CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnatp, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [di Senese nel senso della manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie di cui ai capi B) e C) (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione a "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), E) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale) e H) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale), nonché la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'ufficio direttivo delle persone giuridiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E) e di [OSCURATO:PERSONA] per il capo H). L'appello del P.M. censurava il mancato accoglimento della domanda cautelare in relazione ai capo A) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più bancarotte), D) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., F) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a [OSCURATO:PERSONA]), G) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), I) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), J) (tutti: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e K) (tutti: autoriciclaggio). Con l'ordinanza del del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, ha applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] (anche) in relazione ai capi D), F), G) e I), rigettando nel resto, previo riconoscimento della sussistenza della gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi D) ed F) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi G) e I). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione al rigetto dell'appello cautelare nella parte relativa alla gravità indiziaria a carico degli indagati in ordine al reato associativo sub A). Alla luce delle diverse decisioni dei giudici cautelari, può affermarsi che Edi e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito due società, successivamente fallite a amministrate di fatto dal padre Maurizio, allo scopo di consentire a quest'ultimo di operare nel settore dell'organizzazione di eventi, nonostante fosse stato dichiarato fallito e avesse accumulato un ingente debito nei confronti dei creditori e dell'erario. Nel realizzare tale proposito gli indagati hanno commesso sei reati di bancarotta fraudolenta, avendo replicato per ciascuna delle due società fallite il medesimo schema che prevedeva la distrazione delle poste attive (capi E e H), la tenuta fraudolenta delle scritture (capi D e G), la sistematica omissione del pagamento dei debiti, anche di natura tributaria (capo F e I). L'ordinanza impugnata non ha motivato sulle ragioni per cui ha affermato che l'accordo tra gli indagati fosse diretto esclusivamente alla distrazione di somme delle società di famiglia, a fronte dei quattro reati (due per società) di bancarotta fraudolenta documentale e per operazioni dolose, né sulle ragioni per cui non ha ritenuto che l'accordo tra gli indagati fosse diretto a consentire a Maurizio senese di proseguire l'esecuzione della propria attività imprenditoriale, in esecuzione di uno schema in cui la famiglia Senese si era già assicurata il quarto contenitore societario da utilizzare per i propri fini illeciti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ancora fallita, per la quale, a seguito delle misure interdittive applicate a Edi e [OSCURATO:PERSONA] è stata nominata amministratrice di diritto la propria madre). Gli indagati si sono associati in modo stabile al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di continuare a esercitare un'attività imprenditoriale, che, in virtù del fallimento della propria ditta individuale, non poteva più svolgere. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria che conclude per la manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento.2. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo sub A), rilevando, in primo luogo, la mancata finalizzazione a una serie indeterminata di delitti. Dagli elementi raccolti, osserva il giudice dell'appello cautelare, non emerge l'esistenza di un preordinato disegno criminoso diretto alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, quanto piuttosto un preordinato e limitato accordo diretto alla commissione di ben specificati reati diretti alla distrazione dei beni delle società poi fallite, sicché i vari delitti contestati agli indagati nel presente processo sono stati realizzati nell'occasione della gestione complessiva del gruppo societario facente capo alla famiglia Senese, senza che da ciò emerga un indeterminato programma criminoso diretto alla realizzazione di indeterminate fattispecie di reato. 3. Le doglianze articolate dal ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato. Lo stesso ricorso individua lo scopo delle condotte degli indagati nella volontà di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di operare nel settore dell'organizzazione di eventi, nonostante fosse stato dichiarato fallito e avesse accumulato un ingente debito; del resto, la sequenza dei fatti di bancarotta delineata dalle varie imputazioni provvisorie prende le mosse da due contestazioni - ai capi B) e C) - relative alle bancarotte concernenti la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] e tali contestazioni riguardano solo il titolare, senza chiamare in alcun modo in causa gli altri due indagati. La costituzione e la mala gestio delle altre due società (e i relativi fatti di bancarotta) sulle quali insiste il ricorso sono collegate, dai giudici cautelari, al fallimento della ditta individuale e lo stesso ricorrente non richiama un scopo illecito, quanto la prosecuzione dell'attività da parte di [OSCURATO:PERSONA], al quale era inibita proprio per il fallimento delle sue società. Il ragionamento dell'ordinanza impugnata, dunque, è imperniato sulla considerazione che la vicenda si basa su un accordo finalizzato alla commissione di ben specifici reati diretti alla distrazione dei beni delle società poi fallite, ossia sulla gestione complessiva del gruppo societario facente capo alla famiglia Senese, non emergendo, tuttavia, un indeterminato programma criminoso diretto alla realizzazione di un numero indeterminato di fattispecie di reato. Nei termini indicati, il giudice del riesame ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). Il ricorso espunge dal proprio ragionamento il primo fallimento (ossia quello della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]), concentrando l'operatività della prospettata associazione a delinquere nella realizzazione dei fatti di bancarotta relativi ai fallimenti delle società in cui erano coinvolti Edi e [OSCURATO:PERSONA], sicché non dà conto degli elementi in base in base ai quali inferire che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla relazione di un numero indeterminato di bancarotte e non già di plurimi fatti di bancarotta accomunati, per un verso, dalla finalità di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di continuare a operare nonostante il fallimento della propria ditta individuale per il tramite dei propri figli e, per altro verso, dalla "centralità" indubbiamente rivestita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, il ricorso non si confronta con le argomentazioni del giudice del riesame relative alle esigenze cautelari individuabili con riguardo ai singoli fatti di bancarotta, esigenze riconosciute per [OSCURATO:PERSONA], ma escluse per i figli. Con riferimento al primo, indicato quale deus ex machina di tutte le operazioni, il Tribunale del riesame ritiene sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli ascrittigli, sulla base del rilievo che, di fatto, dopo il fallimento della ditta, egli aveva continuato a gestire le società di cui erano legali rappresentanti i figli, ponendo in essere ripetutamente condotte distrattive, il che connotata di particolare concretezza e attualità il periculum libertatis. Le argomentazioni dell'ordinanza impugnata danno conto, da un lato, della centralità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], relegando i figli al rango di strumenti attuativi dell'attività criminosa del primo e, dall'altro, di un pericolo di recidiva collegato, in buona sostanza, a detto ruolo. Tali rilievi, all'evidenza, contrastano la tesi accusatoria circa la gravità indiziaria relativa al capo A), attribuendo al solo [OSCURATO:PERSONA] - e non all'operatività del prospettato sodalizio criminoso - l'attivismo di cui le vicende delle società intestate ai congiunti coindagati si sono