Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13897/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14,commà 5-bis e 5-ter d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di euro ottomila di multa.

2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in premessa, tre motivi il primo dei quali con ulteriori paragrafi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13, commai 2 e 7, 14 commi 5 ter e quater d.lgs. 286/1998.Evidenzia il ricorrente che l'[OSCURATO:PERSONA], sottoposto a controllo in Roma in data 30 ottobre 2024, era risultato già destinatario del decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 22 febbraio 2015 e dell'ordine del Questore della Provincia di Roma emesso e notificato in data 2 novembre 2023.

Lamenta il ricorrente che il Giudice, con la sentenza impugnata, non ha tenuto conto di quanto evidenziato con memoria del 10 gennaio 2025, motivando il convincimento ex art. 14 comma 5 bis d.lgs. 286/98 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile attuare il rimpatrio dello straniero entro i termini di trattenimento, il Questore emette l'ordine di allontanamento contestualmente al rilascio del C.I.E.

Esplicita il ricorrente il primo motivo nei sottoparagrafi che seguono, deducendo:

2.1.1. la violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 13, comma 2 e 7,d.lgs. 286/98, lamentando l'omessa traduzione del decreto di espulsione posto alla base dell'ordine del Questore;

2.1.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. in relazione all'art. 14 comma ter e quaterd.l.vo 286/98x, lamentando che tra gli atti depositati dal Pubblico ministero non è presente l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023, circostanza questa che non consente alcuna verifica in punto di legittimità del provvedimento fondante l'ordine del Questore che si assume violato.

Evidenzia il ricorrente che il Giudice non avrebbe potuto superare tale mancanza ritenendo integrato il diverso reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lgs. 286/1998, eccependo la mancanza di motivazione;

2.1.3. la nullità per violazione dell'art. 14, comma 5- bis e 5 -ter, d.lgs. 286/1998 dell'ordine del Questore del 2 novembre 2023, invocandone la disapplicazione, con la assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste ed, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 25, comma 2, e 27 Cost.

Deduce il ricorrente che nel decreto di citazione di cui alla sentenza impugnata la pubblica accusa, qualà prove documentali indica l'ordine di allontanamento del Questore di Roma del 2 novembre 2023 ed il decreto del Prefetto di Milano del 22 febbraio 2025, l'ordine del Questore di Roma del 13 ottobre 2023 e l'ordine del Questore di Milano del 22 febbraio 2025.

Evidenzia il ricorrente che l'ordine del Questore del 2 novembre 2023 è stato emesso dopo che la Questura di Roma aveva disposto il trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] e che il Giudice di Pace non aveva, con provvedimento del 13 ottobre 2023, convalidato il provvedimento per violazione dell'art. 14, comma 5, primo periodo, d.lgs. 286/1998, essendo l'[OSCURATO:PERSONA] stato trattenuto per un periodo superiore a 135 giorni e rivestendo la qualifica di inespellibile di fatto, rilevata dalla Corte di cassazione sin dal 2015.

Lamenta il 2ricorrente la illegittimità della pluralità di decreti di espulsione, degli ordini di trattenimento presso CPR, degli ordini di allontanamento del Questore / non potendone seguire altri dopo il secondo decreto di espulsione a)f e dovendosi procedere alla esecuzione.

Rammenta il ricorrente che in diritto, sin dal 2006, con la sentenza n. 580/2006, la Corte di cassazione ha sancito l'illegittimità del secondo ordine di allontanamento dovendosi disporre in ogni caso l'accompagnamento coattivo ex art. 14, comma 5- ter, ultima parte.

Deduce il ricorrente che, in tal senso, anche il delitto previsto dal comma successivo non poteva essere contestato allo straniero inottemperante all'espulsione disposta dopo la violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, citando la sentenza Sez. 1 n. 6291/2022 ed invocando la rivisitazione dell'orientamento stante la riforma delle sanzioni pecuniarie di cui al d.lgs. 150/2022 che incide anche sulla norma di cui all'art. 660 cod. proc. pen.

Sollecita il ricorrente la emissione di ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza della eccezione di costituzionalità dell'attuale normativa di cui agli artt. 14/ commai 5-ter e 5-quater, cl.lgs. 286/98 in riferimento all'art. 660 cod. proc. pen. per contrasto con il secondo comma dell'art. 25, con l'art. 27 e con l'art. 2 Cost.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1,1ett. e),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,comm 5-bis e ter d.lgs. 286/1998 e la violazione dell'art. 606 1comma 1,1ett. b),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,commà 5 bis e ter,c1.1gs. 286/98.

Lamenta il ricorrente che l'ordine di allontanamento del Questore di Roma datato 2 novembre 2023 ed adottato non a conclusione di un periodo di trattenimento, è stato emesso dopo che il Giudice di pace non aveva convalidato il trattenimento, con conseguente motivazione contraddittoria e illogica.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,commà 5-bis e ter,d.lgs. 286/1998.

Deduce il ricorrente che l'[OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato agli oneri di allegazione e prova, non potendosi imputare allo stesso la mancata esecuzione dell'ordine di espulsione che nemmeno lo Stato è riuscito ad eseguire.

5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

32. L'inammissibilità la si rinviene per la genericità delle sue deduzioni, inidonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata, ineccepibilmente fondata su elementi fattuali accertati e ricondotti alla esatta qualificazione giuridica.

2.1. Quanto al primo motivo relativo alla omessa traduzione del decreto di espulsione del 2015 formulata per la prima volta in sede di legittimità, rileva il Collegio che» il verbale di notifica 22 febbraio 2015 del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e di esecuzione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricomprende anche la traduzione dell'atto (v. in calce al verbale di notifica del 22 febbraio 2015).

2.1.1. L'omesso deposito tra gli atti del Pubblico ministero dell'ordine del Questore del 13 ottobre 2023 non assume rilievo atteso che il fatto oggetto del capo di imputazione di cui alla sentenza impugnata così è descritto: "perché senza giustificato motivo non ottemperava all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma del 2 novembre 2023".

È, dunque, il decreto del Questore di Roma del 2 novembre 2023, presente in atti, ad ordinare all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica e non l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023.

La circostanza, poi, che il decreto di espulsione del Prefetto di Milano emesso in data 22 febbraio 2015 ordinasse all'[OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'Italia entro sette giorni dalla notifica dell'atto e che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni dalla notifica dell'atto emesso dal Questore di Roma in data 13 ottobre 2023 notificato in data 13 ottobre 2023 trattenendosi senza giustificato motivo, non rileva al fine della decisione assunta nella sentenza impugnata.

Peraltro, il decreto del Prefetto di Milano del 22 febbraio 2015, emesso perché [OSCURATO:PERSONA] considerato persona pericolosa, non risulta impugnato; così come non risulta impugnato l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023.

2.1.2. Il presupposto fattuale dell'ordinanza violata non risiede nell'ordine del Questore del 13 ottobre 2023, come dedotto dalla difesa.

E se, dunque, come sopra motivato, è il decreto del Questore di Roma del 2 novembre 2023, presente in atti, ad ordinare all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica, nessun rilievo assume l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente di non avere il Giudice di Pace convalidato il trattenimento emesso dal Questore in data 11 ottobre 2023.

2.1.3. Ne deriva che, l'inammissibilità del motivo per ragioni sopra esposte, non consente la disapplicazione sollecitata dalla difesa.

2.1.4. Quanto, infine, alla istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 25 comma 2 e 27 Cost., la questione di 4illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, essendo stata affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 359 del 2010 e nell'ordinanza 215 del 2011.

2.2. Parimenti inammissibile il secondo motivo che deduce ancora sull'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma in data 2 novembre 2023.

La circostanza che tale provvedimento non sia stato adottato a conclusione di un periodo di trattenimento, non è, infatti, ostativa alla emissione, come nella fattispecie, di altro decreto di espulsione seguito per l'esecuzione da altro ordine del Questore di allontanamento.

2.3. Inammissibile è, infine, il terzo motivo, aspecifico e generico. 2.3.1.

Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice d'appello ha bene applicato norme sostanziali o processuali espressamente sanzionate e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità.

Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è la sentenza.

La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1, cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456).

2.3.2. La sentenza impugnata motiva adeguatamente anche sulla documentazione prodotta dalla difesa per provare lo stato di indigenza (pag. 3 della sentenza impugnata), considerato che il Giudice di Pace motiva sul punto, dopo aver scritto: "Non riuscendo l'amministrazione a dare esecuzione ai propri provvedimenti ablativi, e avendo ripetutamente fruito l'imputato della concessione del termine di sette giorni per lasciare il territorio dello Stato Italiano, non milita alcun giustificato motivo in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] per aver violato il provvedimento di allontanamento per cui è processo, e non può desumersene lo stato di indigenza sulla scorta delle risultanze istruttorie disponibili".

