CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per Idannullamento della sentenza impugnata, con esclusione della punibilità ai sensi de19.art. 131-bis, cod. pen. lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso / Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/10/2020 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto aggravato di alcuni paletti zincati costituenti la spalliera di delimitazione di un vigneto. 2. Nell'interesse del Licari è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere considerato logicamente e razionalmente plausibile la prospettazione dell'imputato, il quale aveva riferito di essersi limitato a raccogliere i paletti presenti su un terreno, che, in ragione dei numerosi furti occorsi in precedenza, si presentava come in stato di abbandono. Si osserva che la Corte, recependo le conclusioni del Tribunale senza confrontarsi con le censure svolte nell'atto di appello, neppure aveva compiuto accertamenti sulle condizioni delle cesoie detenute dall'imputato e sulla presenza di tracce idonee a dimostrare un loro recente utilizzo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., e le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché reitera questioni puntualmente esaminate dalla Corte territoriale che, con motivazione di stringente logicità, ha rilevato che l'imputato era stato sorpreso in flagranza di reato, portando, da un lato, alcuni paletti e, dall'altro, una cesoia: la recente asportazione dei primi dal terreno era documentata proprio dalle condizioni degli altri paletti (una delle cui estremità era sporca di fango bagnata) che gli operanti avevano trovato vicino all'autovettura. Tanto la presenza della cesoia in mano all'imputato che le condizioni dei paletti sporchi di fango valgono ad escludere che il primo si sia limitato a raccogliere questi ultimi, da altri rimossi dalla loro sede. Inoltre, il fatto che in passato la persona offesa avesse subito altri furti non legittima affatto la conseguenza che il terreno fosse abbandonato, visto che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, non oggetto di alcuna contestazione ancorata alla portata delle risultanze istruttorie, lo stesso era «coltivato a vite e munito di sistema così definito "a spalliera" con paletti zincati e fil di ferro» e che, inoltre, al netto dei paletti che l'imputato teneva in mano e di quelli vicino all'autovettura di sua proprietà, non ve n'erano altri dispersi e abbandonati sul terreno. 2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). In tale cornice normativa, del tutto razionale è la valutazione espressa dalla Corte territoriale, quanto alla non particolare tenuità del fatto, in ragione sia del valore non modestissimo dei beni in questione, sia delle modalità della condotta. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (precedenti e modalità della condotta) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] Scarlini CORTE DI CASSAZIONE V SEZ