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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 21556/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza appellata, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a MASTROIANNI Biagio ad anni tre, mesi nove e giorni venticinque di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MASTROIANNI Biagio deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sul minimo edittale previsto.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. .

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis .

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza appellata, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a MASTROIANNI Biagio ad anni tre, mesi nove e giorni venticinque di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MASTROIANNI Biagio deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sul minimo edittale previsto. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris