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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03721/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. uditi i difensori : l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 28/3/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 416bis cod.pen., per aver fatto parte dell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo alla famiglia Graziano di Quindici, con condotta contestata a partire dall'anno 2005 e ritenuta perdurante sino al 28.3.2011, data della sentenza di primo grado.

1.1. Il primo giudice (GUP Napoli) aveva ritenuto il Graziano responsabile anche degli ulteriori reati a lui ascritti (nel complesso, dei capi 1, 3, 4 e 5) ravvisando il vincolo della continuazione tra gli stessi, previa esclusione dell'aggravante mafiosa in relazione ai capi 3, 4 e 5, pronunciando condanna alla pena di anni 16 di reclusione; il Graziano veniva invece assolto già dal GUP rispetto all'addebito di cui al capo

2. Per il [OSCURATO:PERSONA], invece, il GUP affermava la penale responsabilità rispetto al reato ascritto, quello associativo di cui al capo 1.

1.2. Con una prima sentenza d'appello del 27 novembre 2012, la Corte di appello di Napoli, aveva parzialmente riformato detta sentenza GUP del 28 marzo 2011, su appello degli imputati e del P.M. e, ritenuto per il Graziano il vincolo della continuazione tra il reato sub 1 (art. 416 bis cod. pen.) e il medesimo già giudicato con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 1 febbraio 2006, irrevocabile, aveva rideterminato la pena inflitta al medesimo [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni dieci di reclusione; aveva invece assolto il predetto Graziano (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e Dalia °lindo Francesco, estranei al presente giudizio) dai reati ascritti ai capi 3), 4) e 5) perché il fatto non sussiste; quanto al [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva confermato le relative statuizioni.

Con la conseguenza che, per entrambi gli attuali ricorrenti, residua il solo addebito associativo.

1.3. Avverso la prima sentenza di appello appena richiamata è stata proposto ricorso per Cassazione da parte degli attuali imputati e la Suprema Corte, con pronuncia n. 43289\2013 del 8.10.2013, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

La pronuncia di annullamento ha ravvisato "... la fondatezza del gravame degli imputati, ... in relazione, tra l'altro, ad un vistoso travisamento in cui sono incorsi i giudici di merito.

Invero, nel procedimento penale conclusosi, in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Avellino 20 luglio 2004 ed, in appello, con la sentenza 1 febbraio 2006 -irrevocabile l'11 luglio 2007- a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era, tra l'altro, contestato al capo A): il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, per aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso agendo, in particolare, GRAZIANO Adriano (odierno ricorrente) ed Arturo GRAZIANO quali promotori, organizzatori e dirigenti, contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale perseguiti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, in Quindici e nelle zone limitrofe, reato accertato negli anni 2000-2001 con condotte tuttora perduranti.

Tuttavia risulta agli atti che, in quel processo, una volta assolto il [OSCURATO:PERSONA] (in primo e secondo grado) dal reato associativo, per [OSCURATO:PERSONA] "la qualità di promotore organizzatore o dirigente" è stata esclusa dal Tribunale di Avellino e la Corte di appello, nella decisione divenuta irrevocabile, ha confermato tale statuizione, rigettando l'impugnazione sul punto del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale.

Orbene, contrariamente a tale dato processuale, la motivazione della gravata sentenza muove proprio la sua giustificazione (pagg. 5 e seguenti) dalla ritenuta inoppugnabile constatazione ("pro ventate habetur") che [OSCURATO:PERSONA] "sia stato riconosciuto promotore organizzatore e dirigente di un'associazione di stampo camorristico facente capo alla famiglia Graziano sino al 20 luglio 2004".

Sulla base di tale erronea asserzione la Corte di appello ha pertanto valorizzato i fatti e le emergenze processuali successivi leggendoli ed interpretandoli in funzione della decisiva circostanza che il ruolo apicale, in allora a-4tri attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], si sia protratto, nonostante il periodo di detenzione, "dal 2005, con condotta perdurante".

E' stata così ravvisata la ricorrenza di un travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato avendo il giudice di merito utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, costruendo su di esso le successive sue argomentazioni che hanno ovviamente riguardato non solo il Graziano ma anche il cognato [OSCURATO:PERSONA] e le dinamiche del loro reciproco relazionarsi.

E dunque, esclusa, per il passato, la qualità apicale del Graziano, era compito della Corte di appello ricostruire gli sviluppi e la storia del gruppo associativo, a partire dall'anno 2005, con riferimento, ricorrendone le condizioni, al diverso "ruolo di partecipe".

Tale ricostruzione doveva spiegare in modo adeguato e aderente alle emergenze processuali:- in che termini l'entità associativa si fosse costituita, a partire dall'anno 2005; - da quali persone e con quali ruoli essa fosse tenuta in vita e fatta operare; - come si fossero protratti gli apporti associativi dei componenti, pur nello stato detentivo del Graziano; - quali fossero le finalità programmate e, in tale quadro dinamico, la sussistenza dei vincoli dati dalla "affetto societatis" in un contesto di attività illecite in cui i singoli componenti si avvalevano, senza soluzioni di continuità, delle risorse dell'organizzazione camorristica, con la coscienza e volontà degli autori di farne parte e di contribuire utilmente al suo mantenimento".

Tutto ciò, invero, non risultava dalle giustificazioni prospettate dai giudici di merito i quali, in tali punti, non avevano dato risposta alle deduzioni specifiche degli appellanti che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, avevano decisamente contestato la sussistenza, dopo la frantumazione dell'originario clan Graziano, di un nuovo clan diretto e coordinato con funzione di capo dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione dell'ex poliziotto e cognato [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, la gravata sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale, "nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato vizio di motivazione, considerate le invalidità del percorso argomentativo dianzi precisate".

1.4. La Corte d'appello partenopea, con la sentenza emessa in sede di rinvio in data 14.12.2020 e ora impugnata, ha confermato per l'appellante Graziano la sussistenza dell'addebito ascritto al capo 1 nonché il ravvisato vincolo della continuazione tra detto reato associativo e quello analogo già giudicato con la già citata sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1.2.2006, irrevocabile dal 11.7.2007, rideterminando la pena allo stesso inflitta in quella complessiva di anni 14; mentre, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la sentenza del primo grado.

2. Propongono ora separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori, deducendo i motivi che possono partitamente riassumersi nei termini seguenti.2.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte di appello sottratta al compito devoluto dalla Corte di Cassazione di verificare l'esistenza di indizi gravi e precisi attraverso fatti concludenti e senza automatismi probatori per dimostrare l'affectio societatis e l'appartenenza al gruppo nel periodo in contestazione; invece la Corte territoriale ha violato i criteri legali di valutazione della prova, travisandola per come risulta dal testo impugnato: non si è colta la portata destrutturante, rispetto alla configurabilità del sodalizio, delle assoluzioni di cinque presunti componenti decretata dalla sentenza n. 5156\2010 della Corte d'Appello di Napoli; non si è valutata l'efficacia impeditiva, rispetto alla partecipazione al sodalizio, della detenzione in regime di 41bis OP del ricorrente; si è ignorato che in tutte le intercettazioni registrate in carcere emerge la volontà del medesimo di allontanarsi dall'associazione e che nulla sorregge l'attribuzione al ricorrente della capacità partecipare e di rifondare il gruppo dopo il 2005, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], peraltro inattendibile, ha potuto riferire solamente di fatti antecedenti al suo arresto, avvenuto nel febbraio 2007; priva di significato è la conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], come le intercettazioni dei discorsi di [OSCURATO:PERSONA], contenenti solo aspirazioni e vaneggiamenti; inidonee sono pure le considerazioni fondate sulle conversazioni del Dannato; evidenti sono i dissidi con il coimputato, il cognato [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, difetta la dimostrazione della prosecuzione dell'attività associativa da parte del ricorrente. - violazione di legge con riferimento agli articoli 521, 522, 597 e 627 cod.proc.pen., avendo la Corte d'appello sostanzialmente ritenuto l'associazione di causa come una propaggine di altra giudicata in precedente giudizio, senza tenere conto della carenza degli elementi strutturali, della diversità sostanziale soggettiva e oggettiva, nonché della impossibilità materiale di costituzione e prosecuzione; peraltro, si tratta di un addebito del tutto nuovo rispetto alla contestazione che, posta a raffronto con il fatto giudicato, si pone in rapporto di diversità e eterogeneità, foriero di nullità assoluta; violazione del divieto della reformatio in peius, essendosi aumenta la pena, con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di continuazione, in seguito ad impugnazione del solo imputato.

