorrente, in quanto tale risoluzione non implicava alcun obbligo di contribuire al bilancio o alle operazioni del ricorrente.

Di conseguenza, il Regno del Belgio poteva legittimamente non considerarsi più membro del ricorrente.

Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il punto 246 della sentenza impugnata non è inficiato da errori di diritto. 101 Per quanto riguarda la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] replica al ricorrente che il Tribunale ha esaminato la questione se lo statuto di quest’ultimo gli abbia conferito lo status di organizzazione internazionale, basandosi su una giurisprudenza pertinente.

In ordine all’argomento del ricorrente relativo ai punti 285 e 286 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale si è limitato, in detti punti, a constatare che i rappresentanti degli Stati interessati non beneficiavano di una dispensa dai pieni poteri per notificare il consenso del loro Stato all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994.

Nonostante tale constatazione, il Tribunale avrebbe considerato che tale risoluzione costituisce un accordo internazionale, cosicché tale argomento del ricorrente sarebbe inoperante. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, pur non avendo proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata per contestare quest’ultima valutazione del Tribunale, essa resta «scettica» quanto ai motivi ad essa sottesi, quali esposti ai punti da 276 a 289 della sentenza impugnata. 102 Per quanto riguarda le censure del ricorrente contro i motivi esposti ai punti da 291 a 300 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorrente non specifica quale sia la norma procedurale o sostanziale che il Tribunale avrebbe violato. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Tribunale ha giustamente considerato che essa era legittimata a interrogare gli Stati asseritamente membri del ricorrente sulla questione se avessero firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 e ad invitarli a produrre gli eventuali strumenti di firma o di ratifica.

In ogni caso, il Tribunale avrebbe considerato che tale risoluzione costituisce un accordo internazionale, cosicché gli argomenti del ricorrente diretti contro tale parte della sentenza impugnata sarebbero inoperanti. 103 Infine, riguardo all’argomento del ricorrente relativo ai punti da 306 a 319 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione del riconoscimento di un’entità quale organizzazione internazionale, afferente alla dotazione di tale entità di tutti i mezzi necessari al suo funzionamento nonché delle migliori garanzie di stabilità, continuità ed efficacia per l’esercizio dei suoi compiti, si evincerebbe concretamente dalla giurisprudenza citata al punto 212 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dal testo della risoluzione del 25 novembre 1994, segnatamente dai suoi punti 4 e 5, risulterebbe chiaramente che la partecipazione nel ricorrente era facoltativa, e che quest’ultimo costituiva inizialmente un meccanismo temporaneo, che doveva essere rinnovato ogni sei mesi. 104 In risposta alla quarta parte, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, in primo luogo, che, al punto 335 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione se lo statuto iniziale fosse stato adottato da tutte le parti che avevano adottato la risoluzione del 25 novembre 1994 o, quantomeno, dall’insieme dei membri del ricorrente. 105 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i punti da 338 a 341 della sentenza impugnata prendono in considerazione la situazione ipotetica in cui il ricorrente avrebbe avuto soltanto cinque membri, che avrebbero adottato lo statuto del 2012.

Il ricorrente stesso contraddirebbe tale ipotesi nella sua impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, alla luce delle risposte di diversi Stati, riassunte al punto 340 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 341 di tale sentenza, che dal fascicolo di causa non risultava che la clausola dello statuto del 2012, ai sensi della quale il ricorrente è un’organizzazione internazionale, riflettesse una volontà chiara e inequivocabile di tali Stati di conferire al ricorrente una siffatta qualità. 106 In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi ai punti 339, 340 e 351 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia esposto in modo giuridicamente adeguato i motivi per i quali ha respinto l’argomentazione del ricorrente e che esso non sia incorso in alcun errore di diritto. 107 In quarto ed ultimo luogo, relativamente alle critiche del ricorrente relative ai punti da 362 a 365 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non è ammissibile che, qualora le parti di un accordo internazionale non avessero l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale mediante tale accordo, il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale dell’entità creata da detto accordo possa risultare dal fatto che essa è stata riconosciuta come tale da terzi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto respingendo gli argomenti del ricorrente relativi all’asserito riconoscimento di quest’ultimo come organizzazione internazionale.

Giudizio della Corte 108 Occorre esaminare congiuntamente le parti del quinto motivo d’impugnazione riguardanti i punti da 190 a 370 della sentenza impugnata.

In tali punti il Tribunale ha esaminato e respinto il quarto motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, vertente su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente identificato i membri del ricorrente, aveva rifiutato di qualificare l’atto costitutivo del ricorrente come accordo internazionale istitutivo di un’organizzazione internazionale e non aveva tenuto conto della prassi successiva dei membri del ricorrente nonché del riconoscimento di quest’ultimo come organizzazione internazionale da parte dell’Unione e di taluni Stati terzi. 109 Come rilevato dalla Corte al punto 92 della sentenza del 31 gennaio 2019, la nozione di «organizzazione internazionale», di cui agli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 e all’articolo 58 del regolamento finanziario del 2012, è stata definita, negli stessi termini, all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento finanziario di esecuzione del 2002, e successivamente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento finanziario delegato del 2012.

Secondo tali due ultime disposizioni tale nozione include, tra l’altro, «le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni». 110 È alla luce di tale definizione che il Tribunale avrebbe dovuto controllare la legittimità della decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2019, punto 93). 111 Dai punti da 197 a 199 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ignorava di essere tenuto a basarsi su detta definizione, al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto, nella decisione controversa, che il ricorrente non era un’organizzazione internazionale. 112 Nondimeno, si deve constatare, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 200 della sentenza impugnata, che la nozione di «organizzazione internazionale» deve essere interpretata restrittivamente, ai fini dell’applicazione della normativa finanziaria dell’Unione. 113 Infatti, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la nozione di «organizzazione internazionale» deve essere interpretata allo stesso modo, indipendentemente dal contesto nel quale essa è utilizzata.

Ammettere il contrario genererebbe un’incertezza giuridica, in quanto la stessa entità potrebbe, a seconda del contesto, talvolta essere riconosciuta come organizzazione internazionale, talvolta vedersi negata una siffatta qualità. 114 In secondo luogo, dai punti 274, 289 e 301 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un accordo internazionale e che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa ritenuto che fosse così, tale decisione era inficiata da un errore di diritto. [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarandosi «scettica» nei confronti di tale conclusione del Tribunale, non ha addotto alcun argomento specifico idoneo a rimetterla in discussione, né ha proposto un’impugnazione incidentale per contestare tale parte della sentenza impugnata. 115 In tali circostanze, occorre respingere, in quanto inoperanti, gli argomenti del ricorrente diretti contro i punti da 259 a 300 della sentenza impugnata.

Infatti, il ragionamento sviluppato in tale parte della sentenza impugnata ha indotto il Tribunale a considerare, ai punti 274, 289 e 301 di tale sentenza, che, come sostenuto dal ricorrente, la decisione controversa era inficiata da un errore di diritto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituisse un accordo internazionale.

Pertanto, gli errori di diritto invocati dal ricorrente che inficerebbero detta parte della sentenza impugnata, ammesso che siano accertati, non hanno impedito al Tribunale di giungere a un risultato favorevole al ricorrente. 116 In terzo luogo, occorre esaminare la censura relativa all’«eccessivo formalismo» applicato nella valutazione dei termini della risoluzione del 25 novembre 1994, con la quale il ricorrente sostanzialmente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto consistente nell’erronea qualificazione giuridica dell’oggetto e degli effetti di tale risoluzione. 117 A tal riguardo, come risulta dal punto 305 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, senza commettere errori di diritto, che, essendo detta risoluzione un accordo internazionale, essa doveva, conformemente alle norme di diritto internazionale consuetudinario di cui alle disposizioni dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑266/16 , EU:C:2018:118 , punto 58 e giurisprudenza citata), essere interpretata in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini di tale risoluzione nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 118 Ai punti da 306 a 312 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una serie di constatazioni in ordine ai termini della risoluzione del 25 novembre 1994 i quali, a suo avviso, giustificavano l’affermazione che gli autori di tale risoluzione non avessero avuto l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale al momento della creazione del ricorrente. 119 In particolare, al punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che tale risoluzione non qualificava il ricorrente come organizzazione internazionale né definiva il suo status giuridico. 120 Tuttavia, il solo fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non qualificasse il ricorrente come organizzazione internazionale non è sufficiente per concludere che gli autori di tale risoluzione non intendevano istituire il ricorrente quale organizzazione internazionale, tanto più che, come rilevato dallo stesso Tribunale, detta risoluzione non definiva, in ogni caso, lo status giuridico del ricorrente. 121 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, non è indispensabile che l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale stabilisca espressamente che essa è stata costituita come tale. 122 Per gli stessi motivi, il fatto, menzionato dal Tribunale al punto 307 della sentenza impugnata, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non contenesse clausole atte a conferire la personalità giuridica al ricorrente non è sufficiente per concludere che gli autori di tale risoluzione non intendevano costituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 123 Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 308 della sentenza impugnata, che tale risoluzione non aveva nemmeno previsto che il ricorrente potesse beneficiare di immunità per l’esercizio delle sue attività, «mentre, conformemente alla giurisprudenza citata ai [punti 209 e 210 della sentenza impugnata], le organizzazioni internazionali beneficiano, in linea di principio, per l’esercizio dei loro compiti, di immunità previste dai loro trattati istitutivi». 124 Tuttavia, è sufficiente constatare che non risulta né dalla giurisprudenza dei giudici internazionali, citata al punto 209 della sentenza impugnata, né dalle sentenze del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑186/19 , EU:C:2020:638 , punto 61 ) e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punto 73 ), citate al punto 210 di tale sentenza, che, per poter considerare un accordo internazionale costitutivo di un’organizzazione internazionale, tale accordo deve obbligatoriamente conferire delle immunità all’entità da esso istituita. 125 Peraltro, al punto 309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che dai termini della risoluzione del 25 novembre 1994 risultava che i suoi firmatari hanno inteso istituire non già «un’organizzazione dotata di tutti i mezzi necessari al suo funzionamento e delle migliori garanzie di stabilità, continuità ed efficacia per l’esercizio dei suoi compiti», bensì un «meccanismo facoltativo messo a disposizione delle parti, che ciascuna di esse potesse utilizzare a propria discrezione». 126 Sotto tale profilo, per quanto riguarda, in primo luogo, la stabilità e la continuità dei compiti del ricorrente, al punto 310 della sentenza impugnata il Tribunale ha richiamato il punto 3 della risoluzione del 25 novembre 1994, dal quale risulta che il comitato direttivo del ricorrente dovesse riesaminare ogni sei mesi la necessità di mantenere l’attività del ricorrente, mentre, ai sensi del punto 5 di tale risoluzione, gli Stati parte di quest’ultima dovevano decidere se integrarlo nel quadro globale per la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina oppure porre gradualmente fine alle sue attività. 127 Tuttavia, contrariamente a quanto il Tribunale sembra aver dedotto da tali punti della risoluzione del 25 novembre 1994, essi attestano piuttosto una certa stabilità prevista per il ricorrente, nel senso che, fintantoché il comitato direttivo del ricorrente o gli Stati parti di tale risoluzione non avessero deciso di porre fine alle attività del ricorrente o di integrarlo in un altro contesto, il ricorrente avrebbe continuato ad esistere. 128 Del resto, occorre rilevare che nulla esclude che le disposizioni dell’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale prevedano che tale organizzazione persisterà solo per un certo periodo o che, in talune situazioni, si procederà al suo scioglimento, senza che siffatte disposizioni possano impedire il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale dell’entità interessata. 129 In secondo luogo, per quanto riguarda l’efficacia dei compiti affidati al ricorrente, il Tribunale ha rilevato, al punto 311 della sentenza impugnata, che, sebbene il punto 3 della risoluzione del 25 novembre 1994 menzionasse il versamento regolare di contributi a favore del ricorrente a carico delle parti di tale risoluzione, tali contributi non rivestivano carattere obbligatorio bensì facoltativo. 130 Tuttavia, tale circostanza non può dimostrare l’assenza di volontà degli autori di detta risoluzione di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale, in quanto, come constatato dallo stesso Tribunale, era previsto che i contributi a favore del ricorrente, benché facoltativi, avessero carattere regolare.

