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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39094/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta di partecipazione del l'im putata; - che l'unico motivo del ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto della scansione cronologica dei vari tentativi di spendita della banconota falsa e della conseguente piena consapevolezza di entrambi gli imputati) e tendenti ad ottenere una differente lettura dei dati processuali alla luce di rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta di partecipazione del l'im putata; - che l'unico motivo del ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto della scansione cronologica dei vari tentativi di spendita della banconota falsa e della conseguente piena consapevolezza di entrambi gli imputati) e tendenti ad ottenere una differente lettura dei dati processuali alla luce di rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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