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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17352/2024

Testo disponibile della fonte

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A sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec del difensore.

Controricorrente avverso il decreto n. 3142/2022 della Corte di appello di Napoli , depositat o il 23.

12. 2022.

Udita la relazione della causa svoltadal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5.

4. 2024.

Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto del 25.

9. 2022 la Corte d’Appello di Napoli , in persona del consigliere delegato , decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del R.G.

N. 4168/2023.2001 in relazione ad un giudizio di risarcimento di danni da lei iniziato dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 e definito con sentenza del 25.

9. 2022, liquidò in favore della esponente la somma di euro 1.333,

34. Proposta opposizione da parte del Ministero della Giustizia, la Corte di appello in composizione collegiale, con decreto n. 3142 del 2 3 .

12. 2022 la rigettò , rilevando, per quanto qui ancora interessa, che la domanda di equo indennizzo non era inammissibile, come dedotto dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, per omesso esperimento dei rimedi interni, con particolare riferimento alla mancata presentazione della istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., tenuto conto che il giudizio presupposto era stato legittimamente introdotto con il rito ordinario e quindi deciso in udienza , su iniziativa del giudice, a seguito di discussione orale, sicché il menzionato rimedio preventivo risultava nella specie applicato.

Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 20.

2. 2023, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] hanotificato controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, assumendo l’erroneità del capo della decisione impugnata per avere ritenuto osservata tale disposizione sulla base della mera circostanza che il giudice aveva deciso la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nonostante la parte non avesse mai avanzato istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma della disposizione citata.

Il mezzo è fondato.

Va premesso che nel caso di specie, come precisato dalla Corte di appello, trova applicazione l’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777 lett. b), legge n. 208 del 2015 , che dichiara la domanda di equo indennizzo inammissibile se il soggetto che la propone non ha esperito i rimedi preventivi alla irragionevole durata del processo di cui alprecedente art. 1 ter.

Dalla disposizione transitoria posta dallo stesso comma, lett. m), che ha R.G.

N. 4168/2023.aggiunto il comma 2 bis all’art. 6 della legge n. 89 del 2001, discende infatti che la citata disposizione si applica ai processi la cui durata,alla data del 31.

10. 2016, non eccedeva i termini di ragionevole durata previsti dalla legge , situazione riscontrabile nel caso di specie, essendo stato il giudizio presupposto introdotto nel 2014.

Ora, ai sensi delrichiamato art. 1 ter, comma 1, legge Pinto, costituisce rimedio preventivo la proposizione dell’istanza di decisione aseguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., da presentarsi almeno sei mesi prima che siano trascorsii termini di ragionevole durata di cui al successivo art. 2, comma 2 bis.

Parte controricorrente denuncia tale previsione normativa di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, assumendo che essa pregiudica i l diritto di difesa e conseguentemente il diritto a conseguire un equo indennizzo dallo Stato per irragionevole durata del processo.

L’eccezione svolta dal ricorrente, che ha carattere logicamente preliminare all’esame del merito del ricorso, è manifestamente infondata.

La questione è stata già affrontata e decisa dal la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del23.

6. 2020, che si è pronunciata sulla conformità ai principi della CEDU della disposizione che prevede l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo alla irragionevole durata del processo.

In particolare, la Corte costituzionale, con la citata decisione, ha evidenziato che tale istanza, che si risolve in una richiesta al giudice di applicare un modello accelerato per addivenire alla decisione della causa, integra un rimedio specifico ed effettivo e non formale, per evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga.

La norma appare in linea con l’indicazione della giurisprudenza europea, che ritiene i rimedi preventivi non solo ammissibili ma “ addirittura preferibili … eventualmente in combinazione con quelli indennitari ” .

E’ stato così affermato che, per quanto il mutamento dello schema decisorio non dipenda direttamente dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione discrezionale del giudice di darvi o meno seguito, la sanzione di inammissibilità prevista dall’art.

R.G.

N. 4168/2023.1, comma 2, legge Pinto per la mancata presentazione di tale istanza non è né irragionevole né sproporzionata, in osservanza dell’onere di diligenza presupposto dal comma 1 del precedente art. 1-ter.

Acclarata l’assenza di dubbi di legittimità costituzionale della disposizione de qua (nello stesso senso: Cass. n. 16801 del 2023), il ricorso è fondato, risultando pacifico dalla esposizione die fatti contenuta nella decisione impugnata che la parte che ha agito per l’equa riparazione per irragionevole durata del processo non aveva avanzato, nel giudizio presupposto, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

La Corte di appello ha ritenuto tale omissione superabile perla ragione che il giudice della causa aveva comunque disposto,d i sua iniziativa , la trattazione orale e quindi deciso la causa all’udienza allo scopo fissata, senza quindi fissare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Questa conclusione non merita di essere condivisa.

Intanto perché il giudizio di equivalenza tra le due situazioni e quindi di irrilevanza della omissione è inficiato dalla stessa vicenda processuale esposta dal decreto impugnato, da cui risulta che la fissazione dell’udienza per la trattazione orale è stata disposta dal giudice non al termine della istruttoria, ma all’udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, così cagionando, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, un ulteriore ritardo nella definizione del giudizio.

Si osserva inoltre che la norma di legge richiamata prevede che l’istanza di trattazione orale debba essere avanzata “ almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis“.

Ne discende che, al momento della fissazione dell’udienza di discussione da parte del giudice, la mancata osservanza dell’adempimento ad opera della parte si era già consumata.

Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che la ricorrente non aveva esperito, nel giudizio presupposto, il rimedio preventivo di cui si è discusso, la causa è decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001.

R.G.

