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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18938/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il primo motivo formula una doglianza non evocata in precedenza con conseguente applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); ritenuto il secondo motivo di ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, in particolare pag. 9 della impugnata sentenza, chiarisce le ragioni per attribuire alla condotta la qualificazione giuridica specificamente riconosciuta; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, inerente al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, è manifestamente infondato e non consentito perché pretende da parte della Corte di legittimità un giudizio di merito.

Tale è infatti la natura della contestazione, a dispetto della violazione di legge lamentata ma non sussistente e comunque del tutto genericamente evocata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Es ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il primo motivo formula una doglianza non evocata in precedenza con conseguente applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); ritenuto il secondo motivo di ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, in particolare pag. 9 della impugnata sentenza, chiarisce le ragioni per attribuire alla condotta la qualificazione giuridica specificamente riconosciuta; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, inerente al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, è manifestamente infondato e non consentito perché pretende da parte della Corte di legittimità un giudizio di merito. Tale è infatti la natura della contestazione, a dispetto della violazione di legge lamentata ma non sussistente e comunque del tutto genericamente evocata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Es ens
Sentenza Cassazione n. 18938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris