Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27181/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 4 giugno 2019, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto a mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A), e 367 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine all'attendibilità del ricono- scimento effettuato dal Mar.

Giovambattista e alla contraddittorietà delle dichiara- zioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Tali profili di censura, tuttavia, sono già adegua- tamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scan- diti da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 4 giugno 2019, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto a mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A), e 367 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine all'attendibilità del ricono- scimento effettuato dal Mar. Giovambattista e alla contraddittorietà delle dichiara- zioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adegua- tamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scan- diti da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata. 4. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 27181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris