CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 16 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 19 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) sotto il profilo della mancata dimostrazione nel caso di specie, con onere a carico del P.M., della finalità della detenzione della droga alla cessione ad altri. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata e risolta sia nella sentenza impugnata che (amplius) in quella di primo grado, da leggere insieme, essendosi valorizzati in maniera non illogica né incongrua da parte dei Giudici di merito i seguenti elementi: la rilevante quantità complessiva di droga, le modalità di conservazione della stessa e le condizioni economiche dell'imputato, che non risulta - né si è definito - assuntore di droga. Il ricorso, in altri termini, ripete assunti già svolti e non si confronta effettivamente con la motivazione della decisione impugnata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il