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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36922/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18020/2021) proposto da: Ministero dell’ECONOMIA e delle FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49C10 A044H), VENTURI Aldo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46E03 F035E), FADDA Gavino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T02 A379U), RAMAZZOTTI Emanuele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C23 E625U), GAMBELLI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43R24 E975X), FRILLICI Pietro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C18 D108O), SPIONE Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47S14 G261B) e D’AIDONE Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A02 C351J), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale negli indirizzi PEC dei difensori; -controricorrenti - Equa riparazione – Giudizio amministrativo perento – Detrazione del periodo successivo R.G.N. 18020/21 C.C.16/11/2022 avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 176/2021, pubblicato il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 18 giugno 2012, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo presupposto, incardinato davanti al TAR Lazio ed avente ad oggetto l’impugnativa avverso i provvedimenti del Ministero della Difesa di reiezione delle loro domande di premio di previdenza quali Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, giudizio instaurato con ricorso depositato il 18 ottobre 2000 e definito con decreto di perenzione n. 11650/2014, pubblicato il 16 giugno 2014. 2.– Con decreto depositato il 10 maggio 2016, la Corte territoriale adita dichiarava improponibile il ricorso, stante la mancata presentazione, nel giudizio innanzi al TAR, dell’istanza di prelievo ex art. 54 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008. 3.–Avverso il decreto della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso in cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza n. 2668/2020, depositata il 5 febbraio 2020, stante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 112/2008 (Corte cost. n. 34 del 6 marzo 2019), nella parte in cui non riconosceva il diritto all’equa riparazione nel processo amministrativo in mancanza di un’istanza di prelievo, accoglieva il ricorso e rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia. 4.– Con ricorso depositato in data 8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio e chiedevano il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto, pari a ben 14 anni. 5.–La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva la domanda di liquidazione dell’indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 5.500,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Al riguardo, la Corte distrettuale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo non consentiva di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte, in quanto altrimenti si sarebbe dato rilievo ad una circostanza sopravvenuta rispetto al superamento della durata ragionevole prevista dalla legge; b) che, pertanto, era del tutto irrilevante la modalità attraverso la quale il giudizio presupposto era stato definito; c) che il giudizio amministrativo di specie aveva avuto una durata di circa 14 anni, dal ricorso introduttivo del 18 ottobre 2000 al decreto di perenzione del 16 giugno 2014, a fronte di una durata ragionevole di 3 anni, superando, quindi, di circa 11 anni il termine ragionevole; d ) che, considerata la natura del procedimento presupposto, l’attività svolta dalla parte e l’esito del giudizio, doveva essere liquidata, a titolo di danno non patrimoniale – nella misura di euro 500,00 annui – la somma complessiva di euro 5.500,00. 6.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, degli artt. 81 e 82 del c.p.a. (di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010) e dell’art. 1 delle norme transitorie (di cui all’allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010), per avere la Corte d’appello incluso, nel conteggio relativo alla durata irragionevole del processo presupposto, intrapreso davanti al giudice amministrativo, a fronte della definizione con decreto di perenzione del 16 giugno 2014, anche il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, ossia successivo al 16 settembre 2010.

A tale scopo, l’istante evidenzia che, per effetto dell’entrata in vigore del c.p.a., i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni controricorrenti) erano onerati di riproporre l’istanza di fissazione dell’udienza (entro 180 giorni dall’entrata in vigore), in assenza della quale il TAR avrebbe dovuto dichiarare – come poi, in effetti, è stato – la perenzione del ricorso.

Sempre ai sensi delle norme indicate, i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni controricorrenti) avrebbero potuto proporre, entro il termine di ulteriori 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto di perenzione, un’istanza con cui avrebbero potuto dichiarare di avere ancora interesse alla trattazione della causa, chiedendo, perciò, la revoca del decreto di perenzione.

Senonché, osserva la difesa erariale che,nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni resistenti) non avevano, né presentato l’istanza di fissazione dell’udienza, né, una volta avuta notizia del decreto di perenzione adottato, avevano manifestato il loro interesse al proseguimento della causa nei termini prescritti, con la conseguenza che doveva ritenersi che, almeno per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.p.a., sarebbe stato tangibile il disinteresse dei ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni resistenti) alla coltivazione del ricorso, non potendo, quindi, essi aver risentito alcun pregiudizio dalla protrazione del processo oltre tale data. 1.1.–La doglianza è infondata.

Infatti, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo.

D’altronde, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’entrata in vigore dalla legge n. 208/2015 (ossia prima del 1° gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89/2001, come introdotto dalla stessa legge n. 208/2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13538 del 29/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16413 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 32992 del 13/12/2019).

Sicché, nel caso di specie, l’innovativa presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio non poteva essere applicata retroattivamente, posto che il ricorso volto ad ottenere la liquidazione dell’indennizzo per durata non ragionevole è stato depositato il 18 giugno 2012.

E in ragione di tale applicazione correttamente non è stato scomputato dalla durata del processo amministrativo presupposto il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010.

Non può, allora, darsi rilievo alla dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo per ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10336 del 01/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015).

In altri termini, prima dell’entrata in vigore dell’evocata novella, non poteva ritenersi che il disinteresse alla prosecuzione del processo amministrativo, all’esito dichiarato estinto o perento, fosse in sé emblematico della carenza di un pregiudizio, nella sfera giuridica ed economica della parte, per la sua irragionevole durata, salvo che non fosse emersa, in concreto, l’insussistenza di un qualsivoglia apprezzabile nocumento correlato all’iter procedimentale. 2.– Conseguentemente il decreto impugnato deve essere confermato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18020/2021) proposto da: Ministero dell’ECONOMIA e delle FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49C10 A044H), VENTURI Aldo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46E03 F035E), FADDA Gavino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T02 A379U), RAMAZZOTTI Emanuele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C23 E625U), GAMBELLI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43R24 E975X), FRILLICI Pietro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C18 D108O), SPIONE Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47S14 G261B) e D’AIDONE Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A02 C351J), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale negli indirizzi PEC dei difensori; -controricorrenti - Equa riparazione – Giudizio amministrativo perento – Detrazione del periodo successivo R.G.N. 18020/21 C.C.16/11/2022 avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 176/2021, pubblicato il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 18 giugno 2012, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo presupposto, incardinato davanti al TAR Lazio ed avente ad oggetto l’impugnativa avverso i provvedimenti del Ministero della Difesa di reiezione delle loro domande di premio di previdenza quali Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, giudizio instaurato con ricorso depositato il 18 ottobre 2000 e definito con decreto di perenzione n. 11650/2014, pubblicato il 16 giugno 2014. 2.– Con decreto depositato il 10 maggio 2016, la Corte territoriale adita dichiarava improponibile il ricorso, stante la mancata presentazione, nel giudizio innanzi al TAR, dell’istanza di prelievo ex art. 54 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008. 3.–Avverso il decreto della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso in cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 2668/2020, depositata il 5 febbraio 2020, stante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 112/2008 (Corte cost. n. 34 del 6 marzo 2019), nella parte in cui non riconosceva il diritto all’equa riparazione nel processo amministrativo in mancanza di un’istanza di prelievo, accoglieva il ricorso e rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia. 4.– Con ricorso depositato in data 8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio e chiedevano il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto, pari a ben 14 anni. 5.–La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva la domanda di liquidazione dell’indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 5.500,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Al riguardo, la Corte distrettuale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo non consentiva di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte, in quanto altrimenti si sarebbe dato rilievo ad una circostanza sopravvenuta rispetto al superamento della durata ragionevole prevista dalla legge; b) che, pertanto, era del tutto irrilevante la modalità attraverso la quale il giudizio presupposto era stato definito; c) che il giudizio amministrativo di specie aveva avuto una durata di circa 14 anni, dal ricorso introduttivo del 18 ottobre 2000 al decreto di perenzione del 16 giugno 2014, a fronte di una durata ragionevole di 3 anni, superando, quindi, di circa 11 anni il termine ragionevole; d ) che, considerata la natura del procedimento presupposto, l’attività svolta dalla parte e l’esito del giudizio, doveva essere liquidata, a titolo di danno non patrimoniale – nella misura di euro 500,00 annui – la somma complessiva di euro 5.500,00. 6.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, degli artt. 81 e 82 del c.p.a. (di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010) e dell’art. 1 delle norme transitorie (di cui all’allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010), per avere la Corte d’appello incluso, nel conteggio relativo alla durata irragionevole del processo presupposto, intrapreso davanti al giudice amministrativo, a fronte della definizione con decreto di perenzione del 16 giugno 2014, anche il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, ossia successivo al 16 settembre 2010. A tale scopo, l’istante evidenzia che, per effetto dell’entrata in vigore del c.p.a., i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni controricorrenti) erano onerati di riproporre l’istanza di fissazione dell’udienza (entro 180 giorni dall’entrata in vigore), in assenza della quale il TAR avrebbe dovuto dichiarare – come poi, in effetti, è stato – la perenzione del ricorso. Sempre ai sensi delle norme indicate, i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni controricorrenti) avrebbero potuto proporre, entro il termine di ulteriori 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto di perenzione, un’istanza con cui avrebbero potuto dichiarare di avere ancora interesse alla trattazione della causa, chiedendo, perciò, la revoca del decreto di perenzione. Senonché, osserva la difesa erariale che,nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni resistenti) non avevano, né presentato l’istanza di fissazione dell’udienza, né, una volta avuta notizia del decreto di perenzione adottato, avevano manifestato il loro interesse al proseguimento della causa nei termini prescritti, con la conseguenza che doveva ritenersi che, almeno per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.p.a., sarebbe stato tangibile il disinteresse dei ricorrenti nel giudizio amministrativo (odierni resistenti) alla coltivazione del ricorso, non potendo, quindi, essi aver risentito alcun pregiudizio dalla protrazione del processo oltre tale data. 1.1.–La doglianza è infondata. Infatti, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo. D’altronde, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’entrata in vigore dalla legge n. 208/2015 (ossia prima del 1° gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89/2001, come introdotto dalla stessa legge n. 208/2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13538 del 29/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16413 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 32992 del 13/12/2019). Sicché, nel caso di specie, l’innovativa presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio non poteva essere applicata retroattivamente, posto che il ricorso volto ad ottenere la liquidazione dell’indennizzo per durata non ragionevole è stato depositato il 18 giugno 2012. E in ragione di tale applicazione correttamente non è stato scomputato dalla durata del processo amministrativo presupposto il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010. Non può, allora, darsi rilievo alla dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo per ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10336 del 01/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015). In altri termini, prima dell’entrata in vigore dell’evocata novella, non poteva ritenersi che il disinteresse alla prosecuzione del processo amministrativo, all’esito dichiarato estinto o perento, fosse in sé emblematico della carenza di un pregiudizio, nella sfera giuridica ed economica della parte, per la sua irragionevole durata, salvo che non fosse emersa, in concreto, l’insussistenza di un qualsivoglia apprezzabile nocumento correlato all’iter procedimentale. 2.– Conseguentemente il decreto impugnato deve essere confermato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquida
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