Ne deriva che gli autori della risoluzione del 25 novembre 1994 si aspettavano che il ricorrente disponesse, mediante siffatti contributi facoltativi, dei mezzi finanziari necessari al suo funzionamento. 131 In terzo luogo, infine, il Tribunale ha menzionato, al punto 312 della sentenza impugnata, il fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non avesse previsto alcun trasferimento di competenze obbligatorie da parte degli Stati e delle organizzazioni parti di detta risoluzione a favore del ricorrente, restando tali Stati e tali organizzazioni liberi di aderire al ricorrente, di uscirne unilateralmente e quando lo avessero ritenuto opportuno nonché di sostituirlo con altri canali di comunicazione. 132 Tuttavia, da un lato, la possibilità, per i membri di un’entità costituita da un accordo internazionale, di decidere di non essere più membri di quest’ultima non è inconciliabile con lo status di organizzazione internazionale di detta entità. 133 D’altro canto, dal punto 315 della sentenza impugnata risulta che la risoluzione del 25 novembre 1994 conteneva un allegato, intitolato «Terms of reference of IMG‑IBH» (Mandato dell’IMG‑IBH), elencante i compiti affidati al ricorrente, vale a dire, sul territorio della Bosnia-Erzegovina e nei settori dell’energia, dei servizi pubblici e degli alloggi permanenti e provvisori, raccogliere informazioni, valutare le esigenze fondamentali della popolazione, determinare i settori prioritari necessitanti di un’assistenza internazionale rapida, individuare ed elaborare programmi o progetti idonei ad essere finanziati dalla comunità internazionale ed assistere gli Stati e le istituzioni internazionali in vista del finanziamento di programmi o progetti. 134 Risulta, quindi, da tale documento che i partecipanti alla riunione del 25 novembre 1994, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione di cui trattasi, hanno effettivamente conferito al ricorrente talune competenze, in particolare quelle che gli consentivano, da un lato, di determinare i settori che esigono un’assistenza internazionale rapida e, dall’altro, di elaborare programmi o progetti che possono essere finanziati dalla comunità internazionale. 135 Del resto, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che, come risulta dalla sintesi dei termini della risoluzione del 25 novembre 1994 effettuata ai punti da 266 a 270 della sentenza impugnata, i firmatari di tale risoluzione si sono accordati per formalizzare, a partire da tale data, l’istituzione del ricorrente, hanno nominato il suo direttore generale e hanno istituito il comitato direttivo del ricorrente, al quale hanno conferito la competenza, in particolare, ad adottare il bilancio del ricorrente e a decidere in merito al suo fabbisogno di personale. 136 Orbene, il fatto che fosse previsto che il ricorrente disponesse non solo di un direttore generale, ma anche del proprio bilancio e del proprio personale, nonché delle competenze menzionate al punto 134 della presente sentenza, è tale da rimettere in discussione la constatazione che il ricorrente era concepito come un mero «meccanismo facoltativo messo a disposizione delle parti, che ciascuna di esse potesse utilizzare a propria discrezione», come rilevato dal Tribunale al punto 309 della sentenza impugnata. 137 Infatti, l’espressione «meccanismo facoltativo» si riferisce piuttosto a una struttura non autonoma, gestita da uno o più Stati o da una o più organizzazioni internazionali, che forniscono le risorse, personale compreso, necessarie per il suo funzionamento. 138 Dalle considerazioni esposte ai punti da 117 a 137 della presente sentenza risulta che il Tribunale, avendo ritenuto, al punto 313 della sentenza impugnata, che l’interpretazione dei termini e della finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 giustificasse il fatto di ritenere che gli autori di tale risoluzione non avessero avuto l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale quando hanno fondato il ricorrente, ha proceduto a una qualificazione giuridica erronea dell’oggetto e degli effetti di tale risoluzione e, pertanto, ha commesso un errore di diritto. 139 Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla considerazione del Tribunale, contenuta in tale punto 313 della sentenza impugnata, secondo cui la sua interpretazione dei termini e della finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 sarebbe corroborata dal contesto in cui tale risoluzione era stata adottata. 140 Nell’ambito del contesto in cui si inseriva la risoluzione del 25 novembre 1994, il Tribunale ha preso in considerazione, in primo luogo, il resoconto della riunione in pari data, in occasione della quale è stata adottata tale risoluzione, dal quale risulta, secondo il punto 314 della sentenza impugnata, che diversi partecipanti avevano espresso perplessità riguardo a un’iniziativa che avrebbe portato alla creazione di un nuovo organismo istituzionalizzato e avevano insistito sul carattere temporaneo dell’attività del ricorrente, che nessuno di loro avrebbe qualificato come un’organizzazione internazionale. 141 Sebbene il Tribunale non abbia commesso errori di diritto prendendo in considerazione tale resoconto, si deve osservare che le reticenze di taluni partecipanti a tale riunione nei confronti dell’istituzione di una nuova organizzazione internazionale non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che il ricorrente non sia stato istituito in qualità di organizzazione internazionale in occasione di detta riunione.

Infatti, non si può escludere che il fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 abbia previsto una rivalutazione, ogni sei mesi, della necessità di mantenere l’attività del ricorrente, rivalutazione che potrebbe eventualmente condurre allo scioglimento del ricorrente o alla sua reintegrazione in un’altra struttura, abbia potuto ovviare alle perplessità di taluni partecipanti alla medesima riunione e abbia convinto tali partecipanti ad acconsentire all’istituzione del ricorrente quale organizzazione internazionale. 142 In secondo luogo, ai punti 315 e 316 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento al mandato del ricorrente, menzionato al punto 133 della presente sentenza, sottolineando che tale documento non si pronunciava sullo status giuridico del ricorrente né gli conferiva la facoltà di concludere accordi internazionali. 143 Occorre rilevare che detto documento, essendo allegato alla risoluzione del 25 novembre 1994, costituiva parte integrante di quest’ultima e non era un elemento del suo contesto.

In ogni caso, dato che l’oggetto del medesimo documento non era quello di definire lo status giuridico del ricorrente, bensì di elencare i compiti affidatigli, il fatto che esso non si pronunciasse sullo status giuridico del ricorrente è irrilevante. 144 In terzo luogo, al punto 317 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a un’attestazione redatta dal coordinatore dell’operazione speciale dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) nella ex [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presieduto la riunione del 25 novembre 1994 durante la quale era stata adottata tale risoluzione.

Il Tribunale ha constatato che tale attestazione si limitava a menzionare la creazione formale del ricorrente in occasione di detta riunione, senza precisare se tale iniziativa fosse intesa a dotare il ricorrente di personalità giuridica ed eventualmente a conferirgli lo status di organizzazione internazionale. 145 Orbene, detta attestazione, non contenendo alcuna indicazione circa lo status giuridico preciso del ricorrente, non era idonea a corroborare la considerazione secondo cui i partecipanti alla risoluzione del 25 novembre 1994 non avessero l’intenzione di istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 146 In quarto luogo, infine, al punto 318 della sentenza impugnata, il Tribunale ha evocato la convocazione a tale riunione, dalla quale risulta, a suo avviso, che quest’ultima aveva per oggetto l’esame della ristrutturazione dell’entità all’origine del ricorrente nonché il suo status futuro, e non l’istituzione di un’organizzazione internazionale. 147 È sufficiente rilevare, al riguardo, che il fatto che l’oggetto della medesima riunione fosse presentato, segnatamente, come lo «status futuro» del ricorrente non esclude affatto che i partecipanti a quest’ultima abbiano deciso, in occasione di quest’ultima, di istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 148 Ne consegue, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 139 a 147 della presente sentenza, che, degli elementi menzionati dal Tribunale nell’ambito del contesto in cui si inserisce la risoluzione del 25 novembre 1994, uno solo, vale a dire le perplessità espresse da taluni partecipanti alla riunione in pari data, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione, in ordine alla prospettiva della creazione di una nuova organizzazione internazionale, avrebbe potuto essere invocato a sostegno dell’interpretazione dei termini di tale risoluzione nel senso che essa non aveva istituito il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale.

Tuttavia, per i motivi esposti al punto 141 della presente sentenza, tale elemento non poteva avere carattere determinante. 149 In quarto luogo, occorre esaminare gli argomenti del ricorrente relativi allo statuto iniziale. 150 Il Tribunale ha valutato tale statuto ai punti da 330 a 333 della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Vienna, quale elemento idoneo a dimostrare la prassi seguita nell’applicazione della risoluzione del 25 novembre 1994, prassi attraverso la quale sarebbe possibile dimostrare l’accordo degli autori di tale risoluzione riguardo alla sua interpretazione. 151 In esito a tale valutazione, il Tribunale ha rilevato, al punto 334 della sentenza impugnata, che, in considerazione delle prese di posizione dell’HCR e della Repubblica di Finlandia in occasione dell’adozione dello statuto iniziale, menzionato ai punti 332 e 333 di tale sentenza, dalle circostanze nelle quali è stato adottato tale statuto non risultava che esso riflettesse la volontà di tutti gli autori della risoluzione del 25 novembre 1994, o dei membri del ricorrente, di conferire a quest’ultimo lo status di organizzazione internazionale. 152 Dal punto 333 della sentenza impugnata risulta che lo statuto iniziale è stato adottato non già da tutti gli Stati e da tutte le organizzazioni internazionali che hanno adottato la risoluzione del 25 novembre 1994, bensì dal comitato direttivo del ricorrente, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in occasione della sua riunione del 10 marzo 1995. 153 In tali circostanze, non si può ritenere che tale statuto facesse parte dello stesso accordo internazionale di tale risoluzione e potesse, pertanto, essere valutato congiuntamente con quest’ultima.

Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento del ricorrente secondo cui la risoluzione del 25 novembre 1994 e lo statuto iniziale costituivano un «insieme convenzionale» e dovevano essere valutati congiuntamente.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, lo statuto iniziale si distingue da tale risoluzione, in quanto, a differenza di quest’ultima, non costituisce un accordo internazionale, bensì un atto adottato da un organo del ricorrente stesso. 154 Ciò precisato, resta il fatto che, come risulta dai punti 287, 332 e 333 della sentenza impugnata, lo statuto iniziale è stato adottato immediatamente dopo l’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, da parte del comitato direttivo del ricorrente istituito da tale risoluzione, nel quale sedeva almeno una parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali che avevano adottato tale risoluzione. 155 Lo statuto iniziale si inserisce, quindi, nel procedimento istitutivo del ricorrente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni.

Essi sono stati adottati da una parte dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994, vale a dire quelli che facevano parte del comitato direttivo del ricorrente.

Inoltre, dalla sentenza impugnata non risulta che gli altri firmatari di tale risoluzione abbiano sollevato obiezioni contro lo statuto iniziale. 156 In tali circostanze, occorre considerare che lo statuto iniziale è uno strumento redatto da talune parti in occasione della conclusione dell’accordo internazionale costituito dalla risoluzione del 25 novembre 1994, strumento che è stato accettato dalle altre parti come relativo a tale accordo internazionale, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Vienna.

Pertanto, conformemente a tale disposizione, lo statuto iniziale doveva essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione della risoluzione del 25 novembre 1994 quale elemento del suo contesto. 157 Ne consegue che il Tribunale nella sentenza impugnata ha altresì commesso un errore di diritto poiché sostanzialmente ha considerato, al punto 334 di tale sentenza, che lo statuto iniziale non poteva essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione della risoluzione del 25 novembre 1994, dal momento che esso non rifletteva la prassi successiva seguita da tutti gli autori di tale risoluzione. 158 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la valutazione, da parte del Tribunale, della fondatezza della considerazione, contenuta nella decisione controversa, secondo cui il ricorrente non è stato istituito quale organizzazione internazionale, è inficiata da errori di diritto, come emerge dai punti 112, 138 e 157 della presente sentenza. 159 In tali circostanze, poiché il resto della motivazione esposta nella decisione controversa non è sufficiente a confermare la legittimità di tale decisione, occorre, senza esaminare gli altri argomenti dedotti dal ricorrente, accogliere il quinto motivo d’impugnazione e, senza che sia necessario esaminare i motivi d’impugnazione dal primo al quarto né il sesto motivo d’impugnazione, accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa, nonché la domanda diretta alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 23651903 a titolo di risarcimento dei danni finanziari e morali che egli avrebbe subito a causa delle illegittimità che inficerebbero la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 160 Per contro, poiché nessun motivo d’impugnazione mira a rimettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda del ricorrente diretta alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento di EUR 20000, a titolo di ristoro del danno subito a causa del termine asseritamente irragionevole caratterizzante il procedimento di adozione della decisione controversa, la sentenza impugnata è, entro tali limiti, divenuta definitiva.

Sul ricorso 161 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora lo stato degli atti lo consenta, la Corte può essa stessa statuire definitivamente, a seconda dei casi, sulla controversia o sulla parte di essa matura per la decisione, rinviando, se del caso, quella che non lo è dinanzi al Tribunale. 162 Nel caso di specie, la Corte deve statuire definitivamente sulla domanda di annullamento della decisione controversa nonché, in parte, sulla domanda di risarcimento.

Sulla domanda di annullamento 163 Con il secondo e il quarto motivo del suo ricorso, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver inficiato la decisione controversa con errori di diritto e errori manifesti di valutazione che l’avrebbero indotta a ritenere che il ricorrente non costituisse un’organizzazione internazionale e non fosse, dunque, ammissibile all’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo la modalità della gestione indiretta, prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione. 164 Occorre ricordare che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto considerando, nella decisione controversa, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituiva un accordo internazionale.

Non occorre rimettere in discussione tale constatazione poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto impugnazione incidentale avente ad oggetto tale parte della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P , EU:C:2021:950 , punto 81 e giurisprudenza citata). 165 Come risulta dai punti 136 e 138 della presente sentenza, i termini e la finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 non consentono di affermare che gli autori di tale risoluzione non intendessero istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale, o che la loro intenzione fosse quella di istituire il ricorrente quale semplice meccanismo di cooperazione tra loro, privo di personalità giuridica autonoma. 166 Al contrario, da detta risoluzione risulta che tali autori hanno dotato il ricorrente di organi propri, vale a dire il direttore generale, nominato da detta risoluzione, nonché il comitato direttivo e il GSG, di personale proprio e di un proprio bilancio.

Inoltre, al ricorrente sono state attribuite competenze come quelle menzionate al punto 134 della presente sentenza.

Tutti questi elementi dimostrano che gli autori della medesima risoluzione intendevano che il ricorrente costituisse un’entità distinta, che godeva di una certa autonomia rispetto ai suoi membri, i quali, del resto, potevano variare, giacché in sostanza era previsto che ciascun membro del ricorrente potesse, in qualsiasi momento, decidere unilateralmente di porre fine alla sua partecipazione a quest’ultimo. 167 Orbene, dal momento che detti autori intendevano costituire il ricorrente come un’entità distinta, che godeva di una certa autonomia, ne consegue che gli stessi autori intendevano anche conferire al ricorrente la personalità giuridica internazionale, elementi che implicano la capacità del ricorrente di essere titolare di diritti e di obblighi che gli sono propri nell’ordinamento giuridico internazionale nonché la capacità di agire. 168 Tale considerazione non è rimessa in discussione dalle risposte fornite dagli Stati menzionati sul sito Internet del ricorrente, e che vi sono presentati come suoi membri, ai quesiti loro rivolti dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994 e allo status del ricorrente. 169 Al riguardo si deve osservare che tali risposte sono opinioni che sono state fornite 25 anni dopo l’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994.

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 218 e 219 delle sue conclusioni, tali opinioni non sono pertinenti al fine di valutare l’intenzione che muoveva le parti al momento della firma della risoluzione del 25 novembre 1994. 170 Per quanto riguarda il fatto che tutti gli Stati interpellati dalla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della Repubblica d’Austria, abbiano indicato di non essere membri del ricorrente, occorre rilevare che la questione se uno Stato sia membro di un’entità è diversa da quella se tale entità costituisca un’organizzazione internazionale.

Non si può escludere che taluni Stati o organizzazioni internazionali che avevano partecipato alla creazione del ricorrente con la risoluzione del 25 novembre 1994 ed erano, pertanto, divenuti membri di quest’ultimo, abbiano successivamente lasciato il ricorrente e non siano più membri di quest’ultimo, senza che ciò incida sullo status di organizzazione internazionale del ricorrente. 171 In ogni caso, occorre rilevare che, una volta istituita, un’organizzazione internazionale non cessa semplicemente di esistere se alcuni dei suoi membri decidono di ritirarla.

Se del caso, spetta ai membri rimanenti decidere in merito allo scioglimento dell’organizzazione interessata, adottando nel contempo le disposizioni necessarie per regolare la sorte dei rapporti giuridici che tale organizzazione avrebbe instaurato durante la sua esistenza.

Orbene, dalla decisione controversa non risulta che, nei circa 27 anni trascorsi dall’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, sia stata adottata la decisione di sciogliere il ricorrente. 172 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la decisione controversa è illegittima in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento finanziario delegato del 2012 nonché dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che riflette il diritto internazionale consuetudinario, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituisse un accordo internazionale avente l’effetto di costituire il ricorrente quale organizzazione internazionale.

Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulla domanda di risarcimento 173 Il ricorrente chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento pari a EUR 8651903, a titolo di ristoro del danno materiale, e ad EUR 15 milioni, a titolo di ristoro del danno morale che egli ritiene di aver subito a causa delle illegittimità inficianti la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 174 In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale, il ricorrente ricorda che, nell’ambito di una precedente causa dinanzi al Tribunale, egli aveva chiesto un risarcimento pari a EUR 10 milioni a titolo di ristoro del danno morale asseritamente subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015.

Egli fa valere che tale danno morale «è aumentato di EUR 5 milioni» in seguito all’adozione della decisione controversa. 175 Occorre rilevare, a tal riguardo, che, con la sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), la Corte ha annullato la sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]

, EU:T:2020:406 ), nella parte in cui il Tribunale aveva respinto in quanto infondata, segnatamente, una precedente domanda del ricorrente diretta al risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 176 La Corte, statuendo sul merito di tale domanda in seguito all’evocazione della causa, ha rilevato che, certamente, la violazione sufficientemente caratterizzata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, dell’obbligo di diligenza gravante su di essa era dimostrata e che tale violazione aveva causato all’IMG un danno morale sotto forma di un pregiudizio alla sua reputazione.

Tuttavia, la Corte ha ricordato di aver constatato l’illegittimità di tale decisione e di averla annullata con la sentenza del 31 gennaio 2019.

La Corte ha pertanto dichiarato che i termini chiari in cui era stata formulata la constatazione dell’illegittimità di detta decisione erano idonei a garantire una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale subito dal ricorrente, tenuto conto del contesto nel quale essi intervengono, cosicché la domanda di risarcimento del ricorrente doveva essere respinta in quanto infondata nella parte in cui verteva sul danno morale derivante dall’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015 (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punti 194 e da 198 a 200 ). 177 In tal modo la Corte ha applicato la giurisprudenza costante secondo la quale un danno immateriale o morale può, in talune situazioni, essere considerato riparato in maniera adeguata e sufficiente attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo che lo ha causato (v. sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 197 e giurisprudenza citata). 178 Orbene, in applicazione di tale giurisprudenza e per motivi analoghi a quelli accolti dalla Corte riguardo al danno morale subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, occorre considerare che la constatazione, al punto 172 della presente sentenza, dell’illegittimità della decisione controversa, espressa in termini chiari, e il suo annullamento che ne costituisce la conseguenza, sono idonei a garantire il risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale subito dal ricorrente a causa dell’adozione di tale decisione. 179 In tali circostanze, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, nella parte in cui riguarda il risarcimento di tale danno morale. 180 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno materiale che il ricorrente ritiene di aver subito a causa delle illegittimità che inficiano la decisione controversa, occorre rilevare che è vero che la nozione di «organizzazione internazionale» può suscitare difficoltà interpretative, in particolare in assenza di giurisprudenza al riguardo (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 191 ). 181 Tuttavia, nel caso di specie, per adottare la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata quasi esclusivamente sulle risposte degli Stati da essa interrogati.

Essa ha quindi ampiamente ignorato i termini della risoluzione del 25 novembre 1994 nonché il contesto in cui quest’ultima si inseriva, in particolare lo statuto iniziale che prevedeva espressamente che il ricorrente fosse dotato di personalità giuridica.

Orbene, in assenza di una decisione di costituire il ricorrente quale persona giuridica conformemente alla normativa di uno Stato o di un’organizzazione internazionale, quest’ultimo avrebbe potuto acquisire personalità giuridica solo se fosse stato costituito come organizzazione internazionale. 182 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad interpretare a suo piacimento le risposte degli Stati da essa interpellati, senza avviare un dialogo con tali Stati per stabilire se, e come, tali risposte potessero essere conciliate con gli elementi menzionati al punto precedente. 183 In tali circostanze, le possibili difficoltà di interpretazione e di applicazione della nozione di «organizzazione internazionale» non possono consentire di ritenere che gli errori, risultanti da una mancanza di diligenza manifesta, commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione controversa, siano scusabili.

Pertanto, l’illegittimità da cui è inficiata tale decisione deve essere considerata sufficientemente caratterizzata e, di conseguenza, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punti 193 e 194 ). 184 Ciò premesso, occorre osservare che l’eventuale danno materiale subito dal ricorrente risulterebbe dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concludere più con lui accordi di delega secondo le modalità della gestione indiretta previste dalla normativa finanziaria dell’Unione.

Pertanto, come rilevato dallo stesso ricorrente nel suo ricorso, tale danno troverebbe origine nella decisione dell’8 maggio 2015.

Con il suo atto introduttivo nella presente causa, il ricorrente sostiene di procedere ad un’«attualizzazione» del danno subito. 185 Occorre ricordare, a tal riguardo, che, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale iscritto a ruolo con il numero di causa T‑381/15, il ricorrente ha altresì presentato una domanda di risarcimento del danno materiale che avrebbe subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, che è stata respinta con la sentenza del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ). 186 Come menzionato al punto 21 della presente sentenza, con la sentenza del 31 gennaio 2019, la Corte ha, in particolare, annullato la sentenza del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ) e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sul ricorso in tale causa, nella parte in cui mirava al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015.

Con sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]

, EU:T:2020:406 ), il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente diretta al risarcimento dei danni asseritamente causati dalla decisione dell’8 maggio 2015. 187 Con sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), la Corte ha annullato la sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]

, EU:T:2020:406 ) nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente per il danno asseritamente subito a causa della decisione dell’8 maggio 2015 e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse su tale domanda, nella parte in cui verte sul danno materiale invocato dal ricorrente. 188 Con sentenza del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]

, EU:T:2024:589 ), il Tribunale ha respinto tale domanda in quanto infondata. 189 Tuttavia, con sentenza in pari data nella causa C‑789/24 P, la Corte ha annullato tale sentenza del Tribunale, ha ricordato di avere già accertato, nella sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di adozione della decisione dell’8 maggio 2015, ha constatato che l’esistenza di un nesso di causalità fra tale violazione e il danno materiale dedotto dal ricorrente per effetto della sospensione della conclusione di accordi di delega con la [OSCURATO:PERSONA] era anch’essa dimostrata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale per statuire sull’esistenza e sulla portata del danno eventualmente subito dal ricorrente, derivante dalla perdita di opportunità di vedersi affidare, da parte della [OSCURATO:PERSONA], compiti di esecuzione del bilancio in quanto organizzazione internazionale. 190 È pertanto necessario stabilire se, e in quale misura, la domanda di risarcimento del danno materiale nella presente causa persegua il risarcimento di un danno avente la stessa natura e lo stesso importo di quelli del danno il cui risarcimento è perseguito dalla domanda di risarcimento nella causa T‑381/15, ancora pendente, dal momento che, se così fosse, la domanda di risarcimento del danno materiale nella presente causa dovrebbe, in tale misura, essere dichiarata irricevibile, a causa di litispendenza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 1985, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 172/83 e 226/83 , EU:C:1985:355 , punto 9 ). 191 Peraltro, nei limiti in cui la domanda di risarcimento del danno materiale invocato dal ricorrente riguarda un danno di natura diversa da quella del danno oggetto della domanda di risarcimento del danno materiale nella causa T‑381/15, o di un importo superiore a quello oggetto di quest’ultima domanda, occorre rilevare che, certamente, al punto 183 della presente sentenza, la Corte ha constatato che la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relativa al carattere sufficientemente qualificato dell’illecito commesso era, nel caso di specie, soddisfatta. 192 Tuttavia, allo stato attuale del fascicolo, la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla realtà effettiva e sull’entità di un eventuale danno, come quello di cui al punto precedente, subito dal ricorrente nonché, eventualmente, sull’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e l’illecito commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. 193 Pertanto, lo stato degli atti non consente di statuire sulla causa, che deve essere rinviata dinanzi al Tribunale, di modo che esso possa statuire sulle questioni di cui ai punti da 190 a 192 della presente sentenza.

Sulle spese 194 Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale occorre riservare la decisione sulle spese relative alla presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑509/21 , EU:T:2024:590 ) è annullata nella parte in cui essa ha respinto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’8 giugno 2021, che rifiutava di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] (IMG), con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione ai fini dell’attuazione dei fondi dell’Unione europea secondo la modalità della gestione indiretta e, dall’altro, la domanda diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare all’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) un risarcimento pari a EUR 23651903 a ristoro dei danni materiali e morali che esso avrebbe subito a causa delle illegittimità che inficerebbero tale decisione. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di cui al punto 1 del presente dispositivo è annullata. 3) Il ricorso è respinto nella parte in cui esso verte sulla domanda di risarcimento del danno morale invocato dall’[OSCURATO:PERSONA] (IMG). 4) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento del danno materiale invocato dall’[OSCURATO:PERSONA] (IMG). 5) [Come rettificato con ordinanza del 20 luglio 2026] Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0790 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 20 luglio 2026] «Impugnazione – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione congiunta o indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a un’entità il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale con effetto retroattivo – Nozione di “organizzazione internazionale” – Elementi costitutivi – Interpretazione dell’accordo internazionale che istituisce l’organizzazione – Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – Articoli 31 e 32 – Responsabilità extracontrattuale» Nella causa C‑790/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (IMG) , con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da J.-Y. de Cara e L. Levi, avocats, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA], J.-F. Brakeland e L. Puccio, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: F. Cathagne, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2025, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑509/21 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:590 ), recante il rigetto del suo ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’8 giugno 2021 con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea ha rifiutato di riconoscergli, con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea secondo la modalità della gestione indiretta (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che esso avrebbe subito. Contesto normativo Diritto internazionale 2 L’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «convenzione di Vienna») dispone quanto segue: «Ai fini della presente convenzione: a) il termine “trattato” indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; (…) i) l’espressione “organizzazione internazionale” indica una organizzazione fra governi». 3 L’articolo 5 di tale convenzione precisa che essa «si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale (…) con riserva di qualsiasi norma pertinente all’organizzazione». 4 Ai sensi dell’articolo 31 della suddetta convenzione, intitolato «Regola generale per l’interpretazione»: «1.   Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 2.   Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3.   Si terrà conto, oltre che del contesto: a) di ogni successivo accordo intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni successiva prassi seguita nell’applicazione del trattato dalla quale risulti l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato; (…) 4.   Si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti». 5 L’articolo 32 della stessa convenzione, intitolato «Mezzi complementari di interpretazione», così recita: «Si potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo sia di confermare il significato risultante dalla applicazione dell’articolo 31 che di definire un significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo od illogico». Diritto dell’Unione Regolamento finanziario del 2002 6 Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( GU 2012, L 298, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2012»). Tuttavia, l’articolo 212, lettera a), del regolamento finanziario del 2012 ha previsto, in particolare, che gli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 continuassero ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013. 7 L’articolo 53 del regolamento finanziario del 2002 così disponeva: «[OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti: a) in modo centralizzato; b) con una gestione concorrente o decentrata; o c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali». 8 L’articolo 53 quinquies di tale regolamento stabiliva quanto segue: «1.   Quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali (…) (…) 2.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali. (…)». Regolamento finanziario d’esecuzione del 2002 9 Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 ( GU 2007, L 111, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario d’esecuzione del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU 2012, L 362, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario delegato del 2012»). 10 L’articolo 43 del regolamento finanziario d’esecuzione del 2002, intitolato «Gestione congiunta», al paragrafo 2 disponeva come segue: «Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 53 quinquies del regolamento [finanziario del 2002] sono le seguenti: a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni; (…)». Regolamento finanziario del 2012 11 Il regolamento finanziario del 2012 è entrato in vigore il 27 ottobre 2012, conformemente al primo comma del suo articolo 214. Esso si applicava a decorrere dal 1 o gennaio 2013 in forza del secondo comma di tale articolo, fatte salve le date di applicazione specifiche previste al medesimo comma per talune disposizioni dello stesso regolamento. 12 Tra tali disposizioni figurava l’articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Metodi d’esecuzione del bilancio», il quale era applicabile solo agli impegni assunti a partire dal 1 o gennaio 2014. Il paragrafo 1 di tale articolo era così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio secondo i metodi seguenti: a) direttamente (“gestione diretta”), a opera dei suoi servizi (…); b) nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”); oppure c) indirettamente (“gestione indiretta”), (…) affidando compiti d’esecuzione del bilancio: (…) ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie; (…)». Regolamento finanziario delegato del 2012 13 L’articolo 43 del regolamento finanziario delegato del 2012, intitolato «Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali», al paragrafo 1 così recitava: «Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento [finanziario del 2012] sono le seguenti: a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni; (…)». Fatti 14 I fatti della controversia, che figurano ai punti da 2 a 24 della sentenza impugnata, possono, ai fini della presente causa, essere riassunti nei seguenti termini. 15 Il ricorrente, l’IMG, inizialmente denominato [OSCURATO:PERSONA] – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), è stato creato il 25 novembre 1994 allo scopo di consentire agli Stati e alle organizzazioni internazionali partecipanti alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina di disporre a tal fine di un’entità dedicata. Da allora, esso ha progressivamente ampliato le sue attività nei settori della ricostruzione e dello sviluppo. 16 Il 7 novembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, relativa al programma d’azione annuale 2013 a favore del Myanmar/della Birmania finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea. Tale decisione prevedeva, in particolare, un programma di sviluppo del commercio il cui costo, stimato in EUR 10 milioni, doveva essere finanziato dall’Unione e la cui attuazione doveva essere garantita in gestione congiunta con il ricorrente. 17 Il 17 febbraio 2014 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvio di un’indagine sullo status del ricorrente. Il 15 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la relazione predisposta dall’OLAF al termine della sua indagine, nella quale detto Ufficio ha considerato, in sostanza, che il ricorrente non costituiva un’organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario del 2002 e del regolamento finanziario del 2012. 18 Il 16 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di affidare l’attuazione, in modalità di gestione indiretta, del programma di sviluppo del commercio previsto dalla decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, citata al punto 16 della presente sentenza, ad un’organizzazione diversa dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014»). 19 L’8 maggio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al ricorrente una lettera nella quale lo informava di aver deciso, in particolare, che, fino a quando non vi fosse stata certezza assoluta in ordine al suo status di organizzazione internazionale, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero più concluso con esso nuovi accordi di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dal regolamento finanziario del 2012 (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2015»). 20 Con un primo atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑29/15, successivamente con un secondo atto introduttivo depositato il 14 luglio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑381/15, il ricorrente ha proposto due ricorsi diretti, il primo, all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014 e, il secondo, all’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 nonché al risarcimento del danno causato da quest’ultima. Detti ricorsi sono stati respinti con le sentenze del 2 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑29/15 , EU:T:2017:56 ) e del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ). Con due impugnazioni proposte l’11 aprile 2017 ed iscritte rispettivamente a ruolo con i numeri C‑183/17 P e C‑184/17 P, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di queste due sentenze. 21 Con sentenza del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑183/17 P e C‑184/17 P; in prosieguo: la «sentenza del 31 gennaio 2019», EU:C:2019:78 ), la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale menzionate al punto precedente, ha statuito essa stessa sui ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015, ha annullato tali decisioni e ha rinviato la causa T‑381/15 dinanzi al Tribunale affinché statuisse sul ricorso in quest’ultima causa, nella parte in cui mirava al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 22 Con lettera del 6 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il ricorrente, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, a produrre taluni documenti affinché dimostrasse di soddisfare effettivamente i requisiti per avere la possibilità di lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] secondo la modalità della gestione indiretta. Poiché il ricorrente non ha prodotto i documenti richiesti, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 18 luglio 2019, ha reiterato la sua domanda di produzione di documenti, precisando che, in caso di rifiuto del ricorrente, si sarebbe rivolta direttamente agli Stati che il ricorrente considerava come suoi membri. 23 Il 26 novembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto agli Stati che il ricorrente considerava suoi membri se essi ritenessero che il ricorrente fosse un’organizzazione internazionale, se fossero membri di tale organizzazione e se avessero firmato un accordo internazionale o intergovernativo che istituiva il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ai suddetti stati, per il caso di loro risposta affermativa, di trasmetterle una copia autentica di tale accordo nonché la prova che i suoi firmatari disponessero di pieni poteri per firmarlo, oppure una copia dello strumento di ratifica di tale accordo. [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato tale domanda ad alcuni di tali Stati, il 27 gennaio, l’11 marzo, il 25 maggio e il 14 ottobre 2020. 24 Dopo aver informato il ricorrente, con lettera del 19 febbraio 2021, che intendeva adottare una decisione di diniego del riconoscimento dello status di organizzazione internazionale, la [OSCURATO:PERSONA] lo ha invitato a presentare osservazioni, cosa che il ricorrente ha fatto il 5 e il 30 marzo 2021. 25 In data 8 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2021, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione controversa e, in secondo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli, da un lato, un risarcimento pari a EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito a causa del termine irragionevole che ha caratterizzato il procedimento di adozione della decisione controversa e, dall’altro, un risarcimento pari a EUR 23651903 a titolo di risarcimento dei danni finanziari e morali asseritamente patiti a causa delle illegittimità inficianti la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 27 In via preliminare, il Tribunale si è pronunciato in particolare sulla ricevibilità degli allegati A.24 dell’atto di ricorso e C.1 della replica, che ha dichiarato irricevibili. 28 Più in particolare, per quanto riguarda l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, la cui ricevibilità era stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, che tale allegato consisteva in un parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], la cui divulgazione non era stata autorizzata da tale istituzione e che non riguardava una procedura legislativa per la quale si imponesse una maggiore trasparenza. Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente non aveva menzionato un interesse diverso da quello di potersi avvalere di tale parere giuridico nell’ambito della controversia, cosicché la sua produzione non appariva guidata da un interesse pubblico prevalente. 29 Dai punti 58, 59, 92 e 190 della sentenza impugnata risulta che, dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva dedotto, a sostegno della sua domanda di annullamento, quattro motivi di ricorso. Ad avviso del Tribunale, il primo motivo di ricorso si articolava in tre parti, relative, la prima, alla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 31 gennaio 2019, la seconda, alla violazione della normativa finanziaria dell’Unione e degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA], del 7 gennaio 2015, sulla valutazione dello status delle organizzazioni internazionali e sulla possibilità di assimilare organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, a vari errori di diritto nonché alla violazione di vari principi, tra cui, in particolare il principio di irretroattività, e, la terza, alla violazione del principio di uguaglianza. Il secondo motivo di ricorso era altresì suddiviso in tre parti, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’obbligo di motivazione, dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di imparzialità. Il terzo motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio della certezza del diritto. Infine, il quarto motivo di ricorso era suddiviso in tre parti, vertenti su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto risultanti, per quanto riguarda la prima parte, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse correttamente individuato i membri del ricorrente, per quanto riguarda la seconda parte, dal fatto che essa si fosse rifiutata di qualificare l’atto costitutivo del ricorrente come un accordo internazionale istitutivo di un’organizzazione internazionale e, per quanto riguarda la terza parte, dal fatto che essa si fosse rifiutata di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale nonostante la prassi successiva dei suoi membri e il riconoscimento di tale status da parte dell’Unione e di alcuni Stati terzi. 30 Il Tribunale ha esaminato, anzitutto, la prima parte del secondo motivo di ricorso, poi, i motivi di ricorso dal primo al quarto e, infine, la seconda e la terza parte del secondo motivo di ricorso. Esso ha ritenuto che tali motivi, al pari della domanda di annullamento presentata dal ricorrente, dovessero essere respinti. 31 In particolare, il quarto motivo di ricorso è stato esaminato ai punti da 190 a 370 della sentenza impugnata. A tal proposito, ai punti da 190 a 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto, in primo luogo, talune considerazioni preliminari in ordine alla definizione della nozione di «organizzazione internazionale» prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione. Ne risulta, in sostanza, che il Tribunale ha considerato che le nozioni di «organizzazione internazionale» e di «accordo internazionale» di cui alla normativa finanziaria dell’Unione dovevano essere interpretate alla luce delle norme pertinenti del diritto internazionale, pur essendo oggetto di un’interpretazione restrittiva, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. 32 In secondo luogo, ai punti da 215 a 232 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto avrebbe effettuato una distinzione artificiosa tra gli Stati fondatori del ricorrente, gli Stati contributori, gli Stati membri degli organi del ricorrente, vale a dire il comitato direttivo e il gruppo governativo di sostegno (in prosieguo: il «GSG»). A tal riguardo, ai punti 216 e 217 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che dalla motivazione della decisione controversa non risultava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse formalmente operato una siffatta distinzione. 33 Tuttavia, ai punti da 218 a 231 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’ipotesi secondo cui la decisione controversa potesse essere interpretata nel senso di operare una distinzione come quella dedotta dal ricorrente. Al termine di un’analisi dei termini del documento del 25 novembre 1994 relativo all’istituzione di IMG-IBH (in prosieguo: la «risoluzione del 25 novembre 1994»), nonché dello statuto del ricorrente, il Tribunale ha constatato, al punto 230 di tale sentenza, che solo gli Stati e le organizzazioni internazionali che avevano chiesto di essere ammessi al comitato direttivo o al comitato permanente del ricorrente, la cui domanda non avesse dato luogo a obiezioni da parte dei membri di tale organo decisionale, e che continuassero a farne parte alla data del 16 dicembre 2014 ed eventualmente oltre, dovevano essere considerati membri del ricorrente alla data di efficacia della decisione controversa. Sulla base di tale constatazione, il Tribunale ha considerato, ai punti 231 e 232 della sentenza impugnata, che il ricorrente non poteva fondatamente addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere considerato taluni Stati e talune organizzazioni internazionali come suoi membri se tali Stati o tali organizzazioni non facevano parte del suo comitato direttivo o del suo comitato permanente dopo il 16 dicembre 2014 e che, pertanto, la prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso doveva essere respinta in quanto infondata. 34 In terzo luogo, ai punti da 233 a 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la seconda censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], che inficia l’interpretazione delle prese di posizione delle autorità belghe e austriache. 35 Da un lato, per quanto riguarda la risposta delle autorità austriache, dai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha sostanzialmente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione di tale risposta, dato che l’aveva fedelmente riprodotta nella decisione controversa, pur considerando che essa non rimetteva in discussione le conclusioni cui perveniva tale decisione. 