CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 31805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aversa avverso la ordinanza del 2/02/2023 del tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli con la quale veniva rigettata l'istanza di VI declaratoria di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Puca è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 26 marzo 2020 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato, col ruolo di capo ed organizzatore reggente del clan, dapprima alternativamente a [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, in sostituzione dello stesso, del quale decideva l'allontanamento dalla trattazione degli affari del clan, coordinando, in prima persona, la ripartizione dei lavori edili e degli affari sul territorio tra le ditte controllate dal clan. Il ricorrente è, altresì, indagato per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 497/74 e 416-bis 1. cod. pen. (commesso nel giugno 2012) e per il reato di cui all'art. 512-bis e 416-bis 1. cod. pen. (commesso nel gennaio 2013). Il predetto era già stato arrestato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 8 ottobre 2018 per i reati di estorsione aggravata, anche ex art. 416-bis 1. cod. pen. commessi nel 2017. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Puca, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 297, comma 3. cod. proc. pen. Ricorrono tutti i presupposti di legge per la retrodatazione posto che: -i fatti di cui alla seconda ordinanza di custodia cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima; -i due procedimenti nell'ambito dei quali risultano emessi i provvedimenti cautelari in commento sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria; -la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico ministero. La partecipazione a una associazione di stampo mafioso da parte del ricorrente era portata a conoscenza della Direzione distrettuale antimafia già alla data del 15 gennaio 2013, nell'ambito del procedimento penale denominato "Metastasi". La difesa, pertanto, insisteva nella sua richiesta, evidenziando che tutte le emergenze investigative defluite nel presente procedimento penale erano già note all'ufficio di Procura a far data dall'emissione dell'ordinanza cautelare. Dalla disamina dell'informativa di polizia giudiziaria in atti e dalla sentenza di incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emerge che Puca era già indagato per i fatti oggi contestati. Il predetto è stato destinatario di una richiesta di applicazione di misura cautelare nel mese di marzo 2017 poi rigettata; in ambedue i procedimenti, n. 13722/16 e n. 8356/21, la Procura della Repubblica indagava contemporaneamente nei confronti dei medesimi soggetti, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA], utilizzando, fra gli atti a sostegno della richiesta dí misura cautelare nell'ambito del presente procedimento, le dichiarazioní di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha cominciato a collaborare con la giustizia il 20 aprile 2017. Nessun dubbío residua, allora, circa la scelta dí tenere separati í due procedimenti a carico del Puca. L'attività di indagine aveva messo ìn luce condotte espressive di partecipazione al sodalizio camorristico che non oltrepassavano l'anno 2018. La difesa, sul punto, ha depositato documentazione relativa alle iniziative lavorative intraprese da [OSCURATO:PERSONA], risalenti al periodo successivo alla scarcerazione avvenuta nel settembre 2016. Le indagini difensive, a loro volta, hanno consentito di documentare che in data 29 giugno 2017 veniva presentata dall'indagato istanza per il suo reclutamento fra il personale docente educativo presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Velletri. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Appare priva di pregio la deduzione circa l'asserita sussistenza di misure cautelari "a catena". 2.1. Rileva il collegio che, in ordine alla tematica della "contestazione a catena" riguardante anche reati associativi, aventi natura permanente, e prosecuzione della condotta criminosa contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza — rispetto alla cui data di esecuzione sì pretenda far decorrere il termine di custodia della ordinanza "concatenata" - le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910; Sez, U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitellí, Rv. 279347) hanno ríbadíto l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen, presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza). 2.2. Cìò premesso, va rilevato che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cuì l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato dì associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriorí all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ÌirY che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Questa interpretazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari», ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)» (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 2.3.La deduzione difensiva, circa il distacco del ricorrente dalle vicende criminose già all'epoca di commissione dei fatti contestati con l'ordinanza de qua, risulta, invece, formulata in maniera meramente assertiva e dunque in modo tale da non permettere alla Corte di esercitare alcun tipo sindacato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1-ter, disp att. c