2.3.3. Il ricorrente non ha allegato fatti nuovi rispetto a quelli dedotti dinanzi al Giudice di Pace.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14,commà 5-bis e 5-ter d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di euro ottomila di multa. 2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in premessa, tre motivi il primo dei quali con ulteriori paragrafi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13, commai 2 e 7, 14 commi 5 ter e quater d.lgs. 286/1998.Evidenzia il ricorrente che l'[OSCURATO:PERSONA], sottoposto a controllo in Roma in data 30 ottobre 2024, era risultato già destinatario del decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 22 febbraio 2015 e dell'ordine del Questore della Provincia di Roma emesso e notificato in data 2 novembre 2023. Lamenta il ricorrente che il Giudice, con la sentenza impugnata, non ha tenuto conto di quanto evidenziato con memoria del 10 gennaio 2025, motivando il convincimento ex art. 14 comma 5 bis d.lgs. 286/98 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile attuare il rimpatrio dello straniero entro i termini di trattenimento, il Questore emette l'ordine di allontanamento contestualmente al rilascio del C.I.E. Esplicita il ricorrente il primo motivo nei sottoparagrafi che seguono, deducendo: 2.1.1. la violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 13, comma 2 e 7,d.lgs. 286/98, lamentando l'omessa traduzione del decreto di espulsione posto alla base dell'ordine del Questore; 2.1.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. in relazione all'art. 14 comma ter e quaterd.l.vo 286/98x, lamentando che tra gli atti depositati dal Pubblico ministero non è presente l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023, circostanza questa che non consente alcuna verifica in punto di legittimità del provvedimento fondante l'ordine del Questore che si assume violato. Evidenzia il ricorrente che il Giudice non avrebbe potuto superare tale mancanza ritenendo integrato il diverso reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lgs. 286/1998, eccependo la mancanza di motivazione; 2.1.3. la nullità per violazione dell'art. 14, comma 5- bis e 5 -ter, d.lgs. 286/1998 dell'ordine del Questore del 2 novembre 2023, invocandone la disapplicazione, con la assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste ed, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 25, comma 2, e 27 Cost. Deduce il ricorrente che nel decreto di citazione di cui alla sentenza impugnata la pubblica accusa, qualà prove documentali indica l'ordine di allontanamento del Questore di Roma del 2 novembre 2023 ed il decreto del Prefetto di Milano del 22 febbraio 2025, l'ordine del Questore di Roma del 13 ottobre 2023 e l'ordine del Questore di Milano del 22 febbraio 2025. Evidenzia il ricorrente che l'ordine del Questore del 2 novembre 2023 è stato emesso dopo che la Questura di Roma aveva disposto il trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] e che il Giudice di Pace non aveva, con provvedimento del 13 ottobre 2023, convalidato il provvedimento per violazione dell'art. 14, comma 5, primo periodo, d.lgs. 286/1998, essendo l'[OSCURATO:PERSONA] stato trattenuto per un periodo superiore a 135 giorni e rivestendo la qualifica di inespellibile di fatto, rilevata dalla Corte di cassazione sin dal 2015. Lamenta il 2ricorrente la illegittimità della pluralità di decreti di espulsione, degli ordini di trattenimento presso CPR, degli ordini di allontanamento del Questore / non potendone seguire altri dopo il secondo decreto di espulsione a)f e dovendosi procedere alla esecuzione. Rammenta il ricorrente che in diritto, sin dal 2006, con la sentenza n. 580/2006, la Corte di cassazione ha sancito l'illegittimità del secondo ordine di allontanamento dovendosi disporre in ogni caso l'accompagnamento coattivo ex art. 14, comma 5- ter, ultima parte. Deduce il ricorrente che, in tal senso, anche il delitto previsto dal comma successivo non poteva essere contestato allo straniero inottemperante all'espulsione disposta dopo la violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, citando la sentenza Sez. 1 n. 6291/2022 ed invocando la rivisitazione dell'orientamento stante la riforma delle sanzioni pecuniarie di cui al d.lgs. 150/2022 che incide anche sulla norma di cui all'art. 660 cod. proc. pen. Sollecita il ricorrente la emissione di ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza della eccezione di costituzionalità dell'attuale normativa di cui agli artt. 14/ commai 5-ter e 5-quater, cl.lgs. 286/98 in riferimento all'art. 660 cod. proc. pen. per contrasto con il secondo comma dell'art. 25, con l'art. 27 e con l'art. 2 Cost. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1,1ett. e),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,comm 5-bis e ter d.lgs. 286/1998 e la violazione dell'art. 606 1comma 1,1ett. b),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,commà 5 bis e ter,c1.1gs. 286/98. Lamenta il ricorrente che l'ordine di allontanamento del Questore di Roma datato 2 novembre 2023 ed adottato non a conclusione di un periodo di trattenimento, è stato emesso dopo che il Giudice di pace non aveva convalidato il trattenimento, con conseguente motivazione contraddittoria e illogica. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all'art. 14,commà 5-bis e ter,d.lgs. 286/1998. Deduce il ricorrente che l'[OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato agli oneri di allegazione e prova, non potendosi imputare allo stesso la mancata esecuzione dell'ordine di espulsione che nemmeno lo Stato è riuscito ad eseguire. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. L'inammissibilità la si rinviene per la genericità delle sue deduzioni, inidonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata, ineccepibilmente fondata su elementi fattuali accertati e ricondotti alla esatta qualificazione giuridica. 2.1. Quanto al primo motivo relativo alla omessa traduzione del decreto di espulsione del 2015 formulata per la prima volta in sede di legittimità, rileva il Collegio che» il verbale di notifica 22 febbraio 2015 del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e di esecuzione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricomprende anche la traduzione dell'atto (v. in calce al verbale di notifica del 22 febbraio 2015). 2.1.1. L'omesso deposito tra gli atti del Pubblico ministero dell'ordine del Questore del 13 ottobre 2023 non assume rilievo atteso che il fatto oggetto del capo di imputazione di cui alla sentenza impugnata così è descritto: "perché senza giustificato motivo non ottemperava all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma del 2 novembre 2023". È, dunque, il decreto del Questore di Roma del 2 novembre 2023, presente in atti, ad ordinare all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica e non l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023. La circostanza, poi, che il decreto di espulsione del Prefetto di Milano emesso in data 22 febbraio 2015 ordinasse all'[OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'Italia entro sette giorni dalla notifica dell'atto e che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni dalla notifica dell'atto emesso dal Questore di Roma in data 13 ottobre 2023 notificato in data 13 ottobre 2023 trattenendosi senza giustificato motivo, non rileva al fine della decisione assunta nella sentenza impugnata. Peraltro, il decreto del Prefetto di Milano del 22 febbraio 2015, emesso perché [OSCURATO:PERSONA] considerato persona pericolosa, non risulta impugnato; così come non risulta impugnato l'ordine del Questore del 13 ottobre 2023. 2.1.2. Il presupposto fattuale dell'ordinanza violata non risiede nell'ordine del Questore del 13 ottobre 2023, come dedotto dalla difesa. E se, dunque, come sopra motivato, è il decreto del Questore di Roma del 2 novembre 2023, presente in atti, ad ordinare all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica, nessun rilievo assume l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente di non avere il Giudice di Pace convalidato il trattenimento emesso dal Questore in data 11 ottobre 2023. 2.1.3. Ne deriva che, l'inammissibilità del motivo per ragioni sopra esposte, non consente la disapplicazione sollecitata dalla difesa. 2.1.4. Quanto, infine, alla istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 25 comma 2 e 27 Cost., la questione di 4illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, essendo stata affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 359 del 2010 e nell'ordinanza 215 del 2011. 2.2. Parimenti inammissibile il secondo motivo che deduce ancora sull'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma in data 2 novembre 2023. La circostanza che tale provvedimento non sia stato adottato a conclusione di un periodo di trattenimento, non è, infatti, ostativa alla emissione, come nella fattispecie, di altro decreto di espulsione seguito per l'esecuzione da altro ordine del Questore di allontanamento. 2.3. Inammissibile è, infine, il terzo motivo, aspecifico e generico. 2.3.1. Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice d'appello ha bene applicato norme sostanziali o processuali espressamente sanzionate e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità. Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è la sentenza. La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1, cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456). 2.3.2. La sentenza impugnata motiva adeguatamente anche sulla documentazione prodotta dalla difesa per provare lo stato di indigenza (pag. 3 della sentenza impugnata), considerato che il Giudice di Pace motiva sul punto, dopo aver scritto: "Non riuscendo l'amministrazione a dare esecuzione ai propri provvedimenti ablativi, e avendo ripetutamente fruito l'imputato della concessione del termine di sette giorni per lasciare il territorio dello Stato Italiano, non milita alcun giustificato motivo in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] per aver violato il provvedimento di allontanamento per cui è processo, e non può desumersene lo stato di indigenza sulla scorta delle risultanze istruttorie disponibili". 2.3.3. Il ricorrente non ha allegato fatti nuovi rispetto a quelli dedotti dinanzi al Giudice di Pace. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 5 P.Q.M
Decreto Cassazione n. 13897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris