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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03196/2026

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eguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.18634/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato indirizzo PEC, presso il cui studio elettivamente domicilia; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legal e rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatapresso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente- e contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- Obbligazione tributaria - Sanzioni e interessi -Prescrizione avverso la sentenza della C o rte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania-Sez. 6 n. 781/06/2024 del 22.1.2024 , dep. il 26.1.2024, non notificata; sentita, nella camera di consiglio, la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva I fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli l’intimazione di pagamento n. 071 2022 9010946640000, notificatagli il 19 aprile 2022, con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva reclamato il versamento di € 491.096,33, in ragione della notifica diprecedente cartella esattoriale recante n. 071 2015 0158327517000 e dell’avviso di accertamento n.

TF3010400278/2016.

Con sentenza n. 11318/14/2022, del 21.11.2022 , depositata il 29.11.2022, la CGT di I grado rigettava il ricorso fondato su plurimi vizi, anche derivati, dell’intimazione impugnata, ritenendo dimostrata la valida notifica degli atti presupposti secondo il rito degli irreperibili relativi, superando la questione della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di avvocatodel libero foro.

Proponeva appello il contribuente, “ribadendo le proprie doglianze in ordine alla costituzione della Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di difensore del libero foro, alla mancanza di sottoscrizione dell’atto da parte di funzionario abilitato, la irritualità delle notifiche, la prescrizione/decadenza della pretesa.

Si doleva, inoltre, della mancata considerazione della sentenza di assoluzione ottenuta sul fronte penale, nonché del difetto di motivazione dell’atto impugnato” (così riassumeva i motivi di appello la sentenza impugnata).

Con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza dell’Ufficio e dell’Agente di riscossione, la Corte di secondo grado rigettava l’appello proposto dal contribuente, dedicando una specifica trattazione ad ogni motivo di gravame, ribadendo - tra l’altro - l’incontrovertibilità delle pretese di cui agli atti presupposti validamente notificati e non impugnati, condannandol’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate per ciascuna delle resistenti in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come dovuti per legge.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuenteaffidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso.

Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per asserita motivazione apparente in ordine ai motivi di appello, consistendo la sentenza “in un copia e incolla di intere pagine delle memoria difensiva della resistente e della sentenza di primo grado senza produrre ragionamenti propri e senza alcun spunto critico di condivisione” quanto ai seguenti motivi:difetto di sottoscrizione da parte di funzionario abilitato la cui nomina non sia avvenuta tramite concorso pubblico; invalida costituzione dell’Agenzia di riscossione tramite avvocato del libero foro;omessa notifica degli atti presupposti ; prescrizione quinquennale della pretesa;difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento.

2. Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto “l’odierno ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dei suddetti atti; infatti, come eccepito sin dal primo grado, il vulnus della questione è l’errata indicazione sugli atti (e sulle relate) laddove è indicato semplicemente C.so A. Rizzoli, 132 -[OSCURATO:PERSONA] -e non, come si evidenzia nell’avviso di intimazione, qui impugnato regolarmente, P.1, C.so A. Rizzoli,132 - [OSCURATO:PERSONA] - ossia l’esatto indirizzo del ricorrente”.

3. Con il terzo motivo contesta la violazione e errata applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3. c.p.c., sostenendo l’applicabilità del terminequinquennale della prescrizione del credito per interessie sanzioni , deducendo che “la sentenza che si impugna, riportando pedissequamente le deduzioni difensive di controparte, ritiene che i tributi e gli accessori di legge (sanzioni ed interessi) si prescrivano nell’ordinario termine decennale in contrasto con gli orientamenti espressi da [OSCURATO:PERSONA].ma Corte con, da ultimo l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4969”. 4.Il primo motivo di ricorso è infondato e , pertanto, va rigettato.

La CGT di II grado, nella sua ampia ed approfondita motivazione di sette pagine , ha puntualmente illustrato le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e le considerazioni che l’hanno indottaa disattenderle, risultando appagante e coerente il percorso logico-argomentativo, non essendo preclusa da parte del giudice l’utilizzazione p er la motivazionedi atti del processo che ritiene condivisibili.

Deve, al riguardo, darsi continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (Sez.

U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015 (Rv. 634091 -01); Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028, Rv. 666078 -01).