2.2. Il [OSCURATO:PERSONA] deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della associazione per delinquere di stampo mafioso nel periodo in contestazione e comunque della condotta di partecipazione del ricorrente a simile associazione.

Il giudizio penale che attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al sodalizio di causa sino al luglio 2004 si è concluso con l'assoluzione del medesimo e con l'esclusione del ruolo apicale in capo al coimputato.

Dunque, le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA], relative ad epoca antecedente, e cioè sino al 2002, sono coperte dal giudicato assolutorio; quelle che si riferiscono ad epoca successiva, sono inattendibili, perché quel dichiarante è stato arrestato nel febbraio 2007.

I controlli del ricorrente sul territorio campano avvenuti tra il 2007 e il 2008 sono privi di valenza accusatoria, essendo riconducibili a fatti estranei al sodalizio.

Il gruppo camorristico ipotizzato è inverosimile, perché sarebbe ridotto a sole 3 persone: difettano contatti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti con l'odierno coimputato erano cattivi.

Imprecisato risulta il presunto ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, non sorretto da adeguate risultanze. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche nonché al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro.

3. Su richiesta difensiva si è proceduto alla trattazione orale del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Graziano è fondato solo in relazione alla determinazione della pena, risultando inammissibile per il resto.

1.1. Del tutto inammissibile, invece, è quello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

I profili di inammissibilità, per entrambi i ricorrenti, derivano sia dalla genericità dei motivi, sia dall'essere gli stessi incentrati su aspetti della ricostruzione del fatto, non consentiti in queta sede.

Quanto alla genericità, la stessa risiede nel fatto che vengono riproposti argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua generictà, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspec:ificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Comunque, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, non sono consentiti quei motivi che tendono ad ottenere dalla Corte di cassazione una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Invece, i motivi sulla responsabilità proposti da entrambi i ricorrenti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

2. Nel caso in esame, il giudice d'appello, in puntuale osservanza delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di annullamento con rinvio, ha dettagliatamente ricostruito il quadro accusatorio, ineccepibilmente osservando che la prova della responsabilità del Graziano, anche rispetto a-I ruolo apicale, emerge da una pluralità di convergenti elementi che possono riassumersi nei termini seguenti.

In primo luogo (pag. 8 e segg.) sono state evidenziate le risultanze giudiziarie, oramai definitive, in forza delle quali risultano accertate l'esistenza nel territorio di Quindici del clan Graziano (al cui interno milita anche l'attuale ricorrente), la storica contrapposizione con il clan Cava, le infiltrazioni camorristiche nella vita politica locale e le frequenti pressioni esercitate sul tessuto economico, in particolare mediante le estorsioni ai danni di imprese.

Definitivo, come detto risulta l'accertamento della qualità di associato, in capo al [OSCURATO:PERSONA], sino al 2004.

Dopo la scarcerazione del ricorrente in data 27.7.2007, la prosecuzione delle indagini giudiziarie sul clan in questione confluiva nell'informativa dei carabinieri di Avellino del 29 maggio 2008, avente ad oggetto la ricostruzione dei nuovi assetti criminali in considerazione dello stato detentivo dei capi storici del clan Graziano.

In particolare, emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso che [OSCURATO:PERSONA] detto Felicione dal maggio 2008 aveva iniziato a collaborare con la giustizia (scelta poi fatta anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA]), si erano resi irreperibili, sino alla nuova cattura (del primo) avvenuta il 26.7.2008.

Le risultanze di indagine evidenziavano la ricorrenza di un vuoto di potere nel clan Graziano e l'ascesa al ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato da molteplici elementi; il clan Graziano viene ricostruito a partire dalla fine degli anni '90 quando era guidato da Antonio e dai suoi cugini Luigi e Arturo, articolandosi praticamente in tre gruppi relativamente autonomi nella gestione degli affari illeciti ma uniti nella lotta contro i Cava; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già più volte ritenuto attendibile in accertamenti giudiziali divenuti definitivi, evidenziava il ruolo guida e la capacità organizzativa in capo al [OSCURATO:PERSONA] nonché il forte e risalente legame tra quest'ultimo e il genero [OSCURATO:PERSONA], ex poliziotto, marito della sorella Rosaria che, per conto del primo, durante la carcerazione di questi, si era adoperato per mantenere e rafforzare il gruppo, coinvolgendo anche numerosi soggetti quali il [OSCURATO:PERSONA], aspetto confermato pure da specific:a intercettazione (cfr. pag. 14).

Altra conversazione intercettata confermava il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e il Manzi detto Ciccarone.

Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni utili alla ricostruzione della vita del gruppo criminale pure nel periodo successivo alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando di aver fatto parte del gruppo camorristico che faceva capo al fratello Felice e che dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] si era messo a disposizione di quest'ultimo.

Sussistono poi molteplici riscontri, rispetto alle accuse formulate dai collaboratori di giustizia, sulla base delle risultanze delle captazioni ambientali effettuate nell'ottobre del 2007 all'interno della villa bunker di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva in maniera chiara che [OSCURATO:PERSONA], presente al colloquio, assicurava al ricorrente la propria totale disponibilità in occasione di possibili scontri tra gruppi, così evidentemente riconoscendone il ruolo autorevole e verticistico.

Particolare valenza accusatoria è poi ravvisata nelle risultanze della captazione del colloquio avvenuto nel maggio 2008 presso la casa circondariale di Cuneo tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e la sorella Rosaria, moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; dai colloqui emergeva l'allarme suscitato all'interno del clan dal pentimento del cugino•Felice nonché dagli sviluppi delle indagini effettuate dai Carabinieri a carico di [OSCURATO:PERSONA], fondate su captazioni e immagini di sistemi di videosorveglianza: il detenuto invitava la sorella Rosaria a dire al fratello [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi dal territorio e di rendersi irreperibile per sottrarsi all'arresto ritenuto imminente, salva la possibilità di fingere di iniziare anch'egli a collaborare con la giustizia, addossando proprio ad Antonio tutte le responsabilità; in tal modo si sarebbe preservata la capacità operativa e di vertice dell'imputato, essenziale per mantenere vitale l'organizzazione.

In tale colloquio veniva coinvolto anche il [OSCURATO:PERSONA] affinché si adoperasse per spiegare ad [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti da tenere, pure in relazione a finti pentimenti.

All'esito di tale colloquio in carcere le conversazioni captate proseguivano all'interno della vettura BMW (di [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato la moglie al colloquio con il fratello, traendosi così ulteriori elementi di conforto della tesi accusatoria, poi ulteriormente integrati dalle risultanze della successiva riunione tra i predetti, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, presso la villa bunker di famiglia, frettolosamente organizzata proprio per dare attuazioni alle indicazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA].

