CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 27 gennaio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni aggravate e di minaccia aggravata, commessi in data 1 novembre 2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - considerato che il proposto motivo, con il quale il ricorrente prospetta più questioni, ossia la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto e l'eccessività della pena, oltre a non essere sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e a non coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto e in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]