N. 4168/2023.Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condanna la predetta parte al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.915,00 per il giudizio di merito ed in euro 2.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec del difensore. Controricorrente avverso il decreto n. 3142/2022 della Corte di appello di Napoli , depositat o il 23. 12. 2022. Udita la relazione della causa svoltadal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto del 25. 9. 2022 la Corte d’Appello di Napoli , in persona del consigliere delegato , decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del R.G. N. 4168/2023.2001 in relazione ad un giudizio di risarcimento di danni da lei iniziato dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 e definito con sentenza del 25. 9. 2022, liquidò in favore della esponente la somma di euro 1.333, 34. Proposta opposizione da parte del Ministero della Giustizia, la Corte di appello in composizione collegiale, con decreto n. 3142 del 2 3 . 12. 2022 la rigettò , rilevando, per quanto qui ancora interessa, che la domanda di equo indennizzo non era inammissibile, come dedotto dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, per omesso esperimento dei rimedi interni, con particolare riferimento alla mancata presentazione della istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., tenuto conto che il giudizio presupposto era stato legittimamente introdotto con il rito ordinario e quindi deciso in udienza , su iniziativa del giudice, a seguito di discussione orale, sicché il menzionato rimedio preventivo risultava nella specie applicato. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 20. 2. 2023, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] hanotificato controricorso. Parte controricorrente ha depositato memoria. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, assumendo l’erroneità del capo della decisione impugnata per avere ritenuto osservata tale disposizione sulla base della mera circostanza che il giudice aveva deciso la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nonostante la parte non avesse mai avanzato istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma della disposizione citata. Il mezzo è fondato. Va premesso che nel caso di specie, come precisato dalla Corte di appello, trova applicazione l’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777 lett. b), legge n. 208 del 2015 , che dichiara la domanda di equo indennizzo inammissibile se il soggetto che la propone non ha esperito i rimedi preventivi alla irragionevole durata del processo di cui alprecedente art. 1 ter. Dalla disposizione transitoria posta dallo stesso comma, lett. m), che ha R.G. N. 4168/2023.aggiunto il comma 2 bis all’art. 6 della legge n. 89 del 2001, discende infatti che la citata disposizione si applica ai processi la cui durata,alla data del 31. 10. 2016, non eccedeva i termini di ragionevole durata previsti dalla legge , situazione riscontrabile nel caso di specie, essendo stato il giudizio presupposto introdotto nel 2014. Ora, ai sensi delrichiamato art. 1 ter, comma 1, legge Pinto, costituisce rimedio preventivo la proposizione dell’istanza di decisione aseguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., da presentarsi almeno sei mesi prima che siano trascorsii termini di ragionevole durata di cui al successivo art. 2, comma 2 bis. Parte controricorrente denuncia tale previsione normativa di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, assumendo che essa pregiudica i l diritto di difesa e conseguentemente il diritto a conseguire un equo indennizzo dallo Stato per irragionevole durata del processo. L’eccezione svolta dal ricorrente, che ha carattere logicamente preliminare all’esame del merito del ricorso, è manifestamente infondata. La questione è stata già affrontata e decisa dal la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del23. 6. 2020, che si è pronunciata sulla conformità ai principi della CEDU della disposizione che prevede l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo alla irragionevole durata del processo. In particolare, la Corte costituzionale, con la citata decisione, ha evidenziato che tale istanza, che si risolve in una richiesta al giudice di applicare un modello accelerato per addivenire alla decisione della causa, integra un rimedio specifico ed effettivo e non formale, per evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga. La norma appare in linea con l’indicazione della giurisprudenza europea, che ritiene i rimedi preventivi non solo ammissibili ma “ addirittura preferibili … eventualmente in combinazione con quelli indennitari ” . E’ stato così affermato che, per quanto il mutamento dello schema decisorio non dipenda direttamente dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione discrezionale del giudice di darvi o meno seguito, la sanzione di inammissibilità prevista dall’art. R.G. N. 4168/2023.1, comma 2, legge Pinto per la mancata presentazione di tale istanza non è né irragionevole né sproporzionata, in osservanza dell’onere di diligenza presupposto dal comma 1 del precedente art. 1-ter. Acclarata l’assenza di dubbi di legittimità costituzionale della disposizione de qua (nello stesso senso: Cass. n. 16801 del 2023), il ricorso è fondato, risultando pacifico dalla esposizione die fatti contenuta nella decisione impugnata che la parte che ha agito per l’equa riparazione per irragionevole durata del processo non aveva avanzato, nel giudizio presupposto, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.. La Corte di appello ha ritenuto tale omissione superabile perla ragione che il giudice della causa aveva comunque disposto,d i sua iniziativa , la trattazione orale e quindi deciso la causa all’udienza allo scopo fissata, senza quindi fissare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Questa conclusione non merita di essere condivisa. Intanto perché il giudizio di equivalenza tra le due situazioni e quindi di irrilevanza della omissione è inficiato dalla stessa vicenda processuale esposta dal decreto impugnato, da cui risulta che la fissazione dell’udienza per la trattazione orale è stata disposta dal giudice non al termine della istruttoria, ma all’udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, così cagionando, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, un ulteriore ritardo nella definizione del giudizio. Si osserva inoltre che la norma di legge richiamata prevede che l’istanza di trattazione orale debba essere avanzata “ almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis“. Ne discende che, al momento della fissazione dell’udienza di discussione da parte del giudice, la mancata osservanza dell’adempimento ad opera della parte si era già consumata. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che la ricorrente non aveva esperito, nel giudizio presupposto, il rimedio preventivo di cui si è discusso, la causa è decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001. R.G. N. 4168/2023.Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condanna la predetta parte al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.915,00 per il giudizio di merito ed in euro 2.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a d
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