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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 40987/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui il giudice di pace di Ravenna lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. n. 285/1998, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta in udienza, attestante che egli convive con un fratello che ha la cittadinanza italiana, neppure al fine di assolverlo ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il giudice ha valutato esplicitamente l'irrilevanza dell'essere egli, asseritamente, convivente con un fratello cittadino italiano, anche sotto il profilo della particolare tenuità della condotta, ritenendola insussistente per non avere il ricorrente dato corso alla propria regolarizzazione, ed essendo peraltro il rapporto di convivenza con parenti italiani entro il secondo grado rilevante, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, solo nel caso della espulsione dello straniero; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente, pur invocando un'assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, non spiega per quali motivi il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto particolarmente tenue, essendo, sotto tale profilo, palesemente irrilevante la presenza in Italia di familiari aventi regolare cittadinanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui il giudice di pace di Ravenna lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. n. 285/1998, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta in udienza, attestante che egli convive con un fratello che ha la cittadinanza italiana, neppure al fine di assolverlo ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il giudice ha valutato esplicitamente l'irrilevanza dell'essere egli, asseritamente, convivente con un fratello cittadino italiano, anche sotto il profilo della particolare tenuità della condotta, ritenendola insussistente per non avere il ricorrente dato corso alla propria regolarizzazione, ed essendo peraltro il rapporto di convivenza con parenti italiani entro il secondo grado rilevante, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, solo nel caso della espulsione dello straniero; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente, pur invocando un'assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, non spiega per quali motivi il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto particolarmente tenue, essendo, sotto tale profilo, palesemente irrilevante la presenza in Italia di familiari aventi regolare cittadinanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
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