Elementi probatori tutti convergenti anche rispetto all'attribuito ruolo apicale, reso palese dalle aspettative e dai riguardi riservati alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha anche ribadito il motivato giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia, evidenziando altresì come il [OSCURATO:PERSONA] sia rimasto in libertà sino agli inizi del 2007, potendo così parlare (dall'inizio della collaborazione nel maggio 2008) di fatti vissuti direttamente, come pure di circostanze apprese anche in carcere, tramite i colloqui con i familiari e con altri detenuti.

Analogamente, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in un momento di gran lunga successivo alla scarcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA], ha riferito di fatti personalmente vissuti e percepiti, come gli incontri con il prevenuto nella villa bunker finalizzati a mettersi a disposizione (cosa che è logica solo in relazione ad un capo, non certo rispetto ad un gregario).

La disamina dettagliata di altro colloquio captato nel settembre 2006 presso la casa circondariale di Cuneo tra [OSCURATO:PERSONA], la sorella Rosaria e il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la presenza di propositi vendicativi di ciuest'ultimo per la morte del padre e la speranza da lui riposta rispetto al cognato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla organizzazione del clan (cfr. pag. 18).

Pienamente logica e adeguata è la spiegazione (cfr. pag. 19) del significato di una locuzione che poteva far dubitare della fermezza dei propositi criminali del [OSCURATO:PERSONA]; infatti, l'inquadramento della locuzione nel contesto rende evidente come lo scopo di [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di non indurre (o lasciar indurre) il fratello ad azioni sconsiderate e pericolose, visto c:he, una volta libero, avrebbe costituito il riferimento del clan (appunto, il vertice operativo in libertà).

L'attesa per la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento della sua leadership e le aspettative del gruppo per il contributo che quest'ultimo poteva offrire vengono pure logicamente tratti dall'interpretazione di ulteriori conversazioni, risalenti al periodo compreso tra il settembre e il novembre 2004 presso la casa circondariale di Terni, da altri colloqui dell'agosto 2005 (cfr. pagg. 20 e 21), dalle intercettazioni captate sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] del luglio - settembre 2007 (logicamente lette come esplicative del ruolo apicale riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA]).

Nello stesso-senso convergono le visite del Damato nella - villa bunker dell'imputato (pag. 23), le conversazioni captate all'interno della villa predetta tra l'ottobre e il novembre 2007 (pagg. 23 e 24), la captazione del 23.2.2008 sull'auto del [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relative alle attività estorsive del clan e al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] per conto di Adriano, la conversazione tra Adriano e la sorella Rosaria del 11.2.2008 (cfr. pagg. 26 e segg.,, logicamente interpretata come esplicativa di un temporaneo contrasto tra i due giudicabili, determinato dall'avidità del [OSCURATO:PERSONA] e dal suo tentativo di ricavarsi spazi di autonomia nella gestione di alcune estorsioni -cfr. pag. 28).

In definitiva, la disamina complessiva e non parcellizzata degli elementi accusatori ha permesso alla Corte territoriale di ricostruire adeguatamente ruolo, contributo e durata dell'attività associativa del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 32 e segg.), ivi compreso il ruolo apicale reso palese dalle aspettative e dalle conseguenze della scarcerazione del luglio 2007; mentre, quanto al contributo offerto alla compagine, le condotte sub iudice costituiscono evidente prosecuzione dell'attività definitivamente accertata sino a tutto il 2004 (cfr. pagg. 34- 38).

Dunque, tutti gli aspetti predetti rendono manifesta l'infondatezza delle deduzioni difensive, atteso che le assoluzioni di cinque presunti componenti del clan Graziano (di cui alla sentenza n. 5156\2010 della Corte d'Appello di Napoli) non è certamente idonea a contrastare le plurime risultanze relative alla perdurante operatività del clan; come pure l'applicazione del regime di 41bis OP al ricorrente, se in costanza di esso ne ha impedito le dirette comunicazioni, non ha comportato risoluzioni del legame, come dimostrato dai fatti successivi alla scarcerazione; nè le intercettazioni registrate in carcere evidenziano alcuna chiara volontà del medesimo di allontanarsi dall'associazione, vista proprio l'opposta direzione presa dall'imputato in parola all'indomani della scarcerazione.

Inoltre, sia gli argomenti relativi alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di riferire su fatti successivi al suo arresto, sia l'interpretazione del significato della conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] o dei discorsi di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono aspetti ampiamente valutati dai giudici del merito, con argomenti logici ed effettivi; al pari del tema delle conversazioni che coinvolgono il Damato o di quello dei dissidi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], pure oggetto di approfondite disamine.

2.1. Né la qualifica della associazione di causa quale propaggine di altra giudicata in precedente giudizio, integra addebito del tutto nuovo rispetto alla contestazione.

Invero, il perdurare della presenza nel territorio del clan Graziano, nella sua articolata composizione e pur attraverso le fibrillazioni imposte dagli arresti di esponenti anche di vertice e dai successivi necessari adattamenti negli equilibri di potere, è univocamente affermata dai collaboratori di giustizia e riscontrata dai plurimi elementi predetti.

Del resto, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di reati associativi, non comporta soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa nemmeno: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416).

Si è affermato in particolare che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa del tutto "svincolata" dalla precedente, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione: situazioni, queste ultime, del tutto inesistenti nella fattispecie.

Anzi, tutte le risultanze sopra richiamate convergono univocamente rispetto all'assunto del perdurare e permanere del medesimo clan, seppure con i necessari avvicendamenti nei ruoli direttivi e partecipativi imposti dagli arresti di numerosi componenti.

E, come già affermato da questa Corte (cfr., Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, Rv. 258750 - 01), al fine di escludere la medesinnezza di un determinato gruppo, non rilevano eventuali mutamenti delle alleanze e delle dinamiche interne, dell'oggetto del programma criminoso, oppure modifiche delle modalità di partecipazione (ruoli e attività) e del numero dei componenti (cfr. Sez. 2, n. 8697 del 18 gennaio 2005).

Dunque, l'addebito ascritto rientra nel perimetro della contestazione; invero, il fatto che il periodo di condotta associativa oggetto di contestazione costituisse una finestra temporale di un più ampio patto associativo emerge con nitidezza dalla c.d. contestazione materiale e dalla acquisizione, già dalla fase istruttoria, dei precedenti giudiziari, relativi anche al prevenuto, relativi alla vita del clan Graziano; e dunque il incorrente, attraverso l'iter del processo è comunque stato posto nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della contestazione materiale.

Insegna infatti la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Rv. 280654 - 01) che anche l'eventuale accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata, non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione -riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato- purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie drfese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile.

Nella specie, già la sentenza di primo grado ha valorizzato la tipologia di apporto attribuita al ricorrente, come univocamente emergente dagli atti posti a disposizione dell'imputato ben prima che lo stesso optasse per il giudizio abbreviato (cfr. pag. 35 e seg. della sentenza impugnata).

3. Quanto poi alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la prova della responsabilità è adeguatamente fondata sulla base degli elementi valorizzati dal primo giudice (cfr. pagg. 57-64 della relativa sentenza) e poi condivisi dalla Corte territoriale in sede di rinvio (cfr. pag. 37 e segg.).

Da tali argomenti emerge che il [OSCURATO:PERSONA], ex poliziotto e marito di [OSCURATO:PERSONA], pur assolto dal reato associativo nella citata sentenza del 20 luglio 2004 del Tribunale di Avellino, risulta inequivocamente appartenente al clan Graziano dal 2005 in poi.