Nel caso di specie non si riscontra che la argomentazione non sia stata emessa all'esito di un vaglio critico e che la decisione non possa essere ritenuta validamente "motivata", in quanto oltre alla riproduzione delle ragioni espresse negli atti di parte la CGT della Campania esprime anche le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la posizione difensiva della parte erariale, senza che sia per questo esclusa la disamina delle contrapposteposizioni assunte dalle parti in giudizio.

5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sotto l’apparente vizio di violazione di legge (che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) è allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quanto alla ritenuta validità della notifica degli atti presupposti, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Il motivo è comunque, infondato, risultando ogni eventuale incompletezza dell’indirizzo (ammesso e non concesso che possa considerarsi tale la mera omessa indicazione del piano di ubicazione dell’abitazione, incontestabilmente situata al [OSCURATO:PERSONA] 132 di [OSCURATO:PERSONA]) sanata per raggiungimento dello scopo, atteso l’avvenuto ritiro a mani proprie delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito dell’atto a seguito di irreperibilità relativa del destinatario presso l’indirizzo di residenza.

6. E’, invece, fondato e va accolto il terzo motivo afferente il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria relativa a sanzioni ed interessi.

Va premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive neltermine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessie, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi».

La norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della naturao della fonte degli interessi.

Questa Corte ha più volte ribadito che “ il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di diecianni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile ( come nel caso di specie) vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n.472 del 1997”, sicch é il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazionetributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni è di tipo unitario solo nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez.

U., n. 25790 del 2009;conf.

Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonchéCass. n. 10549 del 2019, citata dal ricorrente; Cass. n. 23572 del 2024, Rv. 672151 -02).

In materia diinteressi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.(i n termini, Cass. n. 2095 del 2023, Rv. 666756 – 02 ; Cass. n. 7486 del 2022, Rv. 664137 –01;Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del2007; Cass. n. 16123 del 2004).

