CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 32469/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 febbraio 2019 il detenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto reclamo avverso il rigetto della richiesta di acquisto di un fumetto per adulti. Con decreto depositato il 10 dicembre 2020 il magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava l'inammissibilità del reclamo perché relativo ad interesse legittimo. In data 15 dicembre 2020 il detenuto proponeva reclamo, che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento depositato il 26 aprile 2021, dichiarava inammissibile, trattandosi di atto impugnabile solo con ricorso per cassazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza ove il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto trattarsi di reclamo ai sensi dell'art. 35 ord. pen., anziché di reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. In particolare, il reclamo aveva dedotto l'illegittimità del divieto dell'acquisto di riviste non comprese nell'elenco di cui al modello 72. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento adottata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ord. pen. non è impugnabile, salvo che il magistrato di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 35 ord. pen. laddove invece si trattava di reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. Nel qual caso, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è impugnabile solo con ricorso per cassazione. Esattamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, che la parte ha proposto per ottenere un provvedimento sul merito.Va dunque dichiara l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d