In tal senso n 8 -convergono le chiare- dichiarazioni rilasciate dal c:ollaboratore di- giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si è ripetutamente prestato a fare da scorta armata del cognato [OSCURATO:PERSONA] e, approfittando della qualità di poliziotto, si sentiva libero di portare indosso armi senza incorrere in controlli sgraditi; per tale ragione si era potuto recare in maniera indisturbata anche in Francia per acquistare armi e munizioni che poi aveva consegnato al gruppo di Felicione e di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, a causa dell'omicidio del padre (attribuito ad appartenenti del clan rivale dei Cava), girava sempre armato e manifestava intenzioni di vendetta; pure attestata è la commissione di attività estorsive per contribuire al sostentamento dei cognati detenuti, circostanza affermata dal predetto collaboratore e riscontrata dal contenuto della conversazione intercettata in data 11 febbraio 2008 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] , nel corso della quale si coglie che il Graziano rimprovera la sorella Rosaria per il fatto che il marito poneva in essere autonome iniziative estorsive senza renderne conto al gruppo.

Logica è la spiegazione di tale fatto come di una fisiologica evenienza interna al clan che, lungi dal dimostrarne la disgregazione, né attesta invece la vitalità pur in presenza di inevitabili contrasti interni, anche derivanti dai vuoti di potere determinati dalla carcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la partecipazione del ricorrente alla riunione di emergenza in data 12 maggio 2009 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], successiva al colloquio avvenuto in carcere con [OSCURATO:PERSONA], attesta l'intraneità al gruppo del Mazzocc:hi, ulteriormente riscontrata dai rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] detto Ciccarone.

Assai significativa è anche considerata, al fine del riscontro della indubbia affiliazione del prevenuto, la conversazione captata in data 1 settembre 2006 nella Casa circondariale di Cuneo ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] (oramai condannato all'ergastolo) il quale discuteva con il [OSCURATO:PERSONA] e con la sorella Rosaria delle vicende riguardanti la struttura dell'associazione criminosa, con particolare riguardo alla cattura avvenuta nel 2002 di [OSCURATO:PERSONA] e alla uccisione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, nel corso della quale quest'ultimo viene istruito sulle conseguenze derivanti dalla definitività della sua scelta criminale.

Ulteriore riscontro al fatto della partecipazione è costituito dai numerosi controlli di polizia ai quali è stato sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di riferimento del clan, rispetto al quale la deduzione difensiva inerente alla ragione di tali presenze (assistenza alla madre invalida), non ha trovato riscontro adeguato.

In definitiva, tutte le odierne contestazioni difensive del [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondate essendo state valorizzate le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA] relative ad epoca successiva al 2004 (sino a quel momento, infatti, sono coperte dal giudicato assolutorio), trattandosi di vicende che il collaboratore ha potuto percepire direttamente, dal momento che quel dichiarante è stato arrestato nel febbraio 2007.

Adeguatamente contrastate, come detto, sono poi le deduzioni in ordine al numero dei componenti la compagine associativa (assai articolata), come pure gli argomenti relativi ai contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti con l'odierno coimputato (cfr. pag. 30).

Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], invece, nitida è la descrizione operata dal collaboratore detto Felicione, riscontrata come sopra evidenziato.4.

E dunque, le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Del resto, per quanto attiene alla portata dei riscontri tratti dalle captazioni, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558-01), l'interpretazione del significato di un'intercettazione è compito del giudice del merito, e in sede di legittimità è possibile prospettarne un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Massime precedenti conformi: N. 38915 del 2007 Rv. 237994 - 01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190 - 01, N. 7465 del 2013 Rv. 259516 -

01. E, nella specie, la diversa interpretazione in più occasioni prospettata dalla difesa mai si fonda su dati evidenti, incontestabili o decisivi, affidandosi a letture soggettive e disancorate dal contesto o dalla valutazione non parcellizzata.

E tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

5. Quanto alla natura armata dell'associazione, la sussistenza della predetta aggravante risulta evidentemente fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 14 e seg.) oltre che dalle captazioni poste a fondamento dell'ipotesi di accusa, ulteriormente supportate dal rilievo che la predetta aggravante era già stata riconosciuta nelle sentenze che hanno acclarato l'esistenza del clan Graziano, comprese quelle più recenti relative al procedimento numero 32186\2004 RGNR di cui il presente giudizio costituisce il seguito.

6. Quanto al tema delle attenuanti generiche, la mancata concessione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (cfr. pag. 41 e seg.) che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, litv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

7. Quanto alla pena, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] la stessa risulta già contenuta nel minimo edittale; al riguardo deve considerarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c:od. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596).

8. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, come accennato, in relazione al Graziano, per il quale si rileva, come eccepito dalla difesa, la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice del rinvio.

Invero, il prevenuto era stato condannato dal primo giudice alla pena di anni 16 di reclusione (p.b. anni 12, aumentata per la recidiva aggravata ad anni 20, aumentata per la continuazione con gli ulteriori reati in quella sede ritenuti ad anni 24, ridotta per il rito alla misura predetta).

Il primo giudice d'appello, dopo aver assolto il Graziano dai reati satellite (sub 3, 4 e 5 della contestazione), ha ridotto la pena finale ad anni 10 di reclusione partendo, per il capo 1, dalla medesima pena base del primo grado (anni 12) ed operando un solo aumento (di anni 3) a titolo di continuazione (ravvisata in quella sede) con l'analogo fatto\reato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 1.2.2006 (irrevocabile dal 11.7.2007); aumento comprensivo di recidiva e altre aggravanti a effetto speciale, "...già valutate e applicate nel procedimento riunito".

E la pena complessiva di anni 15 era poi ridotta a 10 per il rito.

Con il primo ricorso per cassazione, proposto solo dalle difese, non sono stati proposti motivi relativi al trattamento sanzionatorio riservato al Graziano; ma, per effetto del richiamato annullamento, disposto con la sentenza n. 43289\13 di questa Corte, il giudice di rinvio è stato comunque investito dell'onere di rideterminarlo, essendo stata la relativa statuizione travolta dall'annullamento dell'affermazione di penale responsabilità.

Il giudice di rinvio, nell'adempiere a tale incombente, ha però violato, come detto, il divieto di reformatio in peius; invero, partendo dalla medesima pena base di anni 12 di reclusione, ha operato un primo aumento per la recidiva giungendo ad anni 16, una riduzione per il rito sino ad anni 10 e mesi 8 di reclusione nonché un successivo aumento per la continuazione sino ad anni

14. Dunque, risultano essere stati operati, rispetto alla pena base, sia un aumento di anni 2 a titolo di recidiva, sia un aumento di 3 anni e 4 mesi per la continuazione.

E dunque, se deve considerarsi legittimo (cfr., SAI, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547- 01), in caso di applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato, che soltanto nei confronti di questi ultimi (siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave) deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (come avvenuto nella fattispecie), non di meno deve rilevarsi che , secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652 - 01), il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.

II I Nello stesso senso, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dalla quale si desume che il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e, qualora la sentenza d'appello (come è nella fattispecie) non sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo tanto alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, quanto a quelle della sentenza di secondo grado che, seppure annullata per motivi non meramente processuali, ha comunque determinato il consolidamento della posizione sostanziale relativa al trattamento sanzionatorio.

Trattamento che, si ripete, non aveva formato oggetto di specifica censura né da parte dell'imputato, né da parte della pubblica accusa.

Ciò posto, pure in considerazione dell'assenza di gravami difensivi del Graziano sulla entità della pena, può procedere direttamente il Collegio, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen., a rideterminare il trattamento sanzionatorio, apparendo superfluo il rinvio; invero, ferma restando la pena base di anni 12 di reclusione, mai modificata nei vari giudizi di merito e neppure contestata dalla difesa, il complessivo aumento per la recidiva e per la continuazione non può eccedere i 3 anni di reclusione indicati dal primo giudice d'appello (anch'essi mai specificamente contestati) , con la conseguenza che si perviene alla pena di 15 anni di reclusione, ridotta a 10 per il rito.