36 D’altra parte, per quanto riguarda la risposta delle autorità belghe, dai punti 241 e 242 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fedelmente riprodotto, nella decisione controversa, il contenuto di tale risposta. Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui il Regno del Belgio dovesse essere considerato uno dei suoi membri. Pertanto, al punto 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del quarto motivo di ricorso. 37 In quarto luogo, ai punti da 249 a 257 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la terza censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui essa si è rifiutata di riconoscere l’adesione dell’Unione al ricorrente. Il Tribunale ha respinto tale censura, da un lato, per il motivo, risultante dai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più fatto parte del comitato direttivo del ricorrente a partire dal 20 maggio 2003 e che, di conseguenza, l’Unione non avrebbe potuto essere considerata membro del ricorrente durante il periodo di efficacia della decisione controversa. Dall’altro lato, al punto 255 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato, e neppure sostenuto, di aver annoverato tra i suoi membri, alla data di efficacia della decisione controversa, un’altra organizzazione internazionale. Avendo respinto tutte le censure dedotte a sostegno della prima parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che tale parte dovesse essere integralmente respinta. 38 In quinto luogo, ai punti da 260 a 303 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente su errori di diritto risultanti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di qualificare la risoluzione del 25 novembre 1994 come accordo internazionale. 39 A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 273 e 274 della sentenza impugnata, che tale risoluzione conteneva effettivamente almeno un impegno giuridicamente vincolante per i suoi firmatari e che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto facendo propria la posizione della Repubblica d’Austria e della Repubblica di Finlandia, secondo la quale detta risoluzione costituiva una dichiarazione politica priva di carattere giuridicamente vincolante. 40 Inoltre, al punto 289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto rifiutandosi di qualificare la risoluzione del 25 novembre 1994 come accordo internazionale in ragione della mancanza di pieni poteri dei partecipanti alla riunione dello stesso giorno, in occasione della quale è stata adottata tale risoluzione, dato che la firma di detta risoluzione è stata confermata successivamente da almeno due Stati. 41 Inoltre, ai punti 295 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in errori di diritto quando aveva chiesto agli Stati membri del ricorrente di precisare se avessero firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 e, se del caso, di produrre eventuali strumenti di firma o di ratifica di tale risoluzione. 42 Al termine del suo esame della prima censura della seconda parte del quarto motivo, il Tribunale ha sostanzialmente considerato, ai punti 302 e 303 della sentenza impugnata, che gli errori di diritto della [OSCURATO:PERSONA] menzionati ai punti 39 e 40 della presente sentenza non fossero di per sé tali da comportare l’annullamento della decisione controversa. Infatti, secondo il Tribunale, sarebbe stato altresì necessario stabilire se il ricorrente fosse stato creato da un accordo internazionale avente per oggetto l’istituzione di quest’ultimo in qualità di organizzazione internazionale. 43 In sesto luogo, ai punti da 304 a 319 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la seconda censura della seconda parte del quarto motivo, vertente su un errore d’interpretazione riguardo all’intenzione dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. Al termine di un’analisi dei termini, della finalità e del contesto di tale risoluzione, il Tribunale ha concluso, al punto 319 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori nella decisione controversa quando aveva considerato che detta risoluzione non avesse avuto né per oggetto né per effetto di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che occorresse respingere in quanto infondata la seconda censura della seconda parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente e, di conseguenza, in quanto infondata tale parte nella sua interezza. 44 In settimo luogo, ai punti da 321 a 347 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della terza parte del quarto motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, vertente su un errore di diritto riguardo alla prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 attestante un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale di quest’ultimo. 45 A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 329 della sentenza impugnata, che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia, Caccia alle balene nell’Antartico (Australia c. Giappone, con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA], del 31 marzo 2014, CIJ Recueil 2014, pag. 226), la dimostrazione del fatto che accordi successivi o una prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 avessero modificato l’interpretazione delle disposizioni di tale risoluzione al fine di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale era subordinata alla condizione che tutti i firmatari di detta risoluzione o, quanto meno, l’insieme dei membri del ricorrente avessero approvato una tale modifica. 46 Il Tribunale ha constatato, al punto 330 della sentenza impugnata, da un lato, che lo statuto del ricorrente adottato il 10 marzo 1995 (in prosieguo: lo «statuto iniziale») gli aveva conferito personalità giuridica e aveva previsto che una parte del suo personale avrebbe beneficiato di immunità e, dall’altro, che l’articolo 1 dello statuto del ricorrente adottato nel 2012 (in prosieguo: lo «statuto del 2012») lo aveva qualificato come organizzazione internazionale. Tuttavia, al punto 331 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato che questi due statuti riflettessero la volontà di tutti i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 o, quantomeno, dei suoi membri, di conferirgli lo status di organizzazione internazionale. Il Tribunale ha esposto la motivazione che giustificava questa constatazione ai punti da 332 a 345 della sentenza impugnata. Esso ha pertanto concluso, ai punti 346 e 347 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in un errore di diritto nel considerare che la prassi successiva all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, e successiva all’adozione dello statuto iniziale e dello statuto del 2012 del ricorrente, non attestava un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale di quest’ultimo e che, di conseguenza, la prima censura della terza parte del quarto motivo doveva essere respinta in quanto infondata. 47 In ottavo luogo, ai punti da 348 a 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la seconda censura della terza parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, vertente su errori di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del riconoscimento dello status di organizzazione internazionale di cui il ricorrente ha beneficiato da parte dell’Unione e di taluni Stati. 48 A tal riguardo, il Tribunale ha, da un lato, ai punti da 349 a 359 della sentenza impugnata, esaminato e respinto l’argomento del ricorrente secondo cui la conclusione di convenzioni tra esso e la [OSCURATO:PERSONA] in gestione congiunta o indiretta comportasse necessariamente per tale istituzione l’obbligo di riconoscerne lo status di organizzazione internazionale. 49 Dall’altro, ai punti da 360 a 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento del ricorrente vertente su un errore di diritto nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli accordi sulla sede conclusi dal ricorrente. Come risulta dal punto 364 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il fatto che taluni Stati che non avevano aderito all’accordo costitutivo di un’organizzazione e che non ne erano, o non ne erano più, membri la considerassero un’organizzazione internazionale non obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere a tale organizzazione lo status di organizzazione internazionale. 50 In nono luogo, ai punti da 366 a 370 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la terza censura della terza parte del quarto motivo di ricorso del ricorrente, vertente su un errore di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tener conto del fatto che i membri del ricorrente non l’avevano sciolta e del fatto che esso soddisfaceva il principio di specialità. Al punto 367 di tale sentenza il Tribunale ha riconosciuto che i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 aderenti al ricorrente intendevano, al momento dell’adozione dello statuto del 2008 e di quello del 2012, garantirgli una certa stabilità ed affidargli compiti specializzati nei settori della ricostruzione e dello sviluppo, al di là del territorio della Bosnia-Erzegovina. Esso ha comunque considerato, ai punti 368 e 369 di detta sentenza, che, poiché né i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 né i membri del ricorrente avevano manifestato un’intenzione unanime o, quanto meno, maggioritaria di conferirgli lo status di organizzazione internazionale, il fatto che il ricorrente non fosse stato sciolto non incideva sulla legittimità della decisione controversa. Il Tribunale ha quindi respinto la terza censura della terza parte del quarto motivo nonché, di conseguenza, tale parte e tale motivo nel loro insieme. 51 Le domande risarcitorie del ricorrente sono state esaminate ai punti da 418 a 447 della sentenza impugnata. Al riguardo il Tribunale ha constatato, al punto 418 di tale sentenza, che il ricorrente presentava due voci di danno per le quali chiedeva, rispettivamente, un risarcimento di EUR 20000 a motivo del termine irragionevole caratterizzante la procedura di adozione della decisione impugnata e un risarcimento di EUR 23651903 per i danni finanziari e morali da esso imputati alle illegittimità inficianti la decisione impugnata, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 52 Il primo capo di danno, che è stato esaminato ai punti da 429 a 442 della sentenza impugnata, è stato respinto con la motivazione, risultante dai punti da 440 a 442 di tale sentenza, che il termine impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per elaborare e adottare la decisione controversa non era irragionevole e che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un danno materiale o morale derivante dall’asserita illegittimità. 53 Il secondo capo di danno, esaminato ai punti da 443 a 447 della sentenza impugnata, è stato respinto con la motivazione, risultante dai punti 444 e 446 di tale sentenza, che la domanda di annullamento presentata dal ricorrente era stata respinta, cosicché la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativa all’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, non era soddisfatta e che, inoltre, il ricorrente non si era avvalso, a sostegno di tale secondo capo di danno, di profili di illegittimità differenti da quelli invocati a sostegno della sua domanda di annullamento. 54 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Conclusioni delle parti 55 Il ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di statuire essa stessa sul suo ricorso, di accoglierlo e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle spese sia del procedimento dinanzi al Tribunale sia di quello dinanzi alla Corte. 56 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 57 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sette motivi d’impugnazione. Il primo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, dell’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze, del divieto di giudicare ultra petita e del principio di irretroattività, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo. Il secondo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata nonché dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio d’uguaglianza e dei diritti della difesa. Il quarto motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di certezza del diritto e dell’obbligo di motivazione. Il quinto motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha respinto il quarto motivo del ricorso del ricorrente. Il sesto motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di diligenza nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, il settimo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi. Sul settimo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il settimo motivo, che occorre esaminare per primo, il ricorrente contesta la motivazione contenuta ai punti da 38 a 47 della sentenza impugnata per giustificare la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile l’allegato A.24 dell’atto di ricorso depositato dinanzi al Tribunale. 59 In primo luogo, esso fa valere che è stato lo stesso Tribunale, all’udienza dinanzi ad esso, a prendere l’iniziativa di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] se essa si opponesse al mantenimento nel fascicolo di tale allegato. Così facendo, il Tribunale avrebbe modificato l’oggetto della controversia e giudicato ultra petita . 60 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che le circostanze della presente causa sono diverse da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punti da 54 a 56 ), sulla quale si è basato il Tribunale. Il parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nell’allegato A.24 dell’atto di ricorso depositato dinanzi al Tribunale sarebbe stato di dominio pubblico a seguito di una fuga di notizie sulla stampa. Ne consegue, secondo il ricorrente, che tale parere, per sua natura e per le condizioni della sua divulgazione, non avrebbe pregiudicato né la riservatezza né un interesse pubblico prevalente. Inoltre, detto parere costituirebbe un documento determinante, vertente esclusivamente sulla causa dinanzi al Tribunale. 61 In terzo luogo, il ricorrente invoca il «principio della parità delle armi in un equo processo», il quale a suo avviso comporta l’obbligo di offrire a ciascuna delle parti una ragionevole possibilità di esporre la propria causa, incluse le sue prove, in condizioni che non la pongano in una situazione di «netto svantaggio» rispetto al proprio avversario. Il ricorrente ritiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto mantenere l’allegato A.24 dell’atto di ricorso nel fascicolo e che esso sia incorso in un errore di diritto dichiarandolo irricevibile. 62 [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che il settimo motivo d’impugnazione debba essere respinto. Giudizio della Corte 63 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe statuito ultra petita , decidendo di ritirare dal fascicolo l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, dal punto 38 della sentenza impugnata risulta che, all’udienza dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l’irricevibilità di tale allegato, in quanto conteneva un parere del suo servizio giuridico. 64 Ne consegue che il Tribunale ha adottato la decisione di escludere dal fascicolo di causa detto allegato su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non può comunque essergli addebitato di aver statuito ultra petita . A tal riguardo, è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito l’irricevibilità del medesimo allegato in risposta ad un quesito del Tribunale. 65 In secondo luogo, contrariamente a quanto fatto valere, in sostanza, dal ricorrente, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punti da 54 a 56 ), che il Tribunale stesso ha menzionato ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata. 66 Come ricordato dalla Corte, in linea di principio, il fatto di ammettere che un ricorrente possa versare agli atti un parere giuridico di un’istituzione che non ne abbia autorizzato la divulgazione viola i requisiti di un processo equo e finisce per aggirare la procedura di domanda di accesso a un tale documento, istituita dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ) (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 54 e giurisprudenza citata). 67 È vero che la Corte ha dichiarato che occorre tener conto del principio di trasparenza, sancito all’articolo 1, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 3, TUE nonché all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, che consente, in particolare, di garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. Consentendo che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, la trasparenza contribuisce, inoltre, ad accrescere la fiducia di tali cittadini (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 55 e giurisprudenza citata). 68 Tuttavia, la Corte ha giudicato che solo in via eccezionale il principio di trasparenza può giustificare la divulgazione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale di un documento di un’istituzione che non è stato reso accessibile al pubblico e che contiene un parere giuridico. È per tale ragione che il mantenimento, nel fascicolo di una causa, di un documento contenente un parere giuridico di un’istituzione non è giustificato da alcun interesse pubblico prevalente qualora, da un lato, tale parere giuridico non riguardi una procedura legislativa per la quale s’impone una trasparenza accresciuta e, dall’altro, l’interesse di tale mantenimento consista soltanto, per la parte ricorrente interessata, nell’essere in grado di avvalersi di detto parere giuridico nell’ambito di una controversia. In tali circostanze, la produzione di un simile parere giuridico appare guidata dagli interessi propri del ricorrente a suffragare la propria argomentazione, e non da un qualsivoglia interesse pubblico prevalente, come quello di rendere pubblica la procedura che ha portato all’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 56 e giurisprudenza citata). 69 Nel caso di specie, da un lato, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza essere contraddetto dal ricorrente, che il parere giuridico di cui all’allegato A.24 del ricorso non riguardava una procedura legislativa per la quale si impone una maggiore trasparenza. 70 D’altro canto, al punto 46 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva fatto valere un interesse diverso da quello di potersi avvalere di tale parere giuridico nell’ambito della controversia dinanzi al Tribunale, cosicché la sua produzione non appariva guidata da un interesse pubblico prevalente, bensì dai suoi propri interessi. 71 Orbene, queste circostanze, quali constatate dal Tribunale, non erano tali da giustificare, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, il mantenimento dell’allegato A.24 dell’atto di ricorso nel fascicolo di causa. 72 In terzo luogo, in ordine all’asserita violazione del principio della parità delle armi, occorre constatare che il ricorrente non ha precisato in che modo il Tribunale avrebbe violato tale principio, tanto più che non risulta dalla sentenza impugnata, e il ricorrente non lo afferma, che il Tribunale abbia consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di documenti riservati, che avrebbero dovuto essere stralciati dal fascicolo. 73 In tali circostanze, occorre considerare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare irricevibile l’allegato A.24 dell’atto di ricorso, cosicché il settimo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul quinto motivo d’impugnazione 74 Con il quinto motivo d’impugnazione, che occorre esaminare per secondo, il ricorrente contesta le motivazioni esposte ai punti da 197 a 370 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto del quarto motivo del suo ricorso. Tale motivo d’impugnazione si articola in quattro parti. Argomenti delle parti 75 Con la prima parte del quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente fa valere che la definizione della nozione di «organizzazione internazionale» su cui si è basato il Tribunale è errata. Esso ritiene che la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, citata ai punti 206 e 208 della sentenza impugnata, non sia pertinente e che, in ogni caso, il Tribunale ne abbia effettuato una lettura errata. 