La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione -che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali(in tal senso, Cass. Sez. 5, 11/08/2025, n. 23052, Rv. 675508 –01). 6.1 Alla stregua di quanto precede, il terzo motivo di ricorso merita accoglimento,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCGT della Campania, che – in diversa composizione -si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamat i , decidendo anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e , rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della questione controvers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.18634/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato indirizzo PEC, presso il cui studio elettivamente domicilia; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legal e rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatapresso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente- e contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- Obbligazione tributaria - Sanzioni e interessi -Prescrizione avverso la sentenza della C o rte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania-Sez. 6 n. 781/06/2024 del 22.1.2024 , dep. il 26.1.2024, non notificata; sentita, nella camera di consiglio, la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva I fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli l’intimazione di pagamento n. 071 2022 9010946640000, notificatagli il 19 aprile 2022, con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva reclamato il versamento di € 491.096,33, in ragione della notifica diprecedente cartella esattoriale recante n. 071 2015 0158327517000 e dell’avviso di accertamento n. TF3010400278/2016. Con sentenza n. 11318/14/2022, del 21.11.2022 , depositata il 29.11.2022, la CGT di I grado rigettava il ricorso fondato su plurimi vizi, anche derivati, dell’intimazione impugnata, ritenendo dimostrata la valida notifica degli atti presupposti secondo il rito degli irreperibili relativi, superando la questione della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di avvocatodel libero foro. Proponeva appello il contribuente, “ribadendo le proprie doglianze in ordine alla costituzione della Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di difensore del libero foro, alla mancanza di sottoscrizione dell’atto da parte di funzionario abilitato, la irritualità delle notifiche, la prescrizione/decadenza della pretesa. Si doleva, inoltre, della mancata considerazione della sentenza di assoluzione ottenuta sul fronte penale, nonché del difetto di motivazione dell’atto impugnato” (così riassumeva i motivi di appello la sentenza impugnata). Con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza dell’Ufficio e dell’Agente di riscossione, la Corte di secondo grado rigettava l’appello proposto dal contribuente, dedicando una specifica trattazione ad ogni motivo di gravame, ribadendo - tra l’altro - l’incontrovertibilità delle pretese di cui agli atti presupposti validamente notificati e non impugnati, condannandol’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate per ciascuna delle resistenti in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come dovuti per legge. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuenteaffidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per asserita motivazione apparente in ordine ai motivi di appello, consistendo la sentenza “in un copia e incolla di intere pagine delle memoria difensiva della resistente e della sentenza di primo grado senza produrre ragionamenti propri e senza alcun spunto critico di condivisione” quanto ai seguenti motivi:difetto di sottoscrizione da parte di funzionario abilitato la cui nomina non sia avvenuta tramite concorso pubblico; invalida costituzione dell’Agenzia di riscossione tramite avvocato del libero foro;omessa notifica degli atti presupposti ; prescrizione quinquennale della pretesa;difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento. 2. Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto “l’odierno ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dei suddetti atti; infatti, come eccepito sin dal primo grado, il vulnus della questione è l’errata indicazione sugli atti (e sulle relate) laddove è indicato semplicemente C.so A. Rizzoli, 132 -[OSCURATO:PERSONA] -e non, come si evidenzia nell’avviso di intimazione, qui impugnato regolarmente, P.1, C.so A. Rizzoli,132 - [OSCURATO:PERSONA] - ossia l’esatto indirizzo del ricorrente”. 3. Con il terzo motivo contesta la violazione e errata applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3. c.p.c., sostenendo l’applicabilità del terminequinquennale della prescrizione del credito per interessie sanzioni , deducendo che “la sentenza che si impugna, riportando pedissequamente le deduzioni difensive di controparte, ritiene che i tributi e gli accessori di legge (sanzioni ed interessi) si prescrivano nell’ordinario termine decennale in contrasto con gli orientamenti espressi da [OSCURATO:PERSONA].ma Corte con, da ultimo l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4969”. 4.Il primo motivo di ricorso è infondato e , pertanto, va rigettato. La CGT di II grado, nella sua ampia ed approfondita motivazione di sette pagine , ha puntualmente illustrato le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e le considerazioni che l’hanno indottaa disattenderle, risultando appagante e coerente il percorso logico-argomentativo, non essendo preclusa da parte del giudice l’utilizzazione p er la motivazionedi atti del processo che ritiene condivisibili. Deve, al riguardo, darsi continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015 (Rv. 634091 -01); Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028, Rv. 666078 -01). Nel caso di specie non si riscontra che la argomentazione non sia stata emessa all'esito di un vaglio critico e che la decisione non possa essere ritenuta validamente "motivata", in quanto oltre alla riproduzione delle ragioni espresse negli atti di parte la CGT della Campania esprime anche le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la posizione difensiva della parte erariale, senza che sia per questo esclusa la disamina delle contrapposteposizioni assunte dalle parti in giudizio. 5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sotto l’apparente vizio di violazione di legge (che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) è allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quanto alla ritenuta validità della notifica degli atti presupposti, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il motivo è comunque, infondato, risultando ogni eventuale incompletezza dell’indirizzo (ammesso e non concesso che possa considerarsi tale la mera omessa indicazione del piano di ubicazione dell’abitazione, incontestabilmente situata al [OSCURATO:PERSONA] 132 di [OSCURATO:PERSONA]) sanata per raggiungimento dello scopo, atteso l’avvenuto ritiro a mani proprie delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito dell’atto a seguito di irreperibilità relativa del destinatario presso l’indirizzo di residenza. 6. E’, invece, fondato e va accolto il terzo motivo afferente il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria relativa a sanzioni ed interessi. Va premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive neltermine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessie, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della naturao della fonte degli interessi. Questa Corte ha più volte ribadito che “ il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di diecianni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile ( come nel caso di specie) vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n.472 del 1997”, sicch é il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazionetributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni è di tipo unitario solo nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009;conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonchéCass. n. 10549 del 2019, citata dal ricorrente; Cass. n. 23572 del 2024, Rv. 672151 -02). In materia diinteressi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.(i n termini, Cass. n. 2095 del 2023, Rv. 666756 – 02 ; Cass. n. 7486 del 2022, Rv. 664137 –01;Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del2007; Cass. n. 16123 del 2004). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione -che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali(in tal senso, Cass. Sez. 5, 11/08/2025, n. 23052, Rv. 675508 –01). 6.1 Alla stregua di quanto precede, il terzo motivo di ricorso merita accoglimento,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCGT della Campania, che – in diversa composizione -si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamat i , decidendo anche sulle spese di questo grado. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e , rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della questione controvers
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