CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da brio Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10/02/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Lucca, che aveva condannato Pasquale brio per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di titolare della ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o occultava la documentazione contabile inerente agli anni d'imposta 2012 e 2013 così da impedire la analitica ricostruzione del reddito imponibile e del volume d'affari. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, si limita alla mera riproposizione dei medesimi argomenti giuridici coltivati nel ricorso in appello, senza critica specificità, nonostante questi siano stati correttamente esaminati con puntuale motivazione nel giudizio di secondo grado. Ed infatti la Corte territoriale, non discostandosi dalle argomentazioni del primo giudice, confermava il diniego delle circostanze suddette non riscontrando alcun elemento positivo da porre ad oggetto di un giudizio di segno contrario alla pronuncia di primo grado; evidenziava, inoltre, come a carico dell'imputato siano presenti precedenti penali, a riprova della mancanza di deterrenza della sanzione penale. Tale motivazione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 4136 5 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell' imputato»). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )». Con la motivazione della sentenza il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a dedurre la presunta valenza assorbente della condotta post crimen patratum. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.