CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31662/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3672/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA, con ripresa a tassazione a fin IVA, Ires ed IRAP per l'anno di imposta 2014. Segnatamente, la CTR ritiene assolto da parte della contribuente l'onere di diligenza massimo nell'informarsi sull'esistenza e la reale portata dell'operatore economico con cui era entrata in contatto. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica la parte privata, chiedendo la distrazione delle spese in caso di vittoria. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione degli articoli 17, 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sotto duplice profilo: a) lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto non fornita la prova da parte dell'Ufficio in ordine alla conoscibilità da parte della contribuente del carattere interposto della società FULLTRADE 2012, ove invece dal processo verbale steso in contraddittorio con la contribuente e riportato nel corpo del ricorso dimostra il contrario. Il profilo non coglie la duplice ratio detidendi ove la motivazione della sentenza in esame (fine di pag. 6 ed inizio di pag. 7) si regge sulla mancata prova del fatto che la contribuente potesse conoscere la natura fraudolenta delle singole operazioni e, Ric. 2021 n. 29966 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- contestualmente, che essa abbia fornito la prova di aver adottato la massima diligenza nell'operare con la ditta rivelatasi interposta, donde l'eventuale confutazione del primo profilo non porta beneficio; b) lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuta fornita la prova della buona fede del contribuente che ha estratto visura (CERVED) della ditta con cui operava, ottenuto certificato di carichi pendenti (riscontrando una pendenza di secondaria importanza) e verificato che i prezzi non erano inferiori alla media. Sul punto, questa Corte ha affermato che spetta al contribuente vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, allegando elementi che dimostrino la sua massima diligenza nell'accertarsi dell'esistenza e consistenza del cliente o fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del singolo caso (e plurimis, Cass. V, n. 15369/2020). Nella fattispecie la CTR ha fatto buon governo di questi principi individuando i comportamenti -non solo formali- posti in essere dalla parte contribuente e ritenuti apprezzabili dalla commissione territoriale con un bilanciamento di merito insuscettibile di scrutinio avanti questa Sprema Corte di legittimità; Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli art. 111 Cost., art. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione apparente, error in procedendo, evidente limite argomentativo nella valutazione documentale. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento Ric. 2021 n. 29966 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi, la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/ 2018). Nel caso in esame, la CTR indica i (plurimi) elementi su cui fonda il proprio convincimento, in bilanciamento con l'offerta probatoria resa dalle parti. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ric. 2021 n. 29966 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- Dispone la distrazione delle spese