CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 762/2020depositata il 26.6.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 domandava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] larideterminazione, sulla scorta delle tabelle millesimali, delle residueNumero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/2026competenze tecniche spettanti all’architetto [OSCURATO:PERSONA], che avevasvolto la funzione di direttore dei lavori edili di ricostruzione eristrutturazione eseguiti negli antichi palazzi del centro di [OSCURATO:PERSONA],di proprietà dell'attrice e del germano, [OSCURATO:PERSONA], danneggiati dalterremoto del 1980, i quali avevano fruito di benefici di finanziamento daparte del Comune secondo la legge n. 219/1981 sulla base di un'unicapratica.Costituitosi, il professionista spiegava domanda riconvenzionale tesa adottenere la condanna della Milano al pagamento del residuo dovutoquantificato in euro 12.584,00 (lire 24.366.189).Con la sentenza n. 675/2014, previo espletamento di CTU, che applicava ilcriterio di calcolo dell'art. 15 del D.L. n. 86/1990, proprio delle pratiche diricostruzione post sisma, distinguendo tra lavori comuni strutturali daripartire secondo le tabelle millesimali e lavori non strutturali diversirichiesti dai germani Milano, da addebitare a ciascun committente, ilGiudice adito respingeva la domanda di parte attrice ed accoglieva lariconvenzionale.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale e, nellaresistenza del professionista, con la sentenza n. 762/2020 del18/26.6.2020, la Corte d’appello di Salerno respingeva il gravame.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado rilevava, tra l’altro, che non si era potuto tenerconto in primo grado del ricalcolo effettuato dal CTU sulla base dellafattura n. 2 del 2.5.1996 di lire 41.363.271, quietanzata dal professionistaprodotta in copia dalla Milano in sede di sopralluogo del CTU e riscontratapresso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] tra gli atti della pratica difinanziamento – che, secondo l’appellante, avrebbe dimostrato un erroredi calcolo nella determinazione del compenso ancora dovuto – in quantotale ricalcolo presupponeva un’eccezione di pagamento della Milanonuova, mai proposta in primo grado, e dunque inammissibile in appello.Numero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/20263. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte,affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione ed errataapplicazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., per l’omesso esame diun documento, ovverosia la fattura n. 2 del 2.5.1996, che sarebbe statainvocata dalla ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, sin dal giudiziodi prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale.1.1. Il primo motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, in quantonon è stato indicato con quale atto la ricorrente avrebbe fatto valere ilpagamento e quando avrebbe prodotto, prima della maturazione dellepreclusioni istruttorie, la fattura quietanzata, sia perché non si confrontacon la motivazione dell'impugnata sentenza.Essa, infatti, non ha omesso di considerare la fattura n. 2 del 2.5.1996,ma ha reputato che della stessa non si potesse tener conto sia in quantol'eccezione (rectius mera difesa) di pagamento su di essa basata era statasollevata dalla Milano per la prima volta con l'atto di appello e quinditardivamente (vedi pagina 5 terzo capoverso), dato che nella citazione diprimo grado si era chiesto solo di rideterminare la somma dovuta alprofessionista senza ipotizzare il saldo del credito dallo stesso vantato, eneppure si era fatto cenno a tale fattura dopo che il [OSCURATO:PERSONA] avevaavanzato domanda riconvenzionale di pagamento del residuo corrispettivodi € 12.584,00, ed ha aggiunto che il quarto motivo di appello, inerentealla mancata considerazione della fattura, non aveva riportato una parteargomentativa idonea a contrastare adeguatamente le ragioni addotte dalprimo giudice. Avverso tali motivazioni la ricorrente non ha articolatoargomentazioni di sorta.Numero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/20262. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 132 c.p.c. anche in relazione all’art. 118 disp. att.c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe omesso di individuare, alla luce delladocumentazione in atti, gli elementi di fatto costituenti i presupposti delladecisione, rendendo in tal modo non intellegibile l’iter logico-argomentativo seguito. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbetenuto conto della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1100/2008,che avrebbe stabilito che la ripartizione del costo dei lavori tra i germaniMilano non sarebbe dovuta avvenire applicando le tabelle millesimali, matenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti nei due palazzi.2.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, premesso che dopo la riforma dell'art. 360comma primo n. 5) c.p.c. operata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L.22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134,non è più sindacabile la motivazione insufficiente, la motivazionedell'impugnata sentenza ancorché sintetica ed in parte per relationemsoddisfi comunque il requisito del cosiddetto minimum costituzionale.L'impugnata sentenza ha respinto il motivo di appello inerente all'asseritainammissibilità ex art. 36 c.p.c. della riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] accoltain primo grado, osservando che essa si riferiva allo stesso credito delquale la Milano aveva chiesto in via principale la rideterminazione. Oltre aciò, la Corte di merito ha respinto il motivo di appello afferente all'asseritainesistenza di un condominio tra i due palazzi dei germani Milano,osservando che la parte appellante aveva ignorato l'esistenza di particomuni tra i due palazzi, che avevano legittimato il calcolo da parte deldirettore dei lavori, confermato dall'espletata CTU, della ripartizione dellespese di ricostruzione e ristrutturazione con una pratica unica, conl'applicazione per le opere strutturali comuni del criterio delle tabellemillesimali appositamente predisposte per fruire del finanziamentocomunale ex L.n.219/1981. La sentenza di secondo grado ha quindiNumero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/2026condiviso le conclusioni raggiunte dal CTU, salvo che per quanto concerneil riconteggio effettuato dall’ausiliario tenendo conto della fatturaquietanzata n. 2 del 2.5.1996, non considerabile per le ragioni già espostenel trattare del primo motivo.Quanto alla questione della sentenza della Corte d’appello di Salernon.1100/2008, che avrebbe stabilito criteri di ripartizione dei costi diricostruzione e ristrutturazione dei due antichi palazzi diversi da quelliindividuati dal CTU in primo grado e fatti propri dai giudici di merito, sitratta di una questione che non è stata minimamente trattatadall'impugnata sentenza, per cui la ricorrente, per evitare una statuizioned'inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto esattamenteindicare quando ed in quale atto avrebbe sollevato tale questione, cheviceversa non compare tra i motivi di appello (vedi ex multis Cass.n.23761/2025; Cass. n. 2038/2019).3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la falsa ed erratainterpretazione degli atti sottoscritti dalle parti, per non avere la Cortedistrettuale considerato che la relazione a firma dell’architetto [OSCURATO:PERSONA],sottoscritta dalla ricorrente ai fini del completamento della pratica difinanziamento, non costituiva un riconoscimento del credito delprofessionista, il cui complessivo ammontare, peraltro, non era mai statooggetto di contestazione.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’errata ed erroneainterpretazione della citazione iniziale, giacché il Giudice di seconde cure,a fronte della richiesta sentenza di mero accertamento, avrebbeerroneamente sostenuto che la ricorrente non avesse mai affermato diaver saldato tutto il dovuto, operando in tal modo un travisamento delcontenuto dell’atto introduttivo del giudizio.5. Il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili anzitutto in quanto non sono riconducibili ad alcuno dei vizielencati dall'art. 360, primo comma, del codice di rito.Numero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il giudizio di cassazione, infatti, è un giudizio a critica vincolata, delimitatoe circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che ilmotivo (o i motivi) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteridella tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, dimodo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previstedall'art. 360 comma 1° c.p.c. (vedi ex multis, Cass. n. 5306/2026; Cass.n. 11603/2018; Cass. n.19959/2014).Ulteriormente tali motivi sono inammissibili in quanto vorrebberosollecitare da parte di questa Corte una diversa interpretazione degli atti(in particolare la relazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] per il completamento dellapratica di finanziamento) e dell'originario atto di citazione, per di più senzaneppure censurare specificamente la violazione dei criteri ermeneutici, ovizi specifici di motivazione che non consistano nella meracontrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaseguita dai giudici di merito.6. Con il quinto motivo è dedotta l’omessa ed errata valutazione delladocumentazione versata in atti, e, segnatamente, della fattura n. 2 del2.5.1996 invocata dall’appellante, nonché l’errata affermazione di avereintrodotto una domanda nuova (art. 345 c.p.c.) e, come tale,inammissibile, spingendosi finanche la Corte territoriale a sostenere che lapredetta fattura costituiva un'eccezione di pagamento.5.1. Il motivo è inammissibile per varie ragioni.La Corte rileva, innanzitutto, che la censura non è riconducibile ad alcunodei vizi elencati dall'art. 360 comma primo c.p.c. e richiede ancora unavolta una rivalutazione in fatto della menzionata fattura, in partericalcando, ma in modo più vago, il contenuto del primo motivo.Quanto all'asserita violazione dell'art. 345 c.p.c., la sentenza impugnataha sottolineato come in primo grado la Milano avesse solo domandato diNumero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/2026rideterminare in base a diversi criteri l'ammontare del credito vantato neisuoi confronti dal direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], anche dopo lariconvenzionale avversaria, mentre in secondo grado ha chiesto per laprima volta di accertare che l'intero credito vantato in via riconvenzionaledal professionista risultava estinto per intervenuto pagamento.Si deve poi rilevare che non rileva, nel caso in esame, stabilire sel’avvenuto pagamento costituisca l'oggetto di una vera e propria eccezionein senso stretto, oppure di un'eccezione in senso lato, o mera difesa,rilevabile d'ufficio anche in grado di appello; ciò perché il rilievo delpagamento presuppone, comunque, che la prova dello stesso sia statatempestivamente fornita in giudizio dalle parti. Nel caso di specie, alcontrario, dalla stessa deduzione della ricorrente risulta che la fatturaquietanzata n. 2 del 2.5.1996 fu prodotta dalla difesa della Milano, incopia, solo in sede di sopralluogo del CTU, quindi ben dopo la scadenza deitermini di preclusione istruttoria dell'art. 184 c.p.c.; per cui dalla verificadell’ausiliario della presenza di quella fattura nella pratica di finanziamentopresso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non poteva derivare l'aggiramentodelle preclusioni istruttorie, non essendo compito dell'ausiliario sopperireall'inerzia delle parti acquisendo prove di fatti principali che esse devonodimostrare.7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio di soccombenza la ricorrente va condannata alle speseprocessuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, da distrarre infavore del legale antistatario del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bianchi.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto.Numero registro generale 26992/2020Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 16989/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro1.600 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, dadistrarre in favore del legale antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificatoa carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente