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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46585/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] RICC1; a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen, accertato in Palermo il 19 settembre 2019, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui in maniera generica, si censura il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un richiamo ai criteri di graduazione della pena cui all'art 133 cod. pen.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] RICC1; a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen, accertato in Palermo il 19 settembre 2019, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui in maniera generica, si censura il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un richiamo ai criteri di graduazione della pena cui all'art 133 cod. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e ensore [OSCURATO:PERSONA]
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