76 Con la seconda parte del quinto motivo di impugnazione, il ricorrente contesta i punti da 218 a 232 nonché da 235 a 248 della sentenza impugnata. 77 Per quanto riguarda i punti da 218 a 232 di tale sentenza, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha correttamente esaminato la portata della prima censura della prima parte del quarto motivo del suo ricorso, vertente sull’assenza di una chiara distinzione, nella decisione controversa, tra gli Stati fondatori del ricorrente e gli Stati donatori di quest’ultimo. Esso fa valere, al riguardo, che gli Stati che hanno firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 sono i suoi membri e costituiscono, secondo lo statuto iniziale, il GSG. Di conseguenza, ingiustamente il Tribunale ha respinto, al punto 222 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui il solo fatto che uno Stato o un’organizzazione internazionale sia stato membro del GSG e, firmando la risoluzione del 25 novembre 1994, abbia partecipato alla fondazione del ricorrente renda tale Stato od organizzazione uno dei suoi membri. 78 Per quanto riguarda i punti da 235 a 248 della sentenza impugnata, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che essi vertono su una censura dedotta nell’ambito non già del quarto motivo del suo ricorso, bensì nel secondo motivo dello stesso, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. 79 In secondo luogo, egli censura il Tribunale per aver avallato, ai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata, la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della risposta delle autorità austriache, senza tener conto del fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un accordo internazionale, circostanza che il Tribunale stesso avrebbe riconosciuto. 80 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che al punto 246 della sentenza impugnata il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la partecipazione del Regno del Belgio alla creazione del ricorrente e alle riunioni dei suoi organi fino al 2013 era irrilevante, dal momento che la qualità di membro del ricorrente di tale Stato può essere valutata solo alla data del 16 dicembre 2014. Orbene, secondo il ricorrente, i criteri oggettivi da prendere in considerazione per qualificare un’entità come «organizzazione internazionale» non includono il fatto che uno Stato consideri se stesso come un membro di tale organizzazione. Il ricorrente aggiunge che lo stesso Regno del Belgio ha qualificato il ricorrente come organizzazione internazionale costituita da un accordo internazionale. 81 Con la terza parte, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha valutato separatamente, ai punti 258, 260 e da 321 a 347 della sentenza impugnata, la risoluzione del 25 novembre 1994 e lo statuto iniziale, mentre essi costituirebbero un «insieme di norme pattizie». Il ricorrente aggiunge che anche lo statuto del 2012 è pertinente, in quanto dimostra una prassi successiva dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 che attesta un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro del suo status di organizzazione internazionale, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 322 a 346 della sentenza impugnata. 82 Ne consegue, secondo il ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto, là dove il Tribunale ha considerato, in primis , che tutte le parti di un accordo internazionale devono aver contribuito a una prassi successiva affinché tale prassi possa essere presa in considerazione per l’interpretazione di tale accordo, in secundis , che tutti i membri del ricorrente avrebbero dovuto approvare una modifica dell’interpretazione delle disposizioni della risoluzione del 25 novembre 1994 a causa di una prassi successiva a quest’ultima che attestava un riconoscimento sufficientemente ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale del ricorrente e, in tertiis , che il ricorrente doveva dimostrare che lo statuto iniziale o lo statuto del 2012 riflettevano la volontà di tutti i firmatari di tale risoluzione. 83 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che i motivi esposti ai punti 285 e 286 della sentenza impugnata, relativi alla risoluzione del 25 novembre 1994, risultano da una valutazione erronea delle circostanze dell’adozione di tale risoluzione. Come risulterebbe dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, tale risoluzione sarebbe stata approvata e firmata dai rappresentanti degli Stati che hanno partecipato alla riunione di quel medesimo giorno, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che i punti da 291 a 300 della sentenza impugnata sono errati in diritto, poiché il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, conformemente alla Convenzione di Vienna, gli Stati possono esprimere la loro volontà di essere vincolati da un accordo internazionale in vari modi. Secondo il ricorrente, la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un «accordo in forma semplificata», che è una forma di accordo ammessa dal diritto internazionale. 85 In quarto luogo, il ricorrente fa valere che i motivi esposti ai punti da 306 a 319 della sentenza impugnata sono errati in diritto, poiché il Tribunale, dando prova di un formalismo eccessivo, ha ritenuto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non abbia istituito il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 86 Il ricorrente osserva, a tale riguardo, che dai verbali della riunione nel corso della quale è stata adottata tale risoluzione risulta che esso è un’«entità indipendente». Inoltre, l’articolo 19 dello statuto iniziale prevedrebbe che il ricorrente possa beneficiare di immunità nell’ambito dell’esercizio delle sue attività, mentre lo statuto del 2012 riconosceva espressamente al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. 87 Peraltro, come risulterebbe dal punto 310 della sentenza impugnata, la risoluzione del 25 novembre 1994 prevedrebbe, al suo punto 3, che il comitato direttivo del ricorrente debba riesaminare ogni sei mesi la necessità di mantenere l’attività di quest’ultimo, il che contraddirebbe la considerazione secondo cui i firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 non avessero dotato il ricorrente delle migliori garanzie di efficacia per l’esercizio delle sue funzioni. Tale risoluzione avrebbe altresì attribuito al ricorrente «competenze funzionali», sotto il controllo dei suoi membri, il che significherebbe che il ricorrente soddisfaceva il principio di specialità, come avrebbe riconosciuto lo stesso Tribunale al punto 369 della sentenza impugnata. 88 Nella quarta parte, il ricorrente censura i punti da 321 a 370 della sentenza impugnata. In primo luogo, esso ritiene – contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 328 della sentenza impugnata – di poter legittimamente invocare l’articolo 32 della Convenzione di Vienna, poiché per anni la [OSCURATO:PERSONA] l’ha riconosciuto come un’organizzazione internazionale e ha fatto ricorso ai suoi servizi, prima di ritenere improvvisamente che esso non fosse più un’organizzazione di questo tipo. 89 In secondo luogo, esso addebita al Tribunale uno snaturamento degli elementi del fascicolo, quando al punto 335 della sentenza impugnata ha affermato che, all’udienza dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sostenuto che lo statuto del 2012 era stato sottoscritto dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno di Norvegia. Il ricorrente afferma che non è possibile che egli abbia reso una siffatta dichiarazione, giacché dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che lo statuto del 2012 era stato firmato dal presidente del comitato direttivo del ricorrente e approvato all’unanimità da tutti i partecipanti alla riunione del 27 novembre 2012 di tale comitato. 90 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che, ai punti da 338 a 341 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a documenti relativi alla relazione dell’OLAF che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente deciso di escludere ai fini dell’adozione della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto, basandosi su motivazioni che non figuravano nella decisione controversa. 91 In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato la lettera del Regno di Svezia del 2 luglio 2020 quando ha affermato, al punto 339 della sentenza impugnata, che tale Stato riteneva che il ricorrente non fosse un’organizzazione internazionale. Secondo il ricorrente, da tale lettera risulta che il Regno di Svezia si era basato sul fatto di non aver ratificato la risoluzione del 25 novembre 1994, mentre una siffatta ratifica non è necessaria per la costituzione di un’organizzazione internazionale. 92 In quinto luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha altresì violato l’obbligo di motivazione omettendo di spiegare, al punto 340 della sentenza impugnata, per quale ragione gli elementi del fascicolo richiamati dal ricorrente, relativi alla Repubblica italiana e al Regno di Norvegia, non fossero utili. 93 In sesto luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto al punto 351 della sentenza impugnata, quando ha ritenuto che il ricorrente non potesse invocare gli articoli 27 e 46 della Convenzione di Vienna, le cui disposizioni non sono direttamente applicabili all’Unione. Secondo il ricorrente, tale convenzione è applicabile ai trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e detti articoli riflettono la consuetudine e la prassi internazionale. 94 Esso aggiunge che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto parte del comitato direttivo del ricorrente dal 20 maggio 2003 è irrilevante, poiché detta istituzione non ha formalmente espresso la sua volontà di non essere più membro del ricorrente e, peraltro, ha continuato a cooperare con quest’ultimo ai sensi della normativa finanziaria dell’Unione. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 356 della sentenza impugnata, che, alla data di effetto della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] era svincolata da qualsiasi obbligo di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale. 95 Inoltre, il ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, ai punti da 362 a 365 della sentenza impugnata, su un’errata interpretazione della nozione di «riconoscimento» nel diritto internazionale e di averla confusa con la nozione di «creazione» di un’organizzazione internazionale. Quest’ultima risulterebbe da un concorso di volontà degli Stati. Per contro, il riconoscimento renderebbe opponibile al suo autore, in particolare, l’esistenza di un soggetto di diritto, nella fattispecie di un’organizzazione internazionale. Pertanto, il ricorrente ritiene che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso con lui numerosi contratti costituisse un atto di riconoscimento, da parte di tale istituzione, del suo status di organizzazione internazionale. 96 Il ricorrente sostiene, dunque, che un’analisi obiettiva dell’entità creata dalla risoluzione del 25 novembre 1994 e dallo statuto iniziale integrativo di quest’ultima dimostrerebbe che era stata istituita un’organizzazione internazionale che tale organizzazione poteva essere sciolta solo mediante una decisione adottata dai propri organi o dai membri che l’hanno creata. 97 In risposta alla prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto per quanto riguarda la definizione della nozione di «organizzazione internazionale». La giurisprudenza citata ai punti 206 e 208 della sentenza impugnata sarebbe pertinente al fine di poter distinguere tra, da un lato, uno strumento internazionale non vincolante e, dall’altro, un accordo internazionale, ai sensi della Convenzione di Vienna, nonché tra, da un lato, un’organizzazione internazionale e, dall’altro, un altro tipo di organizzazione. 98 Per quanto riguarda la seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primis , che i motivi di cui ai punti da 215 a 217 della sentenza impugnata sono sufficienti a giustificare il rigetto della prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso e non sono inficiati da errori di diritto, cosicché l’argomento del ricorrente diretto contro i punti da 218 a 232 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto inoperante. 99 In secundis , per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi ai punti da 235 a 239 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale si è limitato a riconoscere, al punto 238 della sentenza impugnata, che la decisione controversa riproduceva fedelmente la risposta della Repubblica d’Austria ai quesiti rivoltigli dalla [OSCURATO:PERSONA]. 100 In tertiis , per quanto riguarda le critiche mosse dal ricorrente nei confronti della valutazione, da parte del Tribunale, della risposta del Regno del Belgio ai quesiti della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima precisa di non ritenere che la firma della risoluzione del 25 novembre 1994 fosse sufficiente a trasformare uno Stato in membro permanente del ricorrente, in quanto tale risoluzione non implicava alcun obbligo di contribuire al bilancio o alle operazioni del ricorrente. Di conseguenza, il Regno del Belgio poteva legittimamente non considerarsi più membro del ricorrente. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il punto 246 della sentenza impugnata non è inficiato da errori di diritto. 101 Per quanto riguarda la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] replica al ricorrente che il Tribunale ha esaminato la questione se lo statuto di quest’ultimo gli abbia conferito lo status di organizzazione internazionale, basandosi su una giurisprudenza pertinente. In ordine all’argomento del ricorrente relativo ai punti 285 e 286 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale si è limitato, in detti punti, a constatare che i rappresentanti degli Stati interessati non beneficiavano di una dispensa dai pieni poteri per notificare il consenso del loro Stato all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994. Nonostante tale constatazione, il Tribunale avrebbe considerato che tale risoluzione costituisce un accordo internazionale, cosicché tale argomento del ricorrente sarebbe inoperante. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, pur non avendo proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata per contestare quest’ultima valutazione del Tribunale, essa resta «scettica» quanto ai motivi ad essa sottesi, quali esposti ai punti da 276 a 289 della sentenza impugnata. 102 Per quanto riguarda le censure del ricorrente contro i motivi esposti ai punti da 291 a 300 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorrente non specifica quale sia la norma procedurale o sostanziale che il Tribunale avrebbe violato. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Tribunale ha giustamente considerato che essa era legittimata a interrogare gli Stati asseritamente membri del ricorrente sulla questione se avessero firmato la risoluzione del 25 novembre 1994 e ad invitarli a produrre gli eventuali strumenti di firma o di ratifica. In ogni caso, il Tribunale avrebbe considerato che tale risoluzione costituisce un accordo internazionale, cosicché gli argomenti del ricorrente diretti contro tale parte della sentenza impugnata sarebbero inoperanti. 103 Infine, riguardo all’argomento del ricorrente relativo ai punti da 306 a 319 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione del riconoscimento di un’entità quale organizzazione internazionale, afferente alla dotazione di tale entità di tutti i mezzi necessari al suo funzionamento nonché delle migliori garanzie di stabilità, continuità ed efficacia per l’esercizio dei suoi compiti, si evincerebbe concretamente dalla giurisprudenza citata al punto 212 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dal testo della risoluzione del 25 novembre 1994, segnatamente dai suoi punti 4 e 5, risulterebbe chiaramente che la partecipazione nel ricorrente era facoltativa, e che quest’ultimo costituiva inizialmente un meccanismo temporaneo, che doveva essere rinnovato ogni sei mesi. 104 In risposta alla quarta parte, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, in primo luogo, che, al punto 335 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione se lo statuto iniziale fosse stato adottato da tutte le parti che avevano adottato la risoluzione del 25 novembre 1994 o, quantomeno, dall’insieme dei membri del ricorrente. 105 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i punti da 338 a 341 della sentenza impugnata prendono in considerazione la situazione ipotetica in cui il ricorrente avrebbe avuto soltanto cinque membri, che avrebbero adottato lo statuto del 2012. Il ricorrente stesso contraddirebbe tale ipotesi nella sua impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, alla luce delle risposte di diversi Stati, riassunte al punto 340 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 341 di tale sentenza, che dal fascicolo di causa non risultava che la clausola dello statuto del 2012, ai sensi della quale il ricorrente è un’organizzazione internazionale, riflettesse una volontà chiara e inequivocabile di tali Stati di conferire al ricorrente una siffatta qualità. 106 In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi ai punti 339, 340 e 351 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia esposto in modo giuridicamente adeguato i motivi per i quali ha respinto l’argomentazione del ricorrente e che esso non sia incorso in alcun errore di diritto. 107 In quarto ed ultimo luogo, relativamente alle critiche del ricorrente relative ai punti da 362 a 365 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non è ammissibile che, qualora le parti di un accordo internazionale non avessero l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale mediante tale accordo, il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale dell’entità creata da detto accordo possa risultare dal fatto che essa è stata riconosciuta come tale da terzi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto respingendo gli argomenti del ricorrente relativi all’asserito riconoscimento di quest’ultimo come organizzazione internazionale. Giudizio della Corte 108 Occorre esaminare congiuntamente le parti del quinto motivo d’impugnazione riguardanti i punti da 190 a 370 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale ha esaminato e respinto il quarto motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, vertente su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente identificato i membri del ricorrente, aveva rifiutato di qualificare l’atto costitutivo del ricorrente come accordo internazionale istitutivo di un’organizzazione internazionale e non aveva tenuto conto della prassi successiva dei membri del ricorrente nonché del riconoscimento di quest’ultimo come organizzazione internazionale da parte dell’Unione e di taluni Stati terzi. 109 Come rilevato dalla Corte al punto 92 della sentenza del 31 gennaio 2019, la nozione di «organizzazione internazionale», di cui agli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 e all’articolo 58 del regolamento finanziario del 2012, è stata definita, negli stessi termini, all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento finanziario di esecuzione del 2002, e successivamente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento finanziario delegato del 2012. Secondo tali due ultime disposizioni tale nozione include, tra l’altro, «le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni». 110 È alla luce di tale definizione che il Tribunale avrebbe dovuto controllare la legittimità della decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2019, punto 93). 111 Dai punti da 197 a 199 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ignorava di essere tenuto a basarsi su detta definizione, al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto, nella decisione controversa, che il ricorrente non era un’organizzazione internazionale. 