9. Alla inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei c:onfronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. uditi i difensori : l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso. RILEVATO. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 28/3/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 416bis cod.pen., per aver fatto parte dell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo alla famiglia Graziano di Quindici, con condotta contestata a partire dall'anno 2005 e ritenuta perdurante sino al 28.3.2011, data della sentenza di primo grado. 1.1. Il primo giudice (GUP Napoli) aveva ritenuto il Graziano responsabile anche degli ulteriori reati a lui ascritti (nel complesso, dei capi 1, 3, 4 e 5) ravvisando il vincolo della continuazione tra gli stessi, previa esclusione dell'aggravante mafiosa in relazione ai capi 3, 4 e 5, pronunciando condanna alla pena di anni 16 di reclusione; il Graziano veniva invece assolto già dal GUP rispetto all'addebito di cui al capo 2. Per il [OSCURATO:PERSONA], invece, il GUP affermava la penale responsabilità rispetto al reato ascritto, quello associativo di cui al capo 1. 1.2. Con una prima sentenza d'appello del 27 novembre 2012, la Corte di appello di Napoli, aveva parzialmente riformato detta sentenza GUP del 28 marzo 2011, su appello degli imputati e del P.M. e, ritenuto per il Graziano il vincolo della continuazione tra il reato sub 1 (art. 416 bis cod. pen.) e il medesimo già giudicato con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 1 febbraio 2006, irrevocabile, aveva rideterminato la pena inflitta al medesimo [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni dieci di reclusione; aveva invece assolto il predetto Graziano (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e Dalia °lindo Francesco, estranei al presente giudizio) dai reati ascritti ai capi 3), 4) e 5) perché il fatto non sussiste; quanto al [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva confermato le relative statuizioni. Con la conseguenza che, per entrambi gli attuali ricorrenti, residua il solo addebito associativo. 1.3. Avverso la prima sentenza di appello appena richiamata è stata proposto ricorso per Cassazione da parte degli attuali imputati e la Suprema Corte, con pronuncia n. 43289\2013 del 8.10.2013, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. La pronuncia di annullamento ha ravvisato "... la fondatezza del gravame degli imputati, ... in relazione, tra l'altro, ad un vistoso travisamento in cui sono incorsi i giudici di merito. Invero, nel procedimento penale conclusosi, in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Avellino 20 luglio 2004 ed, in appello, con la sentenza 1 febbraio 2006 -irrevocabile l'11 luglio 2007- a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era, tra l'altro, contestato al capo A): il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, per aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso agendo, in particolare, GRAZIANO Adriano (odierno ricorrente) ed Arturo GRAZIANO quali promotori, organizzatori e dirigenti, contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale perseguiti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, in Quindici e nelle zone limitrofe, reato accertato negli anni 2000-2001 con condotte tuttora perduranti. Tuttavia risulta agli atti che, in quel processo, una volta assolto il [OSCURATO:PERSONA] (in primo e secondo grado) dal reato associativo, per [OSCURATO:PERSONA] "la qualità di promotore organizzatore o dirigente" è stata esclusa dal Tribunale di Avellino e la Corte di appello, nella decisione divenuta irrevocabile, ha confermato tale statuizione, rigettando l'impugnazione sul punto del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale. Orbene, contrariamente a tale dato processuale, la motivazione della gravata sentenza muove proprio la sua giustificazione (pagg. 5 e seguenti) dalla ritenuta inoppugnabile constatazione ("pro ventate habetur") che [OSCURATO:PERSONA] "sia stato riconosciuto promotore organizzatore e dirigente di un'associazione di stampo camorristico facente capo alla famiglia Graziano sino al 20 luglio 2004". Sulla base di tale erronea asserzione la Corte di appello ha pertanto valorizzato i fatti e le emergenze processuali successivi leggendoli ed interpretandoli in funzione della decisiva circostanza che il ruolo apicale, in allora a-4tri attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], si sia protratto, nonostante il periodo di detenzione, "dal 2005, con condotta perdurante". E' stata così ravvisata la ricorrenza di un travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato avendo il giudice di merito utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, costruendo su di esso le successive sue argomentazioni che hanno ovviamente riguardato non solo il Graziano ma anche il cognato [OSCURATO:PERSONA] e le dinamiche del loro reciproco relazionarsi. E dunque, esclusa, per il passato, la qualità apicale del Graziano, era compito della Corte di appello ricostruire gli sviluppi e la storia del gruppo associativo, a partire dall'anno 2005, con riferimento, ricorrendone le condizioni, al diverso "ruolo di partecipe". Tale ricostruzione doveva spiegare in modo adeguato e aderente alle emergenze processuali:- in che termini l'entità associativa si fosse costituita, a partire dall'anno 2005; - da quali persone e con quali ruoli essa fosse tenuta in vita e fatta operare; - come si fossero protratti gli apporti associativi dei componenti, pur nello stato detentivo del Graziano; - quali fossero le finalità programmate e, in tale quadro dinamico, la sussistenza dei vincoli dati dalla "affetto societatis" in un contesto di attività illecite in cui i singoli componenti si avvalevano, senza soluzioni di continuità, delle risorse dell'organizzazione camorristica, con la coscienza e volontà degli autori di farne parte e di contribuire utilmente al suo mantenimento". Tutto ciò, invero, non risultava dalle giustificazioni prospettate dai giudici di merito i quali, in tali punti, non avevano dato risposta alle deduzioni specifiche degli appellanti che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, avevano decisamente contestato la sussistenza, dopo la frantumazione dell'originario clan Graziano, di un nuovo clan diretto e coordinato con funzione di capo dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione dell'ex poliziotto e cognato [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la gravata sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale, "nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato vizio di motivazione, considerate le invalidità del percorso argomentativo dianzi precisate". 1.4. La Corte d'appello partenopea, con la sentenza emessa in sede di rinvio in data 14.12.2020 e ora impugnata, ha confermato per l'appellante Graziano la sussistenza dell'addebito ascritto al capo 1 nonché il ravvisato vincolo della continuazione tra detto reato associativo e quello analogo già giudicato con la già citata sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1.2.2006, irrevocabile dal 11.7.2007, rideterminando la pena allo stesso inflitta in quella complessiva di anni 14; mentre, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la sentenza del primo grado. 2. Propongono ora separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori, deducendo i motivi che possono partitamente riassumersi nei termini seguenti.2.1. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte di appello sottratta al compito devoluto dalla Corte di Cassazione di verificare l'esistenza di indizi gravi e precisi attraverso fatti concludenti e senza automatismi probatori per dimostrare l'affectio societatis e l'appartenenza al gruppo nel periodo in contestazione; invece la Corte territoriale ha violato i criteri legali di valutazione della prova, travisandola per come risulta dal testo impugnato: non si è colta la portata destrutturante, rispetto alla configurabilità del sodalizio, delle assoluzioni di cinque presunti componenti decretata dalla sentenza n. 5156\2010 della Corte d'Appello di Napoli; non si è valutata l'efficacia impeditiva, rispetto alla partecipazione al sodalizio, della detenzione in regime di 41bis OP del ricorrente; si è ignorato che in tutte le intercettazioni registrate in carcere emerge la volontà del medesimo di allontanarsi dall'associazione e che nulla sorregge l'attribuzione al ricorrente della capacità partecipare e di rifondare il gruppo dopo il 2005, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], peraltro inattendibile, ha potuto riferire solamente di fatti antecedenti al suo arresto, avvenuto nel febbraio 2007; priva di significato è la conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], come le intercettazioni dei discorsi di [OSCURATO:PERSONA], contenenti solo aspirazioni e vaneggiamenti; inidonee sono pure le considerazioni fondate sulle conversazioni del Dannato; evidenti sono i dissidi con il coimputato, il cognato [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, difetta la dimostrazione della prosecuzione dell'attività associativa da parte del ricorrente. - violazione di legge con riferimento agli articoli 521, 522, 597 e 627 cod.proc.pen., avendo la Corte d'appello sostanzialmente ritenuto l'associazione di causa come una propaggine di altra giudicata in precedente giudizio, senza tenere conto della carenza degli elementi strutturali, della diversità sostanziale soggettiva e oggettiva, nonché della impossibilità materiale di costituzione e prosecuzione; peraltro, si tratta di un addebito del tutto nuovo rispetto alla contestazione che, posta a raffronto con il fatto giudicato, si pone in rapporto di diversità e eterogeneità, foriero di nullità assoluta; violazione del divieto della reformatio in peius, essendosi aumenta la pena, con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di continuazione, in seguito ad impugnazione del solo imputato. 