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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24958/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE MILITARE di APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare Francesco UFILUGELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nel ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare di appello, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma in data 9 dicembre 2020, ha affermato la responsabilità penale di Ermanno MAZZEI, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, per il delitto di ritenzione pluriaggravata di oggetti di armamento militare (artt. 164, 166, 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil . pace, 61, primo comma, n. 9, cod. pen.), condannandolo, con la diminuente per il rito abbreviato e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di quattro mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge.

1.1. Il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero militare, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto Ermanno MAZZEI ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato, giungendo alla affermazione della responsabilità penale in considerazione della non controversa sussistenza del fatto materiale di detenzione di cinquanta cartucce costituenti munizionamento militare, rinvenute all'interno della scrivania del militare all'epoca assegnato alla Stazione carabinieri di Roma - Garbatella, ravvisando altresì la sussistenza dell'elemento psicologico, alla luce della evidente appartenenza delle munizioni all'armamento militare e alla assenza di qualsivoglia legittima giustificazione, in considerazione della ritenuta inverosimiglianza della versione difensiva, contrastata dalle prove acquisite, circa il casuale rinvenimento dell'armamento e dalla prospettata intenzione di porlo sotto sequestro.

Quanto all'elemento materiale, i giudici di appello, in sintonia con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, ritenevano sussistente la condotta di ritenzione dell'armamento militare caratterizzata dalla accertata piena disponibilità delle munizioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] MAZZEI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento alle norme incriminatrici, per essere stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato, pur mancando la prova che il munizionamento sia stato fornito dall'amministrazione al militare e che, cioè, si tratti della dotazione personale allo stesso attribuita, mentre non è stata in alcun modo accertata la provenienza delle munizioni che non sono, infatti, oggetti di armamento forniti in dotazione all'imputato.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il reato di cui all'art. 166 cod. pen. mil . pace presuppone una traditio con obbligo di restituzione e quindi deve avere ad oggetto beni che sono suscettibili di affidamento al singolo militare (Sez. 1, n. 39709 del 15/03/2016, Tempesta, Rv. 267944); - la violazione di legge, in riferimento alle norme incriminatrici, per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, pur mancando la prova della coscienza e volontà di ritenere la cosa nella propria sfera di disponibilità, tanto è vero che le munizioni non sono mai uscite dalla struttura militare.

Del resto, l'imputato aveva ricevuto il munizionamento da un commilitone ed era intenzionato a porlo sotto sequestro per riferirne il ritrovamento all'autorità giudiziaria; - la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancanza della motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità, in considerazione della particolare tenuità dell'offesa, - la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo stato valorizzato il comportamento collaborativo ed essendosi fatto riferimento a un insussistente ingente quantitativo di munizionamento sequestrato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la configurabilità del reato di ritenzione di cose militari previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace, non è esclusa dalla mancata dimostrazione della sottrazione alle [OSCURATO:PERSONA] italiane dei beni oggetto della condotta, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non si identifica nel patrimonio, ma nell'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare, inteso come complesso di attività preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa del territorio nazionale» (Sez. 1, n. 37297 del 08/07/2015, Cozzolino, Rv. 264691), sicché ogni questione sulla provenienza delle munizioni risulta priva di qualsiasi rilevanza, come pure non rilevano le modalità attraverso le quali l'imputato è venuto in possesso dell'armamento.

Ciò che rileva, infatti, è unicamente che il ricorrente ha trattenuto presso di sé l'armamento militare di proprietà dell'amministrazione.

2.2. Risulta, d'altra parte, non controverso che si tratta di munizionamento militare, specificamente destinato all'armamento da guerra, che risulta prodotto con la specifica destinazione dell'utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri cui appartiene l'imputato, sicché, come aveva già stabilito il giudice di primo grado, la condotta materiale risulta integrata ove si consideri che le munizioni erano nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente che le custodiva nel cassetto della propria scrivania.

È, del resto, priva di rilevanza la circostanza che le munizioni, così custodite e occultate, non siano state portate al di fuori del perimetro militare, in quanto la condotta è caratterizzata dalla ritenzione dell'armamento e non dallo spoglio, dalla sottrazione o dal trasferimento dell'armamento militare in un luogo privato.

Risultano, quindi, generiche e assertive le argomentazioni difensive che contestano la disponibilità dei beni che sono risultati custoditi all'interno del cassetto della scrivania di servizio assegnata al militare il quale, d'altra parte, non aveva riferito della detenzione a chicchessia e, tantomeno, al proprio comandante.

2.3. È stata, del resto, logicamente affermata la inverosimiglianza della versione difensiva: i giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere alcuna smentita dal ricorso, che l'imputato non ha fornito alcuna indicazione sul collega che gli avrebbe consegnato le munizioni, così palesando l'assoluta incredibilità delle proprie dichiarazioni finalizzate unicamente a rendere una tardiva, quanto fallace, giustificazione del proprio comportamento.

3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.

3.1. È manifestamente infondata la deduzione relativa alla mancanza della motivazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, in realtà, la sentenza impugnata si occupa di tale questione alle pagg. 34 e 35, ponendo in evidenza il quantitativo delle munizioni indebitamente ritenute e la condotta non collaborativa posta in essere dall'imputato che ha da subito fornito una versione giudicata inverosimile.3.2.