112 Nondimeno, si deve constatare, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 200 della sentenza impugnata, che la nozione di «organizzazione internazionale» deve essere interpretata restrittivamente, ai fini dell’applicazione della normativa finanziaria dell’Unione. 113 Infatti, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la nozione di «organizzazione internazionale» deve essere interpretata allo stesso modo, indipendentemente dal contesto nel quale essa è utilizzata. Ammettere il contrario genererebbe un’incertezza giuridica, in quanto la stessa entità potrebbe, a seconda del contesto, talvolta essere riconosciuta come organizzazione internazionale, talvolta vedersi negata una siffatta qualità. 114 In secondo luogo, dai punti 274, 289 e 301 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che la risoluzione del 25 novembre 1994 costituiva un accordo internazionale e che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa ritenuto che fosse così, tale decisione era inficiata da un errore di diritto. [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarandosi «scettica» nei confronti di tale conclusione del Tribunale, non ha addotto alcun argomento specifico idoneo a rimetterla in discussione, né ha proposto un’impugnazione incidentale per contestare tale parte della sentenza impugnata. 115 In tali circostanze, occorre respingere, in quanto inoperanti, gli argomenti del ricorrente diretti contro i punti da 259 a 300 della sentenza impugnata. Infatti, il ragionamento sviluppato in tale parte della sentenza impugnata ha indotto il Tribunale a considerare, ai punti 274, 289 e 301 di tale sentenza, che, come sostenuto dal ricorrente, la decisione controversa era inficiata da un errore di diritto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituisse un accordo internazionale. Pertanto, gli errori di diritto invocati dal ricorrente che inficerebbero detta parte della sentenza impugnata, ammesso che siano accertati, non hanno impedito al Tribunale di giungere a un risultato favorevole al ricorrente. 116 In terzo luogo, occorre esaminare la censura relativa all’«eccessivo formalismo» applicato nella valutazione dei termini della risoluzione del 25 novembre 1994, con la quale il ricorrente sostanzialmente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto consistente nell’erronea qualificazione giuridica dell’oggetto e degli effetti di tale risoluzione. 117 A tal riguardo, come risulta dal punto 305 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, senza commettere errori di diritto, che, essendo detta risoluzione un accordo internazionale, essa doveva, conformemente alle norme di diritto internazionale consuetudinario di cui alle disposizioni dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑266/16 , EU:C:2018:118 , punto 58 e giurisprudenza citata), essere interpretata in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini di tale risoluzione nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 118 Ai punti da 306 a 312 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una serie di constatazioni in ordine ai termini della risoluzione del 25 novembre 1994 i quali, a suo avviso, giustificavano l’affermazione che gli autori di tale risoluzione non avessero avuto l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale al momento della creazione del ricorrente. 119 In particolare, al punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che tale risoluzione non qualificava il ricorrente come organizzazione internazionale né definiva il suo status giuridico. 120 Tuttavia, il solo fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non qualificasse il ricorrente come organizzazione internazionale non è sufficiente per concludere che gli autori di tale risoluzione non intendevano istituire il ricorrente quale organizzazione internazionale, tanto più che, come rilevato dallo stesso Tribunale, detta risoluzione non definiva, in ogni caso, lo status giuridico del ricorrente. 121 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, non è indispensabile che l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale stabilisca espressamente che essa è stata costituita come tale. 122 Per gli stessi motivi, il fatto, menzionato dal Tribunale al punto 307 della sentenza impugnata, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non contenesse clausole atte a conferire la personalità giuridica al ricorrente non è sufficiente per concludere che gli autori di tale risoluzione non intendevano costituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 123 Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 308 della sentenza impugnata, che tale risoluzione non aveva nemmeno previsto che il ricorrente potesse beneficiare di immunità per l’esercizio delle sue attività, «mentre, conformemente alla giurisprudenza citata ai [punti 209 e 210 della sentenza impugnata], le organizzazioni internazionali beneficiano, in linea di principio, per l’esercizio dei loro compiti, di immunità previste dai loro trattati istitutivi». 124 Tuttavia, è sufficiente constatare che non risulta né dalla giurisprudenza dei giudici internazionali, citata al punto 209 della sentenza impugnata, né dalle sentenze del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑186/19 , EU:C:2020:638 , punto 61 ) e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punto 73 ), citate al punto 210 di tale sentenza, che, per poter considerare un accordo internazionale costitutivo di un’organizzazione internazionale, tale accordo deve obbligatoriamente conferire delle immunità all’entità da esso istituita. 125 Peraltro, al punto 309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che dai termini della risoluzione del 25 novembre 1994 risultava che i suoi firmatari hanno inteso istituire non già «un’organizzazione dotata di tutti i mezzi necessari al suo funzionamento e delle migliori garanzie di stabilità, continuità ed efficacia per l’esercizio dei suoi compiti», bensì un «meccanismo facoltativo messo a disposizione delle parti, che ciascuna di esse potesse utilizzare a propria discrezione». 126 Sotto tale profilo, per quanto riguarda, in primo luogo, la stabilità e la continuità dei compiti del ricorrente, al punto 310 della sentenza impugnata il Tribunale ha richiamato il punto 3 della risoluzione del 25 novembre 1994, dal quale risulta che il comitato direttivo del ricorrente dovesse riesaminare ogni sei mesi la necessità di mantenere l’attività del ricorrente, mentre, ai sensi del punto 5 di tale risoluzione, gli Stati parte di quest’ultima dovevano decidere se integrarlo nel quadro globale per la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina oppure porre gradualmente fine alle sue attività. 127 Tuttavia, contrariamente a quanto il Tribunale sembra aver dedotto da tali punti della risoluzione del 25 novembre 1994, essi attestano piuttosto una certa stabilità prevista per il ricorrente, nel senso che, fintantoché il comitato direttivo del ricorrente o gli Stati parti di tale risoluzione non avessero deciso di porre fine alle attività del ricorrente o di integrarlo in un altro contesto, il ricorrente avrebbe continuato ad esistere. 128 Del resto, occorre rilevare che nulla esclude che le disposizioni dell’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale prevedano che tale organizzazione persisterà solo per un certo periodo o che, in talune situazioni, si procederà al suo scioglimento, senza che siffatte disposizioni possano impedire il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale dell’entità interessata. 129 In secondo luogo, per quanto riguarda l’efficacia dei compiti affidati al ricorrente, il Tribunale ha rilevato, al punto 311 della sentenza impugnata, che, sebbene il punto 3 della risoluzione del 25 novembre 1994 menzionasse il versamento regolare di contributi a favore del ricorrente a carico delle parti di tale risoluzione, tali contributi non rivestivano carattere obbligatorio bensì facoltativo. 130 Tuttavia, tale circostanza non può dimostrare l’assenza di volontà degli autori di detta risoluzione di conferire al ricorrente lo status di organizzazione internazionale, in quanto, come constatato dallo stesso Tribunale, era previsto che i contributi a favore del ricorrente, benché facoltativi, avessero carattere regolare. Ne deriva che gli autori della risoluzione del 25 novembre 1994 si aspettavano che il ricorrente disponesse, mediante siffatti contributi facoltativi, dei mezzi finanziari necessari al suo funzionamento. 131 In terzo luogo, infine, il Tribunale ha menzionato, al punto 312 della sentenza impugnata, il fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 non avesse previsto alcun trasferimento di competenze obbligatorie da parte degli Stati e delle organizzazioni parti di detta risoluzione a favore del ricorrente, restando tali Stati e tali organizzazioni liberi di aderire al ricorrente, di uscirne unilateralmente e quando lo avessero ritenuto opportuno nonché di sostituirlo con altri canali di comunicazione. 132 Tuttavia, da un lato, la possibilità, per i membri di un’entità costituita da un accordo internazionale, di decidere di non essere più membri di quest’ultima non è inconciliabile con lo status di organizzazione internazionale di detta entità. 133 D’altro canto, dal punto 315 della sentenza impugnata risulta che la risoluzione del 25 novembre 1994 conteneva un allegato, intitolato «Terms of reference of IMG‑IBH» (Mandato dell’IMG‑IBH), elencante i compiti affidati al ricorrente, vale a dire, sul territorio della Bosnia-Erzegovina e nei settori dell’energia, dei servizi pubblici e degli alloggi permanenti e provvisori, raccogliere informazioni, valutare le esigenze fondamentali della popolazione, determinare i settori prioritari necessitanti di un’assistenza internazionale rapida, individuare ed elaborare programmi o progetti idonei ad essere finanziati dalla comunità internazionale ed assistere gli Stati e le istituzioni internazionali in vista del finanziamento di programmi o progetti. 134 Risulta, quindi, da tale documento che i partecipanti alla riunione del 25 novembre 1994, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione di cui trattasi, hanno effettivamente conferito al ricorrente talune competenze, in particolare quelle che gli consentivano, da un lato, di determinare i settori che esigono un’assistenza internazionale rapida e, dall’altro, di elaborare programmi o progetti che possono essere finanziati dalla comunità internazionale. 135 Del resto, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che, come risulta dalla sintesi dei termini della risoluzione del 25 novembre 1994 effettuata ai punti da 266 a 270 della sentenza impugnata, i firmatari di tale risoluzione si sono accordati per formalizzare, a partire da tale data, l’istituzione del ricorrente, hanno nominato il suo direttore generale e hanno istituito il comitato direttivo del ricorrente, al quale hanno conferito la competenza, in particolare, ad adottare il bilancio del ricorrente e a decidere in merito al suo fabbisogno di personale. 136 Orbene, il fatto che fosse previsto che il ricorrente disponesse non solo di un direttore generale, ma anche del proprio bilancio e del proprio personale, nonché delle competenze menzionate al punto 134 della presente sentenza, è tale da rimettere in discussione la constatazione che il ricorrente era concepito come un mero «meccanismo facoltativo messo a disposizione delle parti, che ciascuna di esse potesse utilizzare a propria discrezione», come rilevato dal Tribunale al punto 309 della sentenza impugnata. 137 Infatti, l’espressione «meccanismo facoltativo» si riferisce piuttosto a una struttura non autonoma, gestita da uno o più Stati o da una o più organizzazioni internazionali, che forniscono le risorse, personale compreso, necessarie per il suo funzionamento. 138 Dalle considerazioni esposte ai punti da 117 a 137 della presente sentenza risulta che il Tribunale, avendo ritenuto, al punto 313 della sentenza impugnata, che l’interpretazione dei termini e della finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 giustificasse il fatto di ritenere che gli autori di tale risoluzione non avessero avuto l’intenzione di istituire un’organizzazione internazionale quando hanno fondato il ricorrente, ha proceduto a una qualificazione giuridica erronea dell’oggetto e degli effetti di tale risoluzione e, pertanto, ha commesso un errore di diritto. 139 Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla considerazione del Tribunale, contenuta in tale punto 313 della sentenza impugnata, secondo cui la sua interpretazione dei termini e della finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 sarebbe corroborata dal contesto in cui tale risoluzione era stata adottata. 140 Nell’ambito del contesto in cui si inseriva la risoluzione del 25 novembre 1994, il Tribunale ha preso in considerazione, in primo luogo, il resoconto della riunione in pari data, in occasione della quale è stata adottata tale risoluzione, dal quale risulta, secondo il punto 314 della sentenza impugnata, che diversi partecipanti avevano espresso perplessità riguardo a un’iniziativa che avrebbe portato alla creazione di un nuovo organismo istituzionalizzato e avevano insistito sul carattere temporaneo dell’attività del ricorrente, che nessuno di loro avrebbe qualificato come un’organizzazione internazionale. 141 Sebbene il Tribunale non abbia commesso errori di diritto prendendo in considerazione tale resoconto, si deve osservare che le reticenze di taluni partecipanti a tale riunione nei confronti dell’istituzione di una nuova organizzazione internazionale non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che il ricorrente non sia stato istituito in qualità di organizzazione internazionale in occasione di detta riunione. Infatti, non si può escludere che il fatto che la risoluzione del 25 novembre 1994 abbia previsto una rivalutazione, ogni sei mesi, della necessità di mantenere l’attività del ricorrente, rivalutazione che potrebbe eventualmente condurre allo scioglimento del ricorrente o alla sua reintegrazione in un’altra struttura, abbia potuto ovviare alle perplessità di taluni partecipanti alla medesima riunione e abbia convinto tali partecipanti ad acconsentire all’istituzione del ricorrente quale organizzazione internazionale. 142 In secondo luogo, ai punti 315 e 316 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento al mandato del ricorrente, menzionato al punto 133 della presente sentenza, sottolineando che tale documento non si pronunciava sullo status giuridico del ricorrente né gli conferiva la facoltà di concludere accordi internazionali. 143 Occorre rilevare che detto documento, essendo allegato alla risoluzione del 25 novembre 1994, costituiva parte integrante di quest’ultima e non era un elemento del suo contesto. In ogni caso, dato che l’oggetto del medesimo documento non era quello di definire lo status giuridico del ricorrente, bensì di elencare i compiti affidatigli, il fatto che esso non si pronunciasse sullo status giuridico del ricorrente è irrilevante. 144 In terzo luogo, al punto 317 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento a un’attestazione redatta dal coordinatore dell’operazione speciale dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) nella ex [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva presieduto la riunione del 25 novembre 1994 durante la quale era stata adottata tale risoluzione. Il Tribunale ha constatato che tale attestazione si limitava a menzionare la creazione formale del ricorrente in occasione di detta riunione, senza precisare se tale iniziativa fosse intesa a dotare il ricorrente di personalità giuridica ed eventualmente a conferirgli lo status di organizzazione internazionale. 145 Orbene, detta attestazione, non contenendo alcuna indicazione circa lo status giuridico preciso del ricorrente, non era idonea a corroborare la considerazione secondo cui i partecipanti alla risoluzione del 25 novembre 1994 non avessero l’intenzione di istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 146 In quarto luogo, infine, al punto 318 della sentenza impugnata, il Tribunale ha evocato la convocazione a tale riunione, dalla quale risulta, a suo avviso, che quest’ultima aveva per oggetto l’esame della ristrutturazione dell’entità all’origine del ricorrente nonché il suo status futuro, e non l’istituzione di un’organizzazione internazionale. 147 È sufficiente rilevare, al riguardo, che il fatto che l’oggetto della medesima riunione fosse presentato, segnatamente, come lo «status futuro» del ricorrente non esclude affatto che i partecipanti a quest’ultima abbiano deciso, in occasione di quest’ultima, di istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. 148 Ne consegue, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 139 a 147 della presente sentenza, che, degli elementi menzionati dal Tribunale nell’ambito del contesto in cui si inserisce la risoluzione del 25 novembre 1994, uno solo, vale a dire le perplessità espresse da taluni partecipanti alla riunione in pari data, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione, in ordine alla prospettiva della creazione di una nuova organizzazione internazionale, avrebbe potuto essere invocato a sostegno dell’interpretazione dei termini di tale risoluzione nel senso che essa non aveva istituito il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. Tuttavia, per i motivi esposti al punto 141 della presente sentenza, tale elemento non poteva avere carattere determinante. 149 In quarto luogo, occorre esaminare gli argomenti del ricorrente relativi allo statuto iniziale. 150 Il Tribunale ha valutato tale statuto ai punti da 330 a 333 della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Vienna, quale elemento idoneo a dimostrare la prassi seguita nell’applicazione della risoluzione del 25 novembre 1994, prassi attraverso la quale sarebbe possibile dimostrare l’accordo degli autori di tale risoluzione riguardo alla sua interpretazione. 151 In esito a tale valutazione, il Tribunale ha rilevato, al punto 334 della sentenza impugnata, che, in considerazione delle prese di posizione dell’HCR e della Repubblica di Finlandia in occasione dell’adozione dello statuto iniziale, menzionato ai punti 332 e 333 di tale sentenza, dalle circostanze nelle quali è stato adottato tale statuto non risultava che esso riflettesse la volontà di tutti gli autori della risoluzione del 25 novembre 1994, o dei membri del ricorrente, di conferire a quest’ultimo lo status di organizzazione internazionale. 152 Dal punto 333 della sentenza impugnata risulta che lo statuto iniziale è stato adottato non già da tutti gli Stati e da tutte le organizzazioni internazionali che hanno adottato la risoluzione del 25 novembre 1994, bensì dal comitato direttivo del ricorrente, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in occasione della sua riunione del 10 marzo 1995. 153 In tali circostanze, non si può ritenere che tale statuto facesse parte dello stesso accordo internazionale di tale risoluzione e potesse, pertanto, essere valutato congiuntamente con quest’ultima. Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento del ricorrente secondo cui la risoluzione del 25 novembre 1994 e lo statuto iniziale costituivano un «insieme convenzionale» e dovevano essere valutati congiuntamente. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, lo statuto iniziale si distingue da tale risoluzione, in quanto, a differenza di quest’ultima, non costituisce un accordo internazionale, bensì un atto adottato da un organo del ricorrente stesso. 154 Ciò precisato, resta il fatto che, come risulta dai punti 287, 332 e 333 della sentenza impugnata, lo statuto iniziale è stato adottato immediatamente dopo l’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, da parte del comitato direttivo del ricorrente istituito da tale risoluzione, nel quale sedeva almeno una parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali che avevano adottato tale risoluzione. 