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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 104-30927/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interresse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa a" mezzo p.e.c. in data 8 novembre 2023, con la quale si chiede genericamente di rivalutare la determinazione di manifesta inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa, sia in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative manifeste, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 in tema di uso improprio e sine titulo della res altrui affidata per ragioni diverse), dovendo sul punto darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale uniforme di questa Sezione (Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Rv. 264899; Sez. 2, n. 47665 del 27/11/2009, Rv. 245370); altrettanto è a dirsi per la correttamente argomentata esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 104-30927/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interresse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa a" mezzo p.e.c. in data 8 novembre 2023, con la quale si chiede genericamente di rivalutare la determinazione di manifesta inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa, sia in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative manifeste, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 in tema di uso improprio e sine titulo della res altrui affidata per ragioni diverse), dovendo sul punto darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale uniforme di questa Sezione (Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Rv. 264899; Sez. 2, n. 47665 del 27/11/2009, Rv. 245370); altrettanto è a dirsi per la correttamente argomentata esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
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