2.2. Il [OSCURATO:PERSONA] deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della associazione per delinquere di stampo mafioso nel periodo in contestazione e comunque della condotta di partecipazione del ricorrente a simile associazione. Il giudizio penale che attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al sodalizio di causa sino al luglio 2004 si è concluso con l'assoluzione del medesimo e con l'esclusione del ruolo apicale in capo al coimputato. Dunque, le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA], relative ad epoca antecedente, e cioè sino al 2002, sono coperte dal giudicato assolutorio; quelle che si riferiscono ad epoca successiva, sono inattendibili, perché quel dichiarante è stato arrestato nel febbraio 2007. I controlli del ricorrente sul territorio campano avvenuti tra il 2007 e il 2008 sono privi di valenza accusatoria, essendo riconducibili a fatti estranei al sodalizio. Il gruppo camorristico ipotizzato è inverosimile, perché sarebbe ridotto a sole 3 persone: difettano contatti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti con l'odierno coimputato erano cattivi. Imprecisato risulta il presunto ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, non sorretto da adeguate risultanze. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche nonché al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro. 3. Su richiesta difensiva si è proceduto alla trattazione orale del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Graziano è fondato solo in relazione alla determinazione della pena, risultando inammissibile per il resto. 1.1. Del tutto inammissibile, invece, è quello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. I profili di inammissibilità, per entrambi i ricorrenti, derivano sia dalla genericità dei motivi, sia dall'essere gli stessi incentrati su aspetti della ricostruzione del fatto, non consentiti in queta sede. Quanto alla genericità, la stessa risiede nel fatto che vengono riproposti argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua generictà, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspec:ificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Comunque, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, non sono consentiti quei motivi che tendono ad ottenere dalla Corte di cassazione una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Invece, i motivi sulla responsabilità proposti da entrambi i ricorrenti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2. Nel caso in esame, il giudice d'appello, in puntuale osservanza delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di annullamento con rinvio, ha dettagliatamente ricostruito il quadro accusatorio, ineccepibilmente osservando che la prova della responsabilità del Graziano, anche rispetto a-I ruolo apicale, emerge da una pluralità di convergenti elementi che possono riassumersi nei termini seguenti. In primo luogo (pag. 8 e segg.) sono state evidenziate le risultanze giudiziarie, oramai definitive, in forza delle quali risultano accertate l'esistenza nel territorio di Quindici del clan Graziano (al cui interno milita anche l'attuale ricorrente), la storica contrapposizione con il clan Cava, le infiltrazioni camorristiche nella vita politica locale e le frequenti pressioni esercitate sul tessuto economico, in particolare mediante le estorsioni ai danni di imprese. Definitivo, come detto risulta l'accertamento della qualità di associato, in capo al [OSCURATO:PERSONA], sino al 2004. Dopo la scarcerazione del ricorrente in data 27.7.2007, la prosecuzione delle indagini giudiziarie sul clan in questione confluiva nell'informativa dei carabinieri di Avellino del 29 maggio 2008, avente ad oggetto la ricostruzione dei nuovi assetti criminali in considerazione dello stato detentivo dei capi storici del clan Graziano. In particolare, emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso che [OSCURATO:PERSONA] detto Felicione dal maggio 2008 aveva iniziato a collaborare con la giustizia (scelta poi fatta anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA]), si erano resi irreperibili, sino alla nuova cattura (del primo) avvenuta il 26.7.2008. Le risultanze di indagine evidenziavano la ricorrenza di un vuoto di potere nel clan Graziano e l'ascesa al ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato da molteplici elementi; il clan Graziano viene ricostruito a partire dalla fine degli anni '90 quando era guidato da Antonio e dai suoi cugini Luigi e Arturo, articolandosi praticamente in tre gruppi relativamente autonomi nella gestione degli affari illeciti ma uniti nella lotta contro i Cava; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già più volte ritenuto attendibile in accertamenti giudiziali divenuti definitivi, evidenziava il ruolo guida e la capacità organizzativa in capo al [OSCURATO:PERSONA] nonché il forte e risalente legame tra quest'ultimo e il genero [OSCURATO:PERSONA], ex poliziotto, marito della sorella Rosaria che, per conto del primo, durante la carcerazione di questi, si era adoperato per mantenere e rafforzare il gruppo, coinvolgendo anche numerosi soggetti quali il [OSCURATO:PERSONA], aspetto confermato pure da specific:a intercettazione (cfr. pag. 14). Altra conversazione intercettata confermava il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e il Manzi detto Ciccarone. Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni utili alla ricostruzione della vita del gruppo criminale pure nel periodo successivo alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando di aver fatto parte del gruppo camorristico che faceva capo al fratello Felice e che dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] si era messo a disposizione di quest'ultimo. Sussistono poi molteplici riscontri, rispetto alle accuse formulate dai collaboratori di giustizia, sulla base delle risultanze delle captazioni ambientali effettuate nell'ottobre del 2007 all'interno della villa bunker di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva in maniera chiara che [OSCURATO:PERSONA], presente al colloquio, assicurava al ricorrente la propria totale disponibilità in occasione di possibili scontri tra gruppi, così evidentemente riconoscendone il ruolo autorevole e verticistico. Particolare valenza accusatoria è poi ravvisata nelle risultanze della captazione del colloquio avvenuto nel maggio 2008 presso la casa circondariale di Cuneo tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e la sorella Rosaria, moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; dai colloqui emergeva l'allarme suscitato all'interno del clan dal pentimento del cugino•Felice nonché dagli sviluppi delle indagini effettuate dai Carabinieri a carico di [OSCURATO:PERSONA], fondate su captazioni e immagini di sistemi di videosorveglianza: il detenuto invitava la sorella Rosaria a dire al fratello [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi dal territorio e di rendersi irreperibile per sottrarsi all'arresto ritenuto imminente, salva la possibilità di fingere di iniziare anch'egli a collaborare con la giustizia, addossando proprio ad Antonio tutte le responsabilità; in tal modo si sarebbe preservata la capacità operativa e di vertice dell'imputato, essenziale per mantenere vitale l'organizzazione. In tale colloquio veniva coinvolto anche il [OSCURATO:PERSONA] affinché si adoperasse per spiegare ad [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti da tenere, pure in relazione a finti pentimenti. All'esito di tale colloquio in carcere le conversazioni captate proseguivano all'interno della vettura BMW (di [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato la moglie al colloquio con il fratello, traendosi così ulteriori elementi di conforto della tesi accusatoria, poi ulteriormente integrati dalle risultanze della successiva riunione tra i predetti, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, presso la villa bunker di famiglia, frettolosamente organizzata proprio per dare attuazioni alle indicazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. Elementi probatori tutti convergenti anche rispetto all'attribuito ruolo apicale, reso palese dalle aspettative e dai riguardi riservati alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha anche ribadito il motivato giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia, evidenziando altresì come il [OSCURATO:PERSONA] sia rimasto in libertà sino agli inizi del 2007, potendo così parlare (dall'inizio della collaborazione nel maggio 2008) di fatti vissuti direttamente, come pure di circostanze apprese anche in carcere, tramite i colloqui con i familiari e con altri detenuti. Analogamente, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in un momento di gran lunga successivo alla scarcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA], ha riferito di fatti personalmente vissuti e percepiti, come gli incontri con il prevenuto nella villa bunker finalizzati a mettersi a disposizione (cosa che è logica solo in relazione ad un capo, non certo rispetto ad un gregario). La disamina dettagliata di altro colloquio captato nel settembre 2006 presso la casa circondariale di Cuneo tra [OSCURATO:PERSONA], la sorella Rosaria e il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la presenza di propositi vendicativi di ciuest'ultimo per la morte del padre e la speranza da lui riposta rispetto al cognato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla organizzazione del clan (cfr. pag. 18). Pienamente logica e adeguata è la spiegazione (cfr. pag. 19) del significato di una locuzione che poteva far dubitare della fermezza dei propositi criminali del [OSCURATO:PERSONA]; infatti, l'inquadramento della locuzione nel contesto rende evidente come lo scopo di [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di non indurre (o lasciar indurre) il fratello ad azioni sconsiderate e pericolose, visto c:he, una volta libero, avrebbe costituito il riferimento del clan (appunto, il vertice operativo in libertà). L'attesa per la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento della sua leadership e le aspettative del gruppo per il contributo che quest'ultimo poteva offrire vengono pure logicamente tratti dall'interpretazione di ulteriori conversazioni, risalenti al periodo compreso tra il settembre e il novembre 2004 presso la casa circondariale di Terni, da altri colloqui dell'agosto 2005 (cfr. pagg. 20 e 21), dalle intercettazioni captate sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] del luglio - settembre 2007 (logicamente lette come esplicative del ruolo apicale riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA]). Nello stesso-senso convergono le visite del Damato nella - villa bunker dell'imputato (pag. 23), le conversazioni captate all'interno della villa predetta tra l'ottobre e il novembre 2007 (pagg. 23 e 24), la captazione del 23.2.2008 sull'auto del [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relative alle attività estorsive del clan e al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] per conto di Adriano, la conversazione tra Adriano e la sorella Rosaria del 11.2.2008 (cfr. pagg. 26 e segg.,, logicamente interpretata come esplicativa di un temporaneo contrasto tra i due giudicabili, determinato dall'avidità del [OSCURATO:PERSONA] e dal suo tentativo di ricavarsi spazi di autonomia nella gestione di alcune estorsioni -cfr. pag. 28). In definitiva, la disamina complessiva e non parcellizzata degli elementi accusatori ha permesso alla Corte territoriale di ricostruire adeguatamente ruolo, contributo e durata dell'attività associativa del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 32 e segg.), ivi compreso il ruolo apicale reso palese dalle aspettative e dalle conseguenze della scarcerazione del luglio 2007; mentre, quanto al contributo offerto alla compagine, le condotte sub iudice costituiscono evidente prosecuzione dell'attività definitivamente accertata sino a tutto il 2004 (cfr. pagg. 34- 38). Dunque, tutti gli aspetti predetti rendono manifesta l'infondatezza delle deduzioni difensive, atteso che le assoluzioni di cinque presunti componenti del clan Graziano (di cui alla sentenza n. 5156\2010 della Corte d'Appello di Napoli) non è certamente idonea a contrastare le plurime risultanze relative alla perdurante operatività del clan; come pure l'applicazione del regime di 41bis OP al ricorrente, se in costanza di esso ne ha impedito le dirette comunicazioni, non ha comportato risoluzioni del legame, come dimostrato dai fatti successivi alla scarcerazione; nè le intercettazioni registrate in carcere evidenziano alcuna chiara volontà del medesimo di allontanarsi dall'associazione, vista proprio l'opposta direzione presa dall'imputato in parola all'indomani della scarcerazione. Inoltre, sia gli argomenti relativi alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di riferire su fatti successivi al suo arresto, sia l'interpretazione del significato della conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] o dei discorsi di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono aspetti ampiamente valutati dai giudici del merito, con argomenti logici ed effettivi; al pari del tema delle conversazioni che coinvolgono il Damato o di quello dei dissidi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], pure oggetto di approfondite disamine. 2.1. Né la qualifica della associazione di causa quale propaggine di altra giudicata in precedente giudizio, integra addebito del tutto nuovo rispetto alla contestazione. Invero, il perdurare della presenza nel territorio del clan Graziano, nella sua articolata composizione e pur attraverso le fibrillazioni imposte dagli arresti di esponenti anche di vertice e dai successivi necessari adattamenti negli equilibri di potere, è univocamente affermata dai collaboratori di giustizia e riscontrata dai plurimi elementi predetti. Del resto, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di reati associativi, non comporta soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa nemmeno: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416). Si è affermato in particolare che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa del tutto "svincolata" dalla precedente, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione: situazioni, queste ultime, del tutto inesistenti nella fattispecie. Anzi, tutte le risultanze sopra richiamate convergono univocamente rispetto all'assunto del perdurare e permanere del medesimo clan, seppure con i necessari avvicendamenti nei ruoli direttivi e partecipativi imposti dagli arresti di numerosi componenti. E, come già affermato da questa Corte (cfr., Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, Rv. 258750 - 01), al fine di escludere la medesinnezza di un determinato gruppo, non rilevano eventuali mutamenti delle alleanze e delle dinamiche interne, dell'oggetto del programma criminoso, oppure modifiche delle modalità di partecipazione (ruoli e attività) e del numero dei componenti (cfr. Sez. 2, n. 8697 del 18 gennaio 2005). Dunque, l'addebito ascritto rientra nel perimetro della contestazione; invero, il fatto che il periodo di condotta associativa oggetto di contestazione costituisse una finestra temporale di un più ampio patto associativo emerge con nitidezza dalla c.d. contestazione materiale e dalla acquisizione, già dalla fase istruttoria, dei precedenti giudiziari, relativi anche al prevenuto, relativi alla vita del clan Graziano; e dunque il incorrente, attraverso l'iter del processo è comunque stato posto nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della contestazione materiale. Insegna infatti la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Rv. 280654 - 01) che anche l'eventuale accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata, non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione -riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato- purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie drfese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. Nella specie, già la sentenza di primo grado ha valorizzato la tipologia di apporto attribuita al ricorrente, come univocamente emergente dagli atti posti a disposizione dell'imputato ben prima che lo stesso optasse per il giudizio abbreviato (cfr. pag. 35 e seg. della sentenza impugnata). 