155 Lo statuto iniziale si inserisce, quindi, nel procedimento istitutivo del ricorrente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni. Essi sono stati adottati da una parte dei firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994, vale a dire quelli che facevano parte del comitato direttivo del ricorrente. Inoltre, dalla sentenza impugnata non risulta che gli altri firmatari di tale risoluzione abbiano sollevato obiezioni contro lo statuto iniziale. 156 In tali circostanze, occorre considerare che lo statuto iniziale è uno strumento redatto da talune parti in occasione della conclusione dell’accordo internazionale costituito dalla risoluzione del 25 novembre 1994, strumento che è stato accettato dalle altre parti come relativo a tale accordo internazionale, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Vienna. Pertanto, conformemente a tale disposizione, lo statuto iniziale doveva essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione della risoluzione del 25 novembre 1994 quale elemento del suo contesto. 157 Ne consegue che il Tribunale nella sentenza impugnata ha altresì commesso un errore di diritto poiché sostanzialmente ha considerato, al punto 334 di tale sentenza, che lo statuto iniziale non poteva essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione della risoluzione del 25 novembre 1994, dal momento che esso non rifletteva la prassi successiva seguita da tutti gli autori di tale risoluzione. 158 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la valutazione, da parte del Tribunale, della fondatezza della considerazione, contenuta nella decisione controversa, secondo cui il ricorrente non è stato istituito quale organizzazione internazionale, è inficiata da errori di diritto, come emerge dai punti 112, 138 e 157 della presente sentenza. 159 In tali circostanze, poiché il resto della motivazione esposta nella decisione controversa non è sufficiente a confermare la legittimità di tale decisione, occorre, senza esaminare gli altri argomenti dedotti dal ricorrente, accogliere il quinto motivo d’impugnazione e, senza che sia necessario esaminare i motivi d’impugnazione dal primo al quarto né il sesto motivo d’impugnazione, accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa, nonché la domanda diretta alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 23651903 a titolo di risarcimento dei danni finanziari e morali che egli avrebbe subito a causa delle illegittimità che inficerebbero la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 160 Per contro, poiché nessun motivo d’impugnazione mira a rimettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda del ricorrente diretta alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento di EUR 20000, a titolo di ristoro del danno subito a causa del termine asseritamente irragionevole caratterizzante il procedimento di adozione della decisione controversa, la sentenza impugnata è, entro tali limiti, divenuta definitiva. Sul ricorso 161 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora lo stato degli atti lo consenta, la Corte può essa stessa statuire definitivamente, a seconda dei casi, sulla controversia o sulla parte di essa matura per la decisione, rinviando, se del caso, quella che non lo è dinanzi al Tribunale. 162 Nel caso di specie, la Corte deve statuire definitivamente sulla domanda di annullamento della decisione controversa nonché, in parte, sulla domanda di risarcimento. Sulla domanda di annullamento 163 Con il secondo e il quarto motivo del suo ricorso, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver inficiato la decisione controversa con errori di diritto e errori manifesti di valutazione che l’avrebbero indotta a ritenere che il ricorrente non costituisse un’organizzazione internazionale e non fosse, dunque, ammissibile all’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo la modalità della gestione indiretta, prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione. 164 Occorre ricordare che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto considerando, nella decisione controversa, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituiva un accordo internazionale. Non occorre rimettere in discussione tale constatazione poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto impugnazione incidentale avente ad oggetto tale parte della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P , EU:C:2021:950 , punto 81 e giurisprudenza citata). 165 Come risulta dai punti 136 e 138 della presente sentenza, i termini e la finalità della risoluzione del 25 novembre 1994 non consentono di affermare che gli autori di tale risoluzione non intendessero istituire il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale, o che la loro intenzione fosse quella di istituire il ricorrente quale semplice meccanismo di cooperazione tra loro, privo di personalità giuridica autonoma. 166 Al contrario, da detta risoluzione risulta che tali autori hanno dotato il ricorrente di organi propri, vale a dire il direttore generale, nominato da detta risoluzione, nonché il comitato direttivo e il GSG, di personale proprio e di un proprio bilancio. Inoltre, al ricorrente sono state attribuite competenze come quelle menzionate al punto 134 della presente sentenza. Tutti questi elementi dimostrano che gli autori della medesima risoluzione intendevano che il ricorrente costituisse un’entità distinta, che godeva di una certa autonomia rispetto ai suoi membri, i quali, del resto, potevano variare, giacché in sostanza era previsto che ciascun membro del ricorrente potesse, in qualsiasi momento, decidere unilateralmente di porre fine alla sua partecipazione a quest’ultimo. 167 Orbene, dal momento che detti autori intendevano costituire il ricorrente come un’entità distinta, che godeva di una certa autonomia, ne consegue che gli stessi autori intendevano anche conferire al ricorrente la personalità giuridica internazionale, elementi che implicano la capacità del ricorrente di essere titolare di diritti e di obblighi che gli sono propri nell’ordinamento giuridico internazionale nonché la capacità di agire. 168 Tale considerazione non è rimessa in discussione dalle risposte fornite dagli Stati menzionati sul sito Internet del ricorrente, e che vi sono presentati come suoi membri, ai quesiti loro rivolti dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994 e allo status del ricorrente. 169 Al riguardo si deve osservare che tali risposte sono opinioni che sono state fornite 25 anni dopo l’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 218 e 219 delle sue conclusioni, tali opinioni non sono pertinenti al fine di valutare l’intenzione che muoveva le parti al momento della firma della risoluzione del 25 novembre 1994. 170 Per quanto riguarda il fatto che tutti gli Stati interpellati dalla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della Repubblica d’Austria, abbiano indicato di non essere membri del ricorrente, occorre rilevare che la questione se uno Stato sia membro di un’entità è diversa da quella se tale entità costituisca un’organizzazione internazionale. Non si può escludere che taluni Stati o organizzazioni internazionali che avevano partecipato alla creazione del ricorrente con la risoluzione del 25 novembre 1994 ed erano, pertanto, divenuti membri di quest’ultimo, abbiano successivamente lasciato il ricorrente e non siano più membri di quest’ultimo, senza che ciò incida sullo status di organizzazione internazionale del ricorrente. 171 In ogni caso, occorre rilevare che, una volta istituita, un’organizzazione internazionale non cessa semplicemente di esistere se alcuni dei suoi membri decidono di ritirarla. Se del caso, spetta ai membri rimanenti decidere in merito allo scioglimento dell’organizzazione interessata, adottando nel contempo le disposizioni necessarie per regolare la sorte dei rapporti giuridici che tale organizzazione avrebbe instaurato durante la sua esistenza. Orbene, dalla decisione controversa non risulta che, nei circa 27 anni trascorsi dall’adozione della risoluzione del 25 novembre 1994, sia stata adottata la decisione di sciogliere il ricorrente. 172 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la decisione controversa è illegittima in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento finanziario delegato del 2012 nonché dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che riflette il diritto internazionale consuetudinario, che la risoluzione del 25 novembre 1994 non costituisse un accordo internazionale avente l’effetto di costituire il ricorrente quale organizzazione internazionale. Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata. Sulla domanda di risarcimento 173 Il ricorrente chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento pari a EUR 8651903, a titolo di ristoro del danno materiale, e ad EUR 15 milioni, a titolo di ristoro del danno morale che egli ritiene di aver subito a causa delle illegittimità inficianti la decisione controversa, la quale si è sostituita alle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 174 In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale, il ricorrente ricorda che, nell’ambito di una precedente causa dinanzi al Tribunale, egli aveva chiesto un risarcimento pari a EUR 10 milioni a titolo di ristoro del danno morale asseritamente subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. Egli fa valere che tale danno morale «è aumentato di EUR 5 milioni» in seguito all’adozione della decisione controversa. 175 Occorre rilevare, a tal riguardo, che, con la sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), la Corte ha annullato la sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] , EU:T:2020:406 ), nella parte in cui il Tribunale aveva respinto in quanto infondata, segnatamente, una precedente domanda del ricorrente diretta al risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 176 La Corte, statuendo sul merito di tale domanda in seguito all’evocazione della causa, ha rilevato che, certamente, la violazione sufficientemente caratterizzata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, dell’obbligo di diligenza gravante su di essa era dimostrata e che tale violazione aveva causato all’IMG un danno morale sotto forma di un pregiudizio alla sua reputazione. Tuttavia, la Corte ha ricordato di aver constatato l’illegittimità di tale decisione e di averla annullata con la sentenza del 31 gennaio 2019. La Corte ha pertanto dichiarato che i termini chiari in cui era stata formulata la constatazione dell’illegittimità di detta decisione erano idonei a garantire una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale subito dal ricorrente, tenuto conto del contesto nel quale essi intervengono, cosicché la domanda di risarcimento del ricorrente doveva essere respinta in quanto infondata nella parte in cui verteva sul danno morale derivante dall’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015 (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punti 194 e da 198 a 200 ). 177 In tal modo la Corte ha applicato la giurisprudenza costante secondo la quale un danno immateriale o morale può, in talune situazioni, essere considerato riparato in maniera adeguata e sufficiente attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo che lo ha causato (v. sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 197 e giurisprudenza citata). 178 Orbene, in applicazione di tale giurisprudenza e per motivi analoghi a quelli accolti dalla Corte riguardo al danno morale subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, occorre considerare che la constatazione, al punto 172 della presente sentenza, dell’illegittimità della decisione controversa, espressa in termini chiari, e il suo annullamento che ne costituisce la conseguenza, sono idonei a garantire il risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale subito dal ricorrente a causa dell’adozione di tale decisione. 179 In tali circostanze, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, nella parte in cui riguarda il risarcimento di tale danno morale. 180 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno materiale che il ricorrente ritiene di aver subito a causa delle illegittimità che inficiano la decisione controversa, occorre rilevare che è vero che la nozione di «organizzazione internazionale» può suscitare difficoltà interpretative, in particolare in assenza di giurisprudenza al riguardo (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 191 ). 181 Tuttavia, nel caso di specie, per adottare la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata quasi esclusivamente sulle risposte degli Stati da essa interrogati. Essa ha quindi ampiamente ignorato i termini della risoluzione del 25 novembre 1994 nonché il contesto in cui quest’ultima si inseriva, in particolare lo statuto iniziale che prevedeva espressamente che il ricorrente fosse dotato di personalità giuridica. Orbene, in assenza di una decisione di costituire il ricorrente quale persona giuridica conformemente alla normativa di uno Stato o di un’organizzazione internazionale, quest’ultimo avrebbe potuto acquisire personalità giuridica solo se fosse stato costituito come organizzazione internazionale. 182 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad interpretare a suo piacimento le risposte degli Stati da essa interpellati, senza avviare un dialogo con tali Stati per stabilire se, e come, tali risposte potessero essere conciliate con gli elementi menzionati al punto precedente. 183 In tali circostanze, le possibili difficoltà di interpretazione e di applicazione della nozione di «organizzazione internazionale» non possono consentire di ritenere che gli errori, risultanti da una mancanza di diligenza manifesta, commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione controversa, siano scusabili. Pertanto, l’illegittimità da cui è inficiata tale decisione deve essere considerata sufficientemente caratterizzata e, di conseguenza, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punti 193 e 194 ). 184 Ciò premesso, occorre osservare che l’eventuale danno materiale subito dal ricorrente risulterebbe dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concludere più con lui accordi di delega secondo le modalità della gestione indiretta previste dalla normativa finanziaria dell’Unione. Pertanto, come rilevato dallo stesso ricorrente nel suo ricorso, tale danno troverebbe origine nella decisione dell’8 maggio 2015. Con il suo atto introduttivo nella presente causa, il ricorrente sostiene di procedere ad un’«attualizzazione» del danno subito. 185 Occorre ricordare, a tal riguardo, che, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale iscritto a ruolo con il numero di causa T‑381/15, il ricorrente ha altresì presentato una domanda di risarcimento del danno materiale che avrebbe subito a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, che è stata respinta con la sentenza del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ). 186 Come menzionato al punto 21 della presente sentenza, con la sentenza del 31 gennaio 2019, la Corte ha, in particolare, annullato la sentenza del 2 febbraio 2017, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 , EU:T:2017:57 ) e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sul ricorso in tale causa, nella parte in cui mirava al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. Con sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] , EU:T:2020:406 ), il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente diretta al risarcimento dei danni asseritamente causati dalla decisione dell’8 maggio 2015. 187 Con sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), la Corte ha annullato la sentenza del 9 settembre 2020, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] , EU:T:2020:406 ) nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente per il danno asseritamente subito a causa della decisione dell’8 maggio 2015 e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse su tale domanda, nella parte in cui verte sul danno materiale invocato dal ricorrente. 188 Con sentenza del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] , EU:T:2024:589 ), il Tribunale ha respinto tale domanda in quanto infondata. 189 Tuttavia, con sentenza in pari data nella causa C‑789/24 P, la Corte ha annullato tale sentenza del Tribunale, ha ricordato di avere già accertato, nella sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 ), l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di adozione della decisione dell’8 maggio 2015, ha constatato che l’esistenza di un nesso di causalità fra tale violazione e il danno materiale dedotto dal ricorrente per effetto della sospensione della conclusione di accordi di delega con la [OSCURATO:PERSONA] era anch’essa dimostrata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale per statuire sull’esistenza e sulla portata del danno eventualmente subito dal ricorrente, derivante dalla perdita di opportunità di vedersi affidare, da parte della [OSCURATO:PERSONA], compiti di esecuzione del bilancio in quanto organizzazione internazionale. 190 È pertanto necessario stabilire se, e in quale misura, la domanda di risarcimento del danno materiale nella presente causa persegua il risarcimento di un danno avente la stessa natura e lo stesso importo di quelli del danno il cui risarcimento è perseguito dalla domanda di risarcimento nella causa T‑381/15, ancora pendente, dal momento che, se così fosse, la domanda di risarcimento del danno materiale nella presente causa dovrebbe, in tale misura, essere dichiarata irricevibile, a causa di litispendenza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 1985, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 172/83 e 226/83 , EU:C:1985:355 , punto 9 ). 191 Peraltro, nei limiti in cui la domanda di risarcimento del danno materiale invocato dal ricorrente riguarda un danno di natura diversa da quella del danno oggetto della domanda di risarcimento del danno materiale nella causa T‑381/15, o di un importo superiore a quello oggetto di quest’ultima domanda, occorre rilevare che, certamente, al punto 183 della presente sentenza, la Corte ha constatato che la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relativa al carattere sufficientemente qualificato dell’illecito commesso era, nel caso di specie, soddisfatta. 192 Tuttavia, allo stato attuale del fascicolo, la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla realtà effettiva e sull’entità di un eventuale danno, come quello di cui al punto precedente, subito dal ricorrente nonché, eventualmente, sull’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e l’illecito commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. 193 Pertanto, lo stato degli atti non consente di statuire sulla causa, che deve essere rinviata dinanzi al Tribunale, di modo che esso possa statuire sulle questioni di cui ai punti da 190 a 192 della presente sentenza. Sulle spese 194 Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale occorre riservare la decisione sulle spese relative alla presente impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑509/21 , EU:T:2024:590 ) è annullata nella parte in cui essa ha respinto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’8 giugno 2021, che rifiutava di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] (IMG), con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione ai fini dell’attuazione dei fondi dell’Unione europea secondo la modalità della gestione indiretta e, dall’altro, la domanda diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare all’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) un risarcimento pari a EUR 23651903 a ristoro dei danni materiali e morali che esso avrebbe subito a causa delle illegittimità che inficerebbero tale decisione. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di cui al punto 1 del presente dispositivo è annullata. 3) Il ricorso è respinto nella parte in cui esso verte sulla domanda di risarcimento del danno morale invocato dall’[OSCURATO:PERSONA] (IMG). 4) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento del danno materiale invocato dall’[OSCURATO:PERSONA] (IMG). 5) [Come rettificato con ordinanza del 20 luglio 2026] Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris