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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 205/1989

ECLI:IT:COST:1989:205
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un giudizio civile in cui talune società ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed altra) contestavano che fosse dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione in aliquota aggiuntiva dell'1,65% prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni erogate ai dirigenti nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1979, il Pretore di Milano - rilevato che la pretesa si fondava sull'obbligatoria iscrizione al F.A.S.D.A.I. ([OSCURATO:PERSONA] Industriali) di tutti i dirigenti di aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14 dicembre 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 - ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto con l'art. 76 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, i principi e criteri direttivi della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n.741, - concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati "al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria" riguarderebbero solo la retribuzione; con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito della delega la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A.S.D.A.I.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

A suo avviso, infatti, nella generica dizione "trattamento economico e normativo" sono da ricomprendere i profili assistenziali e previdenziali, stante anche il collegamento tra questi e la retribuzione previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; e d'altra parte l'esplicito rinvio a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi" dovrebbe concernere anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I.

3. - A sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12 del 1969 di questa Corte, secondo la quale il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" va inteso "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessario ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana".

D'altra parte - osserva ancora l'I.N.P.S. - trattamento "normativo" non può che essere quello che assicura al lavoratore la soddisfazione di diritti primari fra i quali è sicuramente quello all'assistenza sanitaria che l'accordo collettivo del 14 dicembre 1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che, in quanto lavoratori dipendenti, sono titolari del diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost.

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", nella parte in cui esso ha conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la [OSCURATO:PERSONA], con il quale "nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali" è stato per essi costituito un apposito "Fondo di assistenza Sanitaria"

(F.A.S.D.A.I.).

Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, eccederebbe i limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati, "al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1).

Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del

F.A.S.D.A.I.

2. - La questione non è fondata.

Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha invero più volte precisato che il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" - per assicurare i quali è stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle associazioni sindacali - va inteso "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (cfr. sentenza n. 12 del 1969).

A questa stregua, non v'è dubbio che una regolamentazione, quale quella oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con le finalità perseguite dal legislatore delegante.

Basta considerare, al riguardo, che il "diritto al trattamento assicurativo" da parte del lavoratore malato è "insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive" in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 103 del 1981).

Il soddisfacimento di tale diritto primario - che spetta anche ai dirigenti di aziende industriali, in quanto lavoratori dipendenti - è, perciò, sicuramente necessario per assicurare a costoro "un'esistenza degna della persona umana": e conseguentemente, l'assistenza sanitaria obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente nel trattamento "normativo" minimo inderogabile che il legislatore delegato era chiamato a stabilire.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988 (r.o. n. 611/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio civile in cui talune società ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed altra) contestavano che fosse dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione in aliquota aggiuntiva dell'1,65% prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni erogate ai dirigenti nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1979, il Pretore di Milano - rilevato che la pretesa si fondava sull'obbligatoria iscrizione al F.A.S.D.A.I. ([OSCURATO:PERSONA] Industriali) di tutti i dirigenti di aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14 dicembre 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 - ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto con l'art. 76 Cost. Ad avviso del giudice a quo, i principi e criteri direttivi della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n.741, - concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati "al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria" riguarderebbero solo la retribuzione; con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito della delega la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A.S.D.A.I. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, infatti, nella generica dizione "trattamento economico e normativo" sono da ricomprendere i profili assistenziali e previdenziali, stante anche il collegamento tra questi e la retribuzione previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; e d'altra parte l'esplicito rinvio a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi" dovrebbe concernere anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I. 3. - A sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12 del 1969 di questa Corte, secondo la quale il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" va inteso "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessario ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana". D'altra parte - osserva ancora l'I.N.P.S. - trattamento "normativo" non può che essere quello che assicura al lavoratore la soddisfazione di diritti primari fra i quali è sicuramente quello all'assistenza sanitaria che l'accordo collettivo del 14 dicembre 1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che, in quanto lavoratori dipendenti, sono titolari del diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost. 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", nella parte in cui esso ha conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la [OSCURATO:PERSONA], con il quale "nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali" è stato per essi costituito un apposito "Fondo di assistenza Sanitaria" (F.A.S.D.A.I.). Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, eccederebbe i limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati, "al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria" (art. 1). Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A.S.D.A.I. 2. - La questione non è fondata. Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha invero più volte precisato che il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" - per assicurare i quali è stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle associazioni sindacali - va inteso "nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana" (cfr. sentenza n. 12 del 1969). A questa stregua, non v'è dubbio che una regolamentazione, quale quella oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con le finalità perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare, al riguardo, che il "diritto al trattamento assicurativo" da parte del lavoratore malato è "insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive" in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale diritto primario - che spetta anche ai dirigenti di aziende industriali, in quanto lavoratori dipendenti - è, perciò, sicuramente necessario per assicurare a costoro "un'esistenza degna della persona umana": e conseguentemente, l'assistenza sanitaria obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente nel trattamento "normativo" minimo inderogabile che il legislatore delegato era chiamato a stabilire. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988 (r.o. n. 611/1988). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 205/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris