CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 33697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli rideterminava - non applicata la recidiva - la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 1°/4/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe adeguatamente motivato - negandole - in punto di ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, esaminando i medesimi profili qui dedotti, ha steso una motivazione del tutto logica, congrua e fondata su oggettivi elementi istruttori: come tale, dunque, non censurabile. 4.1. In particolare, quanto all'ipotesi attenuata di cui al comma 5 citato, sono stati valorizzati - in senso contrario - l'adozione di strumenti di controllo del territorio (sistema di videosorveglianza); la pluralità di cessioni in costanza di detenzione domiciliare, peraltro avvalendosi di un ausiliario; i sicuri canali di approvvigionamento, che garantivano la sostanza anche nella condizione di restrizione; ebbene, questi elementi sono stati valutati espressione di una articolata organizzazione, di un'attività di certo non occasionale, tanto che la polizia giudiziaria aveva assistito a ben quattro cessioni nell'arco di soli circa venti minuti. Nulla, dunque, che consentisse di ravvisare l'ipotesi di piccolo spaccio, alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi della vicenda. 4.2. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza - ancora con argomento adeguato e logico - ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili, in uno con la consumazione del reato in costanza di detenzione, la violazione delle relative prescrizioni e la mancanza di segni di resipiscenza; solo in udienza, infatti, il Pagnano aveva ammesso le proprie responsabilità, a fronte di un quadro probatorio ormai delineato. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 2022 Il C igliere estensor