Sono, del pari, manifestamente infondate e comunque generiche le censure relative alla determinazione della pena, sia perché risulta insussistente la denunciata )2( violazione di legge, sia perché il giudice di secondo grado ha fatto riferimento ai parametri legali e ne ha dato specifica illustrazione nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso è assertivo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE MILITARE di APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare Francesco UFILUGELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nel ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare di appello, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma in data 9 dicembre 2020, ha affermato la responsabilità penale di Ermanno MAZZEI, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, per il delitto di ritenzione pluriaggravata di oggetti di armamento militare (artt. 164, 166, 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil . pace, 61, primo comma, n. 9, cod. pen.), condannandolo, con la diminuente per il rito abbreviato e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di quattro mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge. 1.1. Il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero militare, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto Ermanno MAZZEI ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato, giungendo alla affermazione della responsabilità penale in considerazione della non controversa sussistenza del fatto materiale di detenzione di cinquanta cartucce costituenti munizionamento militare, rinvenute all'interno della scrivania del militare all'epoca assegnato alla Stazione carabinieri di Roma - Garbatella, ravvisando altresì la sussistenza dell'elemento psicologico, alla luce della evidente appartenenza delle munizioni all'armamento militare e alla assenza di qualsivoglia legittima giustificazione, in considerazione della ritenuta inverosimiglianza della versione difensiva, contrastata dalle prove acquisite, circa il casuale rinvenimento dell'armamento e dalla prospettata intenzione di porlo sotto sequestro. Quanto all'elemento materiale, i giudici di appello, in sintonia con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, ritenevano sussistente la condotta di ritenzione dell'armamento militare caratterizzata dalla accertata piena disponibilità delle munizioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] MAZZEI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento alle norme incriminatrici, per essere stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato, pur mancando la prova che il munizionamento sia stato fornito dall'amministrazione al militare e che, cioè, si tratti della dotazione personale allo stesso attribuita, mentre non è stata in alcun modo accertata la provenienza delle munizioni che non sono, infatti, oggetti di armamento forniti in dotazione all'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il reato di cui all'art. 166 cod. pen. mil . pace presuppone una traditio con obbligo di restituzione e quindi deve avere ad oggetto beni che sono suscettibili di affidamento al singolo militare (Sez. 1, n. 39709 del 15/03/2016, Tempesta, Rv. 267944); - la violazione di legge, in riferimento alle norme incriminatrici, per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, pur mancando la prova della coscienza e volontà di ritenere la cosa nella propria sfera di disponibilità, tanto è vero che le munizioni non sono mai uscite dalla struttura militare. Del resto, l'imputato aveva ricevuto il munizionamento da un commilitone ed era intenzionato a porlo sotto sequestro per riferirne il ritrovamento all'autorità giudiziaria; - la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancanza della motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità, in considerazione della particolare tenuità dell'offesa, - la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo stato valorizzato il comportamento collaborativo ed essendosi fatto riferimento a un insussistente ingente quantitativo di munizionamento sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la configurabilità del reato di ritenzione di cose militari previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace, non è esclusa dalla mancata dimostrazione della sottrazione alle [OSCURATO:PERSONA] italiane dei beni oggetto della condotta, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non si identifica nel patrimonio, ma nell'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare, inteso come complesso di attività preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa del territorio nazionale» (Sez. 1, n. 37297 del 08/07/2015, Cozzolino, Rv. 264691), sicché ogni questione sulla provenienza delle munizioni risulta priva di qualsiasi rilevanza, come pure non rilevano le modalità attraverso le quali l'imputato è venuto in possesso dell'armamento. Ciò che rileva, infatti, è unicamente che il ricorrente ha trattenuto presso di sé l'armamento militare di proprietà dell'amministrazione. 2.2. Risulta, d'altra parte, non controverso che si tratta di munizionamento militare, specificamente destinato all'armamento da guerra, che risulta prodotto con la specifica destinazione dell'utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri cui appartiene l'imputato, sicché, come aveva già stabilito il giudice di primo grado, la condotta materiale risulta integrata ove si consideri che le munizioni erano nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente che le custodiva nel cassetto della propria scrivania. È, del resto, priva di rilevanza la circostanza che le munizioni, così custodite e occultate, non siano state portate al di fuori del perimetro militare, in quanto la condotta è caratterizzata dalla ritenzione dell'armamento e non dallo spoglio, dalla sottrazione o dal trasferimento dell'armamento militare in un luogo privato. Risultano, quindi, generiche e assertive le argomentazioni difensive che contestano la disponibilità dei beni che sono risultati custoditi all'interno del cassetto della scrivania di servizio assegnata al militare il quale, d'altra parte, non aveva riferito della detenzione a chicchessia e, tantomeno, al proprio comandante. 2.3. È stata, del resto, logicamente affermata la inverosimiglianza della versione difensiva: i giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere alcuna smentita dal ricorso, che l'imputato non ha fornito alcuna indicazione sul collega che gli avrebbe consegnato le munizioni, così palesando l'assoluta incredibilità delle proprie dichiarazioni finalizzate unicamente a rendere una tardiva, quanto fallace, giustificazione del proprio comportamento. 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. 3.1. È manifestamente infondata la deduzione relativa alla mancanza della motivazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, in realtà, la sentenza impugnata si occupa di tale questione alle pagg. 34 e 35, ponendo in evidenza il quantitativo delle munizioni indebitamente ritenute e la condotta non collaborativa posta in essere dall'imputato che ha da subito fornito una versione giudicata inverosimile.3.2. Sono, del pari, manifestamente infondate e comunque generiche le censure relative alla determinazione della pena, sia perché risulta insussistente la denunciata )2( violazione di legge, sia perché il giudice di secondo grado ha fatto riferimento ai parametri legali e ne ha dato specifica illustrazione nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso è assertivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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