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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00588/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattesa dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta che si è protratta nel tempo, cagionando un danno economico non irrisorio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e manifestamente infondato avendo il giudice di merito sottolineato che l'imputata non aveva interrotto la condotta illecita, iniziata nel 2013 ed ancora in atto (nel 2024) pertanto la giustificazione della decisione reiettiva non risulta fondata sulla mancanza di resipiscenza, come affermato nel ricorso, ma su elementi oggettivi che rientrano tra i parametri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. e che rendono manifesta l'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (la oggettiva ed incongruente durata dell'occupazione, mai interrotta sino "ad oggi"); che occorre ribadire il principio secondo cui ove la prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato sia fondata sulle caratteristiche del caso concreto, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi legittime dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod.pen., nel caso di specie tanto pregnanti da sorreggere la motivazione del diniego (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 2 76041 - 01); À- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattesa dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta che si è protratta nel tempo, cagionando un danno economico non irrisorio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e manifestamente infondato avendo il giudice di merito sottolineato che l'imputata non aveva interrotto la condotta illecita, iniziata nel 2013 ed ancora in atto (nel 2024) pertanto la giustificazione della decisione reiettiva non risulta fondata sulla mancanza di resipiscenza, come affermato nel ricorso, ma su elementi oggettivi che rientrano tra i parametri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. e che rendono manifesta l'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (la oggettiva ed incongruente durata dell'occupazione, mai interrotta sino "ad oggi"); che occorre ribadire il principio secondo cui ove la prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato sia fondata sulle caratteristiche del caso concreto, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi legittime dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod.pen., nel caso di specie tanto pregnanti da sorreggere la motivazione del diniego (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 2 76041 - 01); À- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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