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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19150/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9012/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 8, Presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) chela rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA Numero di raccolta generale 19150/2022n. 1720/2015Data pubblicazione 14/06/2022 depositata il 15/10/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La CoopCostruttori s.c.ar.l., in Amministrazione straordinaria, (di seguito indicata per brevità semplicemente «Cooperativa») propose: a) domanda revocatoria, ex art 67 1 comma nr. 2 l.fall. ed ex art 67 2 comma l.fall., dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto dalla Cooperativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ex art 1180 cc, per un debito contratto dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] srl, anch’essa in amministrazione straordinaria; b) in via gradata domanda volta a dichiarare l’inefficacia dei pagamenti ex art 64 l.fall; c) in estremo subordine domanda di restituzione ex art 2041 cc, chiedendo che [OSCURATO:PERSONA] srl fosse condannata alla restituzione in favore della procedura della somma di € 117.526,19 o del diverso importo accertato in giudizio.

2. Il Tribunale di Ferrara respinse la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della prova del requisito della «scientia decotionis» escludendo, per quanto di interesse in questa sede, che il pagamento del terzo integrasse gli estremi dell’atto di liberalità.

3. Sul gravame proposto dalla procedura di Amministrazione straordinaria, la Corte di Appello di Bologna ha accolto l’appello dichiarando, in riforma della sentenza di primo grado, l’inefficacia ex art 64 l.fall. dei pagamenti per complessivi € 117.526,19 effettuati da Coopcostruttori s.c.a r.l nei confronti della Procedura di [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di seconde cure hanno osservato: a) che è incontestata l’effettuazione da parte della Cooperativa del pagamento a [OSCURATO:PERSONA] srl per un credito vantato da quest’ultima nei confronti della società Cir srl; b) che la circostanza che la debitrice fosse una società inserita nel Gruppo del quale faceva parte anche la Cooperativa non escludeva F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 la natura di adempimento del terzo dell’atto solutorio posto iNumero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022n essere dalla Cooperativa; c) che nella fattispecie il pagamento del terzo, risultando indimostrato uno specifico e concreto vantaggio patrimoniale per il solvens, doveva considerarsi atto gratuito privo di effetti, ai sensi dell’art 64 l.fall. rispetto ai creditori essendo stato compiuto nei due anni anteriori all’apertura della procedura.

5. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l.fall. 1180 cc e 115 cpc in relazione all’art 360 1° comma cpc, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; si sostiene che la Corte abbia trascurato di esaminare la circostanza pacifica ed oggetto di un distinto procedimento per revocatoria della corresponsione da parte CIR Costruzioni srl mediante assegni bancari alla [OSCURATO:PERSONA] srl di somme per complessive € 1.459.058,50 a copertura di debiti contratti dalla Cooperativa nei confronti della ricorrente sicché il pagamento della Cooperativa in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl trovava la propria giustificazione causale nei pagamenti che le società, facenti parte del medesimo gruppo, effettuavano, secondo una prassi invalsa all’interno dell’aggregazione sociale, le una a favore delle altre e che venivano compensati conseguendo concreti vantaggi costituiti dalla credibilità dell’intero gruppo. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l.fall., 115 cpc e 1241 cc in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 argomenta che il Giudice di secondo grado, non esaminando la Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 circostanza del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di €1.459.058,58, ha errato nel qualificare il pagamento della Cooperativa come atto gratuito avendo quest’ultima tratto un vantaggio perché veniva a compensare parzialmente il pagamento, di maggiore importo, eseguito in suo favore da CIR Costruzioni srl.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 Può ritenersi circostanza incontestata che la Cooperativa abbia provveduto, mediante emissione di assegni bancari, a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl la somma di € 213.211,25 di cui € 117.525,19 in relazione a fatture emesse da quest’ultima nei confronti della CIR Costruzioni srl, società controllata dalla Cooperativa. 2.2 Tale pagamento costituisce pacificamente adempimento del terzo disciplinato dall’art 1180 cc. 2.3 Si controverte, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art 64 l.fall., sulla natura del titolo- se gratuito o oneroso- in base al quale è stato eseguito il pagamento. 2.4 Sulla questione della qualificazione del menzionato titolo quale atto a titolo gratuito ovvero oneroso del pagamento eseguito dal terzo sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza nr. 6538/2010 che, componendo un contrasto insorto sul punto, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: a) ai fini della valutazione della inefficacia dell’atto l’art. 64 l.fall. non si deve aver riguardo alla posizione del debitore del creditore ma va privilegiata la prospettiva del soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito; b) l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito, quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 debitore; mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex legge; c) la necessità del vantaggio patrimoniale concreto per escludere la gratuità dell’atto è richiesta anche nell’ipotesi di pagamenti di debiti di società collegate; d) nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. 2.5 La sentenza impugnata ha correttamente applicato l’art. 1180 cc secondo l’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite che ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza (cfr Cass.4454/2016, 23439/2017 e 26856/2019). 2.6 In particolare la Corte di Appello, pur dando atto dell’esistenza di rapporti e collegamenti tra le società infragruppo, ha escluso la sussistenza di elementi probatori di specifici e concreti vantaggi per il solvens correlati ai pagamenti effettuati, per la CIR Costruzioni srl, in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.7 Non sono stati riscontrati i benefici economici diretti o indiretti sotto il profilo della stabilità o dell’immagine della capogruppo e di altre società, né ad avviso dei giudici della corte felsinea, le forme F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 di pagamento della CIR Costruzioni srl, speculari rispetto a quelle Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 oggetto di causa, provano «l’interesse sotteso all’intera operazione del solvens, idoneo ad escludere la natura non onerosa del pagamento». 2.8 Con riferimento alla violazione dell'art. 115 c.p.c., va precisato che tale vizio di legittimità può essere dedotto solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (cfr. Cass. 14052/2021, 27455 e 27454/2019, 11892/2016, 24548/2016, 5009/2017). 2.9 La doglianza, sotto l’apparenza del vizio di violazione di legge processuale, in realtà denuncia, inammissibilmente, l’apprezzamento del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito, che può essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione. 2.10 Per quanto concerne la censura di cui al 360 nr 5 cpc, i giudici di seconde cure, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, hanno esaminato le prospettate circostanze storico- naturalistiche afferenti alle dinamiche infragruppo ed ai pagamenti effettuati dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] srl per distinguere debiti della Cooperativa dai rapporti tra le società appartenenti allo stesso gruppo escludendo, con insindacabile F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 giudizio, che tali fatti nella loro genericità potessero integrare un Numero sezionale 1880/2022Numero di raccolta generale 19150/2022 vantaggio concreto ed identificabile in favore del terzo solvensData pubblicazione 14/06/2022 sì da qualificare come oneroso l’atto solutorio. 2.11 Nessun effetto compensativo, infine, si è potuto produrre in ragione della gratuità dell'attribuzione patrimoniale attuatasi col pagamento del terzo: pagamento a fronte del quale non è quindi maturato alcun credito in favore della debitrice [OSCURATO:PERSONA] srl.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.200, dei quali 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera del Consiglio del 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9012/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 8, Presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) chela rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA Numero di raccolta generale 19150/2022n. 1720/2015Data pubblicazione 14/06/2022 depositata il 15/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La CoopCostruttori s.c.ar.l., in Amministrazione straordinaria, (di seguito indicata per brevità semplicemente «Cooperativa») propose: a) domanda revocatoria, ex art 67 1 comma nr. 2 l.fall. ed ex art 67 2 comma l.fall., dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto dalla Cooperativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ex art 1180 cc, per un debito contratto dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] srl, anch’essa in amministrazione straordinaria; b) in via gradata domanda volta a dichiarare l’inefficacia dei pagamenti ex art 64 l.fall; c) in estremo subordine domanda di restituzione ex art 2041 cc, chiedendo che [OSCURATO:PERSONA] srl fosse condannata alla restituzione in favore della procedura della somma di € 117.526,19 o del diverso importo accertato in giudizio. 2. Il Tribunale di Ferrara respinse la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della prova del requisito della «scientia decotionis» escludendo, per quanto di interesse in questa sede, che il pagamento del terzo integrasse gli estremi dell’atto di liberalità. 3. Sul gravame proposto dalla procedura di Amministrazione straordinaria, la Corte di Appello di Bologna ha accolto l’appello dichiarando, in riforma della sentenza di primo grado, l’inefficacia ex art 64 l.fall. dei pagamenti per complessivi € 117.526,19 effettuati da Coopcostruttori s.c.a r.l nei confronti della Procedura di [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di seconde cure hanno osservato: a) che è incontestata l’effettuazione da parte della Cooperativa del pagamento a [OSCURATO:PERSONA] srl per un credito vantato da quest’ultima nei confronti della società Cir srl; b) che la circostanza che la debitrice fosse una società inserita nel Gruppo del quale faceva parte anche la Cooperativa non escludeva F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 la natura di adempimento del terzo dell’atto solutorio posto iNumero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022n essere dalla Cooperativa; c) che nella fattispecie il pagamento del terzo, risultando indimostrato uno specifico e concreto vantaggio patrimoniale per il solvens, doveva considerarsi atto gratuito privo di effetti, ai sensi dell’art 64 l.fall. rispetto ai creditori essendo stato compiuto nei due anni anteriori all’apertura della procedura. 5. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l.fall. 1180 cc e 115 cpc in relazione all’art 360 1° comma cpc, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; si sostiene che la Corte abbia trascurato di esaminare la circostanza pacifica ed oggetto di un distinto procedimento per revocatoria della corresponsione da parte CIR Costruzioni srl mediante assegni bancari alla [OSCURATO:PERSONA] srl di somme per complessive € 1.459.058,50 a copertura di debiti contratti dalla Cooperativa nei confronti della ricorrente sicché il pagamento della Cooperativa in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl trovava la propria giustificazione causale nei pagamenti che le società, facenti parte del medesimo gruppo, effettuavano, secondo una prassi invalsa all’interno dell’aggregazione sociale, le una a favore delle altre e che venivano compensati conseguendo concreti vantaggi costituiti dalla credibilità dell’intero gruppo. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l.fall., 115 cpc e 1241 cc in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 argomenta che il Giudice di secondo grado, non esaminando la Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 circostanza del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di €1.459.058,58, ha errato nel qualificare il pagamento della Cooperativa come atto gratuito avendo quest’ultima tratto un vantaggio perché veniva a compensare parzialmente il pagamento, di maggiore importo, eseguito in suo favore da CIR Costruzioni srl. 2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 Può ritenersi circostanza incontestata che la Cooperativa abbia provveduto, mediante emissione di assegni bancari, a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl la somma di € 213.211,25 di cui € 117.525,19 in relazione a fatture emesse da quest’ultima nei confronti della CIR Costruzioni srl, società controllata dalla Cooperativa. 2.2 Tale pagamento costituisce pacificamente adempimento del terzo disciplinato dall’art 1180 cc. 2.3 Si controverte, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art 64 l.fall., sulla natura del titolo- se gratuito o oneroso- in base al quale è stato eseguito il pagamento. 2.4 Sulla questione della qualificazione del menzionato titolo quale atto a titolo gratuito ovvero oneroso del pagamento eseguito dal terzo sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza nr. 6538/2010 che, componendo un contrasto insorto sul punto, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: a) ai fini della valutazione della inefficacia dell’atto l’art. 64 l.fall. non si deve aver riguardo alla posizione del debitore del creditore ma va privilegiata la prospettiva del soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito; b) l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito, quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 debitore; mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex legge; c) la necessità del vantaggio patrimoniale concreto per escludere la gratuità dell’atto è richiesta anche nell’ipotesi di pagamenti di debiti di società collegate; d) nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. 2.5 La sentenza impugnata ha correttamente applicato l’art. 1180 cc secondo l’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite che ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza (cfr Cass.4454/2016, 23439/2017 e 26856/2019). 2.6 In particolare la Corte di Appello, pur dando atto dell’esistenza di rapporti e collegamenti tra le società infragruppo, ha escluso la sussistenza di elementi probatori di specifici e concreti vantaggi per il solvens correlati ai pagamenti effettuati, per la CIR Costruzioni srl, in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.7 Non sono stati riscontrati i benefici economici diretti o indiretti sotto il profilo della stabilità o dell’immagine della capogruppo e di altre società, né ad avviso dei giudici della corte felsinea, le forme F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 Numero sezionale 1880/2022 di pagamento della CIR Costruzioni srl, speculari rispetto a quelle Numero di raccolta generale 19150/2022Data pubblicazione 14/06/2022 oggetto di causa, provano «l’interesse sotteso all’intera operazione del solvens, idoneo ad escludere la natura non onerosa del pagamento». 2.8 Con riferimento alla violazione dell'art. 115 c.p.c., va precisato che tale vizio di legittimità può essere dedotto solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (cfr. Cass. 14052/2021, 27455 e 27454/2019, 11892/2016, 24548/2016, 5009/2017). 2.9 La doglianza, sotto l’apparenza del vizio di violazione di legge processuale, in realtà denuncia, inammissibilmente, l’apprezzamento del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito, che può essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione. 2.10 Per quanto concerne la censura di cui al 360 nr 5 cpc, i giudici di seconde cure, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, hanno esaminato le prospettate circostanze storico- naturalistiche afferenti alle dinamiche infragruppo ed ai pagamenti effettuati dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] srl per distinguere debiti della Cooperativa dai rapporti tra le società appartenenti allo stesso gruppo escludendo, con insindacabile F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9012/2016 giudizio, che tali fatti nella loro genericità potessero integrare un Numero sezionale 1880/2022Numero di raccolta generale 19150/2022 vantaggio concreto ed identificabile in favore del terzo solvensData pubblicazione 14/06/2022 sì da qualificare come oneroso l’atto solutorio. 2.11 Nessun effetto compensativo, infine, si è potuto produrre in ragione della gratuità dell'attribuzione patrimoniale attuatasi col pagamento del terzo: pagamento a fronte del quale non è quindi maturato alcun credito in favore della debitrice [OSCURATO:PERSONA] srl. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.200, dei quali 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Camera del Consiglio del 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A
Sentenza Cassazione n. 19150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris