CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZIIn sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 4 marzo 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 10 maggio 2021 del Tribunale di Perugia) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 4, comma 1„ e 4-bis, legge n. 401 del 1989 per avere; in qualità di legale rappresentante e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., esercitato abusivamente un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere' o comunque favorire la raccolta o accettazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi reali e virtuali senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS. 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di quattrc, motivi. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del dipendente della società, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere indagato fin dall'inizio come autore esclusivo o come concc:irrente del reato contestato. Con il secondo deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla depenalizzazione. Con il terzo lamenta la violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il quarto eccepisce la prescrizione del reato e la prevalenza di tale causa d; proscioglimento rispetto alla non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. Nella memoria di replica alle conciusioni del Procuratore generale, ribadisce le difese già svolte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che durante i controlli nella sala giocni denominata "Millionaire" in Città di Castello, gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l'imputata era legale rappresentante, i finanzieri avevano verificato che il dipendente Alessio Biccher2i stava raccogliendo le scommesse tramite il computer collegato alla rete internet, utilizzando il provider "sportjebetting.com", provider non autorizzato a operare sul territorio nazionale, e che la raccolta avveniva attraverso il bookmaker straniero [OSCURATO:PERSONA] con sede in Malta, il cui marchio di vendita risultava essere "Jebetting", soggetto del pari non autorizzato a operare sul territorio nazionale. I finanzieri avevano poi ririvenuto nei locali della Calypso i pc, le stampanti per il rilascio delle ricevute di gioco, i block notes manoscritti con annotazioni varie sulle scommesse di calcio, ricevute relative alle scommesse sulle corse virtuali dei cani, alle scommesse su eventi reali e virtuali, di calcio, un cassetto denominato "cassa scommesse jbetting" contenente diverso denaro in contanti, un cassetto denominato "cassa scommesse virtual games" contenente diverso denaro in contanti, e altro. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermata, che raccoglieva le scommesse sia reali che virtuali. Gli inquirenti avevano accertato che era solo un dipendente che aveva imparato il lavoro da altra dipendente di più datata esperienza con la quale si alternava nella sala. I Giudici di merito hanno ritenuto con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria)che le dichiarazioni del teste non fossero inutilizzabili perché si trattava di un dipendente non indagato né indagabile in quanto nnero esecutore materiale di compiti, estraneo alla gestione dell'attività, e soprattutto ignaro delle autorizzazioni. Peraltro, va osservato che il primo motivo è, per altri versi, generico, perché la ricorrente non ha specificato se le dichiarazioni del Biccheri erano state decisive e comunque non ha confutato gli altri elementi di prova, ben più pregnanti, costituiti dai dispositivi informatici e dai documenti rinvenuti nonché dal denaro contante su conti separati. Il secondo motivo è fattuale. Secondo l'imputata vi sarebbe stata la depenalizzazione in seguito alla legge 208 del 2015, tenuto conto che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'avvenuta raccolta di scommesse con intermediazione su eventi reali e su scommesse su partite di calcio effettivamente disputate. Questa Sezione ha già chiarito che in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, solo l'adesione, da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401; nessuna influenza ha, invece, sull'illecito penale la sottoposizione dell'operatore al differente regime previsto dal successivo comma 644 del citato art. 1, in quanto tale disposizione, oltre a stabilire ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, fa espressamente salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di legalizzazione introdotto dal comma precedente (Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694-01 e più recentemente Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869-01). Nel caso in esame, la prova dell'illecita intermediazione è stata raggiunta con adeguato apprezzamento delle fonti di prova e degli esiti investigativi dei verbalizzanti da cui è emersa, come detto, l'esistenza di una complessa organizzazione con predisposizione di postazioni connesse alla rete internet e di stampanti per le ricevute di gioco. Sono state poi rinvenute numerose ricevute di gioco. Il terzo motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha giustificato il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base della durata degli illeciti e dell'entità dei profitti, considerate le scommesse e la cassaforte rinvenute. Il quarto motivo va disatteso perché la sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 4 marzo 2022 allorché il reato contestato non era prescritto. Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Co