CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 28770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6520/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1573/2019depositata il 18/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] degli Alburni per sentirla condannare al pagamento di € 25.661,92 quale arricchimento senza causa, ex art.2041 c.c., determinato dall’esecuzione di un’attività progettuale per conto dell’Ente, avente ad oggetto il completamento del tratto di strada Tempone di Persano - [OSCURATO:PERSONA]. Costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’insussistenza della sussidiarietà per l’azione ex art. 2041, deducendo che l’opera progettata dal professionista non fosse mai stata realizzata, con la conseguenza che nessuna utilità avesse tratto dall’attività del Principato. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 874/2015, accoglieva la domanda dell’ingegnere Principato e condannava la [OSCURATO:PERSONA] degli Alburni al pagamento di € 25.661,92. 2. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 1573/2019 pubblicata in data 18 novembre 2019, riformando la decisione impugnata, accoglieva l’appello della [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’appello premetteva che l’incarico di cui alla delibera di C.G. n. 57 del 4.7.1994, annullata dal CO.RE.CO. di Salerno, era stato conferito all’Ing. Principato in assenza di un corretto impegno finanziario sul competente capitolo di bilancio e di una valida convenzione scritta e che le successive deliberazioni non comportavano un riconoscimento da parte dell’Ente e, pertanto, dichiarava inammissibile, per difetto del requisito della sussidiarietà, la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ponendo a carico dell’appellato la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] degli Alburni resiste con controricorso. 3.2.Entrambe le parti hanno depositato memorie, ma è pervenuta istanza di differimento. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione (ratione temporis) dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 2041 e 2042 del c.c., in relazione all’art. 23 del D.L. n. 66 del 23 marzo 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 144/89, concernente la responsabilità diretta del funzionario (o dell’amministratore) che abbia consentito la prestazione da parte del terzo in assenza di copertura contabile. [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’irretroattività dell’art. 23 del decreto legge sopra indicato e, conseguentemente, l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all’entrata in vigore della normativa. In particolare, non difetterebbe il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato possa agire direttamente contro chi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti pubblici sarebbe posta dall’articolo 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico. Infatti, andava considerato anche che la prestazione era stata svolta con la consegna del primo progetto fatto, proprio dall’ente con la delibera di giugno del 17 agosto 1988 numero 477, e che pertanto il diritto a ristoro economico a fronte dell’arricchimento della comunità montana spettava al Principato nei confronti anche direttamente dall’ente. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’inapplicabilit à dell’art. 23 del D.L n. 66/1989 nell’ipotesi di insussistenza della forma scritta ad substantiam. Denuncia che la normativa richiamata non si attaglierebbe al caso di specie, ove, da un lato, si assume la mancanza del contratto scritto e, dall’altra, non si prende in considerazione l’intervenuto integrale finanziamento dell’opera, con recepimento da parte dell’ente delle risorse finanziarie dedicate ivi compresi gli oneri di progettazione dell’opera. 4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza ancora sotto il profilo della violazione dell’art. 23 del D.L. 66/89, deducendo che la norma - ripresa nel suo dettato dall’art. 191, c. 4, e 194 del D.l.gs. 267/00 - non possa operare al cospetto del sostanziale riconoscimento del debito da parte dell’Ente, che sarebbe avvenuto con la delibera di Consiglio Generale n. 76/94, di approvazione del progetto e con la successiva n. 14/95, con la quale l’Organo consiliare, oltre a confermare l’incarico di progettazione, deliberava di assumere, con la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, un mutuo di lire 793.000.000 a copertura dell’intera opera, comprese le spese dei tecnici progettisti. 4.4. Con il quarto motivo, lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033, 2041, 1325 c.c.. Violazione di legge art. 4, n. 3, TUE e art. 19 TUE. Il ricorrente si duole che la norma di cui all’art. 23 D.L. 66/1989 e successive mod.ni andrebbe, nel caso di specie, interpretata in conformità alla normativa eurounitaria nel senso di ricomprendere la possibilità di sanatoria in caso di contratto nullo per mancanza di forma scritta laddove la p.a. ha effettivamente usufruito dell’opera e questa è stata finanziata, nonché riconosciuta dall’organo competente (nel caso il Consiglio Generale della [OSCURATO:PERSONA]); ovvero disapplicata ai sensi dell’art. 19 TUE, perché comporterebbe la paradossale conseguenza di una diminuita tutela del privato cittadino a fronte di acquisizione gratuita da parte dell’ente sia del bene progetto, sia dell’opera realizzata, essendo entrambi i beni totalmente finanziati, e la scelta resterebbe affidata alla sola amministrazione senza possibilità di interloquire da parte del privato. 5. Il presente ricorso concerne la questione relativa all’incarico conferito all’Ing. Principato di cui alla delibera di C.G. n. 57 del 4.7.1994, annullata dal CO.RE.CO. di Salerno, in assenza di un corretto impegno finanziario sul competente capitolo di bilancio e di una valida convenzione scritta e che le successive deliberazioni non comportavano un riconoscimento da parte dell’Ente. La competenza a conoscere di tali questioni, a termini delle vigenti tabelle pluriennali, è della Sezione Prima Civile. Si rende necessario, pertanto e prima ancora di potere anche solo delibare l’istanza di differimento, procedere come in dispositivo per la riconsiderazione dell’assegnazione del presente affare a questa Sezione e l’eventuale sua riassegnazione come su indicato: di tanto investendo il Dirigente dell’Ufficio e, cioè, la signora Prima Presidente della Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere – se del caso – i precedenti provvedimenti al riguardo in sede di prima assegnazione di ogni affare pervenuto alla Corte. P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale riassegnazione del procedimento alla Prima Sezio