3. Quanto poi alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la prova della responsabilità è adeguatamente fondata sulla base degli elementi valorizzati dal primo giudice (cfr. pagg. 57-64 della relativa sentenza) e poi condivisi dalla Corte territoriale in sede di rinvio (cfr. pag. 37 e segg.). Da tali argomenti emerge che il [OSCURATO:PERSONA], ex poliziotto e marito di [OSCURATO:PERSONA], pur assolto dal reato associativo nella citata sentenza del 20 luglio 2004 del Tribunale di Avellino, risulta inequivocamente appartenente al clan Graziano dal 2005 in poi. In tal senso n 8 -convergono le chiare- dichiarazioni rilasciate dal c:ollaboratore di- giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si è ripetutamente prestato a fare da scorta armata del cognato [OSCURATO:PERSONA] e, approfittando della qualità di poliziotto, si sentiva libero di portare indosso armi senza incorrere in controlli sgraditi; per tale ragione si era potuto recare in maniera indisturbata anche in Francia per acquistare armi e munizioni che poi aveva consegnato al gruppo di Felicione e di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, a causa dell'omicidio del padre (attribuito ad appartenenti del clan rivale dei Cava), girava sempre armato e manifestava intenzioni di vendetta; pure attestata è la commissione di attività estorsive per contribuire al sostentamento dei cognati detenuti, circostanza affermata dal predetto collaboratore e riscontrata dal contenuto della conversazione intercettata in data 11 febbraio 2008 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] , nel corso della quale si coglie che il Graziano rimprovera la sorella Rosaria per il fatto che il marito poneva in essere autonome iniziative estorsive senza renderne conto al gruppo. Logica è la spiegazione di tale fatto come di una fisiologica evenienza interna al clan che, lungi dal dimostrarne la disgregazione, né attesta invece la vitalità pur in presenza di inevitabili contrasti interni, anche derivanti dai vuoti di potere determinati dalla carcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la partecipazione del ricorrente alla riunione di emergenza in data 12 maggio 2009 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], successiva al colloquio avvenuto in carcere con [OSCURATO:PERSONA], attesta l'intraneità al gruppo del Mazzocc:hi, ulteriormente riscontrata dai rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] detto Ciccarone. Assai significativa è anche considerata, al fine del riscontro della indubbia affiliazione del prevenuto, la conversazione captata in data 1 settembre 2006 nella Casa circondariale di Cuneo ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] (oramai condannato all'ergastolo) il quale discuteva con il [OSCURATO:PERSONA] e con la sorella Rosaria delle vicende riguardanti la struttura dell'associazione criminosa, con particolare riguardo alla cattura avvenuta nel 2002 di [OSCURATO:PERSONA] e alla uccisione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, nel corso della quale quest'ultimo viene istruito sulle conseguenze derivanti dalla definitività della sua scelta criminale. Ulteriore riscontro al fatto della partecipazione è costituito dai numerosi controlli di polizia ai quali è stato sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di riferimento del clan, rispetto al quale la deduzione difensiva inerente alla ragione di tali presenze (assistenza alla madre invalida), non ha trovato riscontro adeguato. In definitiva, tutte le odierne contestazioni difensive del [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondate essendo state valorizzate le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA] relative ad epoca successiva al 2004 (sino a quel momento, infatti, sono coperte dal giudicato assolutorio), trattandosi di vicende che il collaboratore ha potuto percepire direttamente, dal momento che quel dichiarante è stato arrestato nel febbraio 2007. Adeguatamente contrastate, come detto, sono poi le deduzioni in ordine al numero dei componenti la compagine associativa (assai articolata), come pure gli argomenti relativi ai contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti con l'odierno coimputato (cfr. pag. 30). Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], invece, nitida è la descrizione operata dal collaboratore detto Felicione, riscontrata come sopra evidenziato.4. E dunque, le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Del resto, per quanto attiene alla portata dei riscontri tratti dalle captazioni, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558-01), l'interpretazione del significato di un'intercettazione è compito del giudice del merito, e in sede di legittimità è possibile prospettarne un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Massime precedenti conformi: N. 38915 del 2007 Rv. 237994 - 01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190 - 01, N. 7465 del 2013 Rv. 259516 - 01. E, nella specie, la diversa interpretazione in più occasioni prospettata dalla difesa mai si fonda su dati evidenti, incontestabili o decisivi, affidandosi a letture soggettive e disancorate dal contesto o dalla valutazione non parcellizzata. E tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 5. Quanto alla natura armata dell'associazione, la sussistenza della predetta aggravante risulta evidentemente fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 14 e seg.) oltre che dalle captazioni poste a fondamento dell'ipotesi di accusa, ulteriormente supportate dal rilievo che la predetta aggravante era già stata riconosciuta nelle sentenze che hanno acclarato l'esistenza del clan Graziano, comprese quelle più recenti relative al procedimento numero 32186\2004 RGNR di cui il presente giudizio costituisce il seguito. 6. Quanto al tema delle attenuanti generiche, la mancata concessione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (cfr. pag. 41 e seg.) che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, litv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 7. Quanto alla pena, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] la stessa risulta già contenuta nel minimo edittale; al riguardo deve considerarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c:od. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596). 8. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, come accennato, in relazione al Graziano, per il quale si rileva, come eccepito dalla difesa, la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice del rinvio. Invero, il prevenuto era stato condannato dal primo giudice alla pena di anni 16 di reclusione (p.b. anni 12, aumentata per la recidiva aggravata ad anni 20, aumentata per la continuazione con gli ulteriori reati in quella sede ritenuti ad anni 24, ridotta per il rito alla misura predetta). Il primo giudice d'appello, dopo aver assolto il Graziano dai reati satellite (sub 3, 4 e 5 della contestazione), ha ridotto la pena finale ad anni 10 di reclusione partendo, per il capo 1, dalla medesima pena base del primo grado (anni 12) ed operando un solo aumento (di anni 3) a titolo di continuazione (ravvisata in quella sede) con l'analogo fatto\reato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 1.2.2006 (irrevocabile dal 11.7.2007); aumento comprensivo di recidiva e altre aggravanti a effetto speciale, "...già valutate e applicate nel procedimento riunito". E la pena complessiva di anni 15 era poi ridotta a 10 per il rito. Con il primo ricorso per cassazione, proposto solo dalle difese, non sono stati proposti motivi relativi al trattamento sanzionatorio riservato al Graziano; ma, per effetto del richiamato annullamento, disposto con la sentenza n. 43289\13 di questa Corte, il giudice di rinvio è stato comunque investito dell'onere di rideterminarlo, essendo stata la relativa statuizione travolta dall'annullamento dell'affermazione di penale responsabilità. Il giudice di rinvio, nell'adempiere a tale incombente, ha però violato, come detto, il divieto di reformatio in peius; invero, partendo dalla medesima pena base di anni 12 di reclusione, ha operato un primo aumento per la recidiva giungendo ad anni 16, una riduzione per il rito sino ad anni 10 e mesi 8 di reclusione nonché un successivo aumento per la continuazione sino ad anni 14. Dunque, risultano essere stati operati, rispetto alla pena base, sia un aumento di anni 2 a titolo di recidiva, sia un aumento di 3 anni e 4 mesi per la continuazione. E dunque, se deve considerarsi legittimo (cfr., SAI, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547- 01), in caso di applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato, che soltanto nei confronti di questi ultimi (siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave) deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (come avvenuto nella fattispecie), non di meno deve rilevarsi che , secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652 - 01), il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero. II I Nello stesso senso, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dalla quale si desume che il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e, qualora la sentenza d'appello (come è nella fattispecie) non sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo tanto alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, quanto a quelle della sentenza di secondo grado che, seppure annullata per motivi non meramente processuali, ha comunque determinato il consolidamento della posizione sostanziale relativa al trattamento sanzionatorio. Trattamento che, si ripete, non aveva formato oggetto di specifica censura né da parte dell'imputato, né da parte della pubblica accusa. Ciò posto, pure in considerazione dell'assenza di gravami difensivi del Graziano sulla entità della pena, può procedere direttamente il Collegio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., a rideterminare il trattamento sanzionatorio, apparendo superfluo il rinvio; invero, ferma restando la pena base di anni 12 di reclusione, mai modificata nei vari giudizi di merito e neppure contestata dalla difesa, il complessivo aumento per la recidiva e per la continuazione non può eccedere i 3 anni di reclusione indicati dal primo giudice d'appello (anch'essi mai specificamente contestati) , con la conseguenza che si perviene alla pena di 15 anni di reclusione, ridotta a 10 per il rito. 9. Alla inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei c:onfronti di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris