CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cn) il 8 novembre 1954; avverso la sentenza n. 6032 della Corte di appello di Milano del 22 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria scritta datata 22 aprile 2'022, redatta per il ricorrente dall'avv.ssa Giuliana BASSO, del foro di Imperia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 22 settembre 2021, la Corte di appello di Milano ha solo in parte confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Milano, in data 18 settembre 2020, aveva dichiarato Roggen) Giovanni responsabile dei reati a lui contestati ed aventi ad oggetto l'omesso versamento delle imposte dirette da lui dovute, in qualità di sostituto di imposta sui trattamenti economici versati, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ai propri dipendenti e dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata come dovuta nella medesima qualità quanto agli anni di imposta 2012 e 2013 e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale, infatti, rigettato per il resto il gravame del prevenuto, aveva riscontrato l'avvenuta prescrizione dei reati contestati quanto all'anno di imposta 2012 e aveva, pertanto, ridotto la pena irrogata da 1 anno di reclusione a mesi 8 di reclusione, rideterminando conformemente, salvo il resto, anche le pene accessorie. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Roggero articolando due motivi di ricorso. Con il primo ha censurato la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per non avere considerato i giudici del merito la circostanza che il Roggero era stato nella impossibilità di procedere al versamento delle imposte, da lui dovute in proprio ed in qualità di sostituto di imposta, in quanto lo stesso, nonostante si fosse ampiamente attivato, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, onde riscuotere i crediti da lui dovuti, non era stato pagato dalle pubbliche amministrazioni che si erano servite delle sue prestazioni nel ramo dello smaltimento dei rifiuti; ha osservato, peraltro, il ricorrente, che l'ammontare dei crediti non riscossi gli avrebbe consentito ampiamente di versare le imposte, ma l'atteggiamento dei creditori, a fronte dei quali, data la natura del servizio da lui svolto, lo stesso non poteva neppure opporre la interruzione delle prestazioni da lui svolte, gli ha impedito, contro la sua volontà, di attendere ai doveri tributari. Con il secondo motivo di ricorso il Roggero ha lamentato il vizio di violazione di legge in quanto lo stesso è stato ritenuto responsabile dei reati di CUI in epigrafe, sebbene egli, al momento in cui si è consumato Il reato relativo all'anno di imposta 2013, pur avendo conservato la qualifica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], non aveva alcun potere in materia di gestione fiscale, in quanto tali poteri erano stati conferito, con verbale assembleare del giugno 2014, all'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno dip seguito precisate. Considerata la sua priorità logica, ritiene opportuno il Collegio esaminare per primo il secondo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, attinente alla non attribuibilità della condotta penalmente rilevante al Roggero quanto all'anno 2013 (si ricorda che per ciò che attiene all'anno di imposta 2012 già la Corte di appello aveva dichiarato la prescrizione dei reati contestati), in ragione del fatto che, sebbene questi rivestisse le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e ne fosse, pertanto, il legale rappresentante, egli, tuttavia, non era incaricato della gestione finanziaria della predetta società, ivi compresi gli adempimenti degli obblighi tributari, essendo stati tali compiti attribuiti all'amministratore delegato. Ritiene il ricorrente che i giudici del merito, nel condannarlo, abbiano fatto cattivo governo delle disposizioni sostanziali che regolano la materia e non abbiano, in ogni caso, adeguatamente motivato la sentenza emessa a suo carico. Sul punto, avendo esso formato oggetto già di impugnazione avverso la decisione emessa dal giudice di primo grado, la Corte di appello aveva rilevato che in favore dell'amministratore delegato, tale [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata una attribuzione esclusiva della materia fiscale, essendo la stessa esclusivamente portatrice di un procura generale ad operare con i poteri conferiti agli altri componenti del Consiglio di amministrazione; ha, in particolare, aggiunto la Corte di Milano che la difesa del Roggero non aveva prodotto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 30 giugno 2014 nel corso della quale sarebbero stati delegati i poteri in materia finanziaria all'amministratore delegato; sulla base di tale omissione la Corte territoriale - avendo per il resto osservato che il Roggero aveva per tutto il tempo che interessa, conservato la qualifica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la dichiarazioni di penale responsabilità del medesimo. L'assunto rappresentato in tal modo nella sentenza impugnata non è assolutamente soddisfacente.Invero, parte ricorrente ha puntualmente richiamato la produzione documentale offerta agli atti nel corso della udienza di fronte al giudice di primo grado in data 21 febbraio 2020, consistente nella visura camerale riportante l'estratto del verbale della assemblea societaria del 30 giugno 2014 (data anteriore al dies commissi delicti di cui ora si tratta), dalla quale emerge che in favore dell'Amministratore delegato non era stata rilasciata solamente una generica procura generale, essendo stato, invece, specificamente indicato che nell'occasione in questione all'Amministratore delegato erano stati conferiti, fra l'altro, i poteri di "organizzare, gestire e sovraintendere le funzioni di amministrazione e finanza"; i poteri di "intrattenere relazioni istituzionali con le pubbliche amministrazioni (...) nei limiti della gestione delle funzioni di amministrazione e finanza", ancora erano attribuiti i poteri di "rappresentanza della società (...), limitatamente all'esercizio del proprio mandato" oltre a tutti i poteri di "ordinaria amministrazione per l'attuazione delle proprie deleghe". Alla luce di tali elementi, che evidenziano la esistenza di una puntale delega di poteri de concernentr, essa tutta la gestione finanziaria della società commerciale, appaiono intendersi delegati all'Amministratore della società in questione anche gli aspetti tributari comportanti esborsi finanziari non indifferenti; appare pertanto inappagante la motivazione della sentenza impugnata la quale non solamente parrebbe negare, in ciò anche contravvenendo all'applicazione dei principi normativi in materia che non escludono la delegabilità del potere di spesa connesso agli obblighi tributari (in tale senso si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 agosto 2021, n. 306978, nella quale è chiarito che la responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione di una società di capitali, in caso di omesso versamento delle imposte si riscontra solo in quanto non sia stata conferita ad uno dei componenti di esso In una specifica delega riguardante la detta materia), che la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere l'unico terminale operativo della società nell'ambito tributario (spettando tale veste comunque al legale rappresentante dell'ente impersonale), ma contiene anche l'affermazione che nel caso di specie sia stato dimostrato che l'Amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] fosse incaricato degli adempimenti fiscali connessi alla esecuzione del suo mandato gestorio. La omessa valutazione della eventuale efficacia scriminante della documentazione in questione, la cui presenza appare essere stata erroneamente esclusa in sede di merito, impone, con l'assorbimento del restante motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, alla luce delle indicazioni fornite con la presente decisione, riesaminerà l'impugnazione presentata a suo tempo dal Roggero. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appel