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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 26972/2024

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orso iscritto al n. 17139/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. , domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: titoli di credito AC –19/09/2024 r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S ilimbani , giusta procura in atti del 20 giugno 2023; –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma, diciassettesima sezione civile, n. 1131 / 20 21 del 2 0 gennaio 20 2 1 , res a nel procedimento n.r.g.30181/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19settembre 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Romaha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che l’ ha condannata a risarcire il danno arrecato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla banca Ugf in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.

2. Il Tribunale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata,avendo identificato il presentatore del titolo , che non era suo cliente abituale, né aveva pregressi rapporti con l’istituto, solo attraverso l’esame di una patente di guidae di un codice fiscale; b) che nella specie non poteva trovare applicazione la sentenza della Corte di cassazionea Sezioni Unite n. 9769 del 2020, in quanto il mittente della spedizione postale ordinaria er a la banca Ugf e non la danneggiata Unipol, cui pertanto non poteva riferirsi alcun tipo di concorso causale; c) che sulla somma oggetto di restituzione r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] andava riconosciuta presuntivamente la rivalutazione monetaria ove il saggio di interesse nel periodo di riferimento fosse stato inferiore al rendimento dei titoli di Stato non superiori a dodici mesi.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo «1 .

V iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. p er violazione dei principi in tema di responsabilità e del nesso di causalità con riferimento alla condotta colposa di controparte in relazione all'asserito danno» deducendo la non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della negoziatrice, l'erronea affermazione della responsabilità per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, che regolarmente erano state offerte in atti (assenza di alcuna contraffazione del titolo, sussistenza di esclusiva responsabilità della controparte per aver scelto una modalità rischiosa di trasmissione del titolo all’ effettivo beneficiario).

Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12477 del 2018, r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori, con l’ulteriore conseguenza che proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. [OSCURATO:PERSONA], nel concreto della fattispecie, va evidenziato che la patente di guida costituisce nel nostro ordinamento uno dei possibili strument i di identificazione personale.

Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è in linea generale tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita.

Altrettanto erroneo è il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta una portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n. 35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).

Ne consegue che l'impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità – tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione – si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024). b.

Secondo motivo « 2 .

Violazione e falsa applicazione de gli artt. 1227 c.c., 1224 c.c., e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dal titolo di euro 1.400,00 – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il motivo è assorbito dall’accoglimentodel primo mezzo.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa al Tribunale di Roma, in diversa r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di R oma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 17139/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. , domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: titoli di credito AC –19/09/2024 r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S ilimbani , giusta procura in atti del 20 giugno 2023; –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma, diciassettesima sezione civile, n. 1131 / 20 21 del 2 0 gennaio 20 2 1 , res a nel procedimento n.r.g.30181/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19settembre 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Romaha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che l’ ha condannata a risarcire il danno arrecato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla banca Ugf in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro. 2. Il Tribunale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata,avendo identificato il presentatore del titolo , che non era suo cliente abituale, né aveva pregressi rapporti con l’istituto, solo attraverso l’esame di una patente di guidae di un codice fiscale; b) che nella specie non poteva trovare applicazione la sentenza della Corte di cassazionea Sezioni Unite n. 9769 del 2020, in quanto il mittente della spedizione postale ordinaria er a la banca Ugf e non la danneggiata Unipol, cui pertanto non poteva riferirsi alcun tipo di concorso causale; c) che sulla somma oggetto di restituzione r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] andava riconosciuta presuntivamente la rivalutazione monetaria ove il saggio di interesse nel periodo di riferimento fosse stato inferiore al rendimento dei titoli di Stato non superiori a dodici mesi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo «1 . V iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. p er violazione dei principi in tema di responsabilità e del nesso di causalità con riferimento alla condotta colposa di controparte in relazione all'asserito danno» deducendo la non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della negoziatrice, l'erronea affermazione della responsabilità per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, che regolarmente erano state offerte in atti (assenza di alcuna contraffazione del titolo, sussistenza di esclusiva responsabilità della controparte per aver scelto una modalità rischiosa di trasmissione del titolo all’ effettivo beneficiario). Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12477 del 2018, r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori, con l’ulteriore conseguenza che proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. [OSCURATO:PERSONA], nel concreto della fattispecie, va evidenziato che la patente di guida costituisce nel nostro ordinamento uno dei possibili strument i di identificazione personale. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è in linea generale tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita. Altrettanto erroneo è il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta una portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n. 35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019). Ne consegue che l'impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità – tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione – si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024). b. Secondo motivo « 2 . Violazione e falsa applicazione de gli artt. 1227 c.c., 1224 c.c., e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dal titolo di euro 1.400,00 – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il motivo è assorbito dall’accoglimentodel primo mezzo. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa al Tribunale di Roma, in diversa r.g. n. 17139/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di R oma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di que
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