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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 11385/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14408/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA F .

CONFALONIERI, N . 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 233/2018,depositata il 01/03/2018 , R.G.N. 117/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.233/2018 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accertato l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposta dalla società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 215 co.2 del Ccnl di settore.

Tale disposizione prevedeva la facoltà di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore, attribuita aldatore di lavoro in caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore avesse ottenuto la libertà provvisoria.

La corte d’appello aveva valutato che la facoltà in questione fosse stata esercitata dalla società in assenza di reali ed esplicitate ragioni giustificative, poiché la stessa nulla aveva allegato, neppure in sede giudiziale, circa le esigenze della sospensione, non potendosi intendere, la misura adottata, quale automatico effetto della imputazione del reato.

Avverso tale decisione la Esselunga aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo anche coltivato con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 215 co.2 Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art.360 co.1 n. 3 c.p.c.).

La società si duole della valutazione della corte di merito circa l’assenza delle ragioni giustificatrici della sospensione.

Rileva che la norma collettiva contiene già una chiara definizione dell’ipotesi in cui è prevista la sospensione e che ogni ulteriore condizione, quale la indicazione del particolare interesse datoriale alla sospensione, sarebbe un aggravio non previsto. 2)- Il motivo è infondato.

La disposizione collettiva in discussione, per quanto in rilievo, prevede che “In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso..” La chiara dizione della norma evidenzia come la sospensione in questione costituisca una facoltà attribuita al datore di lavoro nelle condizioni previste; ciò, peraltro, non deve far escludere che, nell’esercizio di tale facoltà, debbano essere osservati i generali doveri di correttezza e buona fede che sempre devono accompagnare le scelte datoriali e, più in generale, il momento di esecuzione del contratto di lavoro.

Tali doveri, infatti, sono posti a garanzia della ragionevolezza e non pretestuosità delle scelte assunte.

La motivazione del provvedimento di sospensione realizza la finalità di renderne note le ragioni, non costituendo un aggravio per il datore di lavoro, ma solo la corretta manifestazione dell’esercizio della facoltà improntato al principio di buona fede che permea, in tutti i suoi momenti, il rapporto di lavoro.

Corretta risulta pertanto la valutazione della corte territoriale che ha assegnato la giusta dimensione alla facoltà di sospensione del rapporto inserendola nel più generale contesto dei doveri datoriali e nella necessità che questi vengano espressi nel rispetto dei principi generali di lealtà contrattuale tra cui è certamente annoverabile quello della motivazione e del rendere le ragioni delle scelte adottate.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14408/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA F . CONFALONIERI, N . 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 233/2018,depositata il 01/03/2018 , R.G.N. 117/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.233/2018 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accertato l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposta dalla società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 215 co.2 del Ccnl di settore. Tale disposizione prevedeva la facoltà di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore, attribuita aldatore di lavoro in caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore avesse ottenuto la libertà provvisoria. La corte d’appello aveva valutato che la facoltà in questione fosse stata esercitata dalla società in assenza di reali ed esplicitate ragioni giustificative, poiché la stessa nulla aveva allegato, neppure in sede giudiziale, circa le esigenze della sospensione, non potendosi intendere, la misura adottata, quale automatico effetto della imputazione del reato. Avverso tale decisione la Esselunga aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo anche coltivato con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 215 co.2 Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art.360 co.1 n. 3 c.p.c.). La società si duole della valutazione della corte di merito circa l’assenza delle ragioni giustificatrici della sospensione. Rileva che la norma collettiva contiene già una chiara definizione dell’ipotesi in cui è prevista la sospensione e che ogni ulteriore condizione, quale la indicazione del particolare interesse datoriale alla sospensione, sarebbe un aggravio non previsto. 2)- Il motivo è infondato. La disposizione collettiva in discussione, per quanto in rilievo, prevede che “In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso..” La chiara dizione della norma evidenzia come la sospensione in questione costituisca una facoltà attribuita al datore di lavoro nelle condizioni previste; ciò, peraltro, non deve far escludere che, nell’esercizio di tale facoltà, debbano essere osservati i generali doveri di correttezza e buona fede che sempre devono accompagnare le scelte datoriali e, più in generale, il momento di esecuzione del contratto di lavoro. Tali doveri, infatti, sono posti a garanzia della ragionevolezza e non pretestuosità delle scelte assunte. La motivazione del provvedimento di sospensione realizza la finalità di renderne note le ragioni, non costituendo un aggravio per il datore di lavoro, ma solo la corretta manifestazione dell’esercizio della facoltà improntato al principio di buona fede che permea, in tutti i suoi momenti, il rapporto di lavoro. Corretta risulta pertanto la valutazione della corte territoriale che ha assegnato la giusta dimensione alla facoltà di sospensione del rapporto inserendola nel più generale contesto dei doveri datoriali e nella necessità che questi vengano espressi nel rispetto dei principi generali di lealtà contrattuale tra cui è certamente annoverabile quello della motivazione e del rendere le ragioni delle scelte adottate. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. Si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
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