Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 21357/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG e .

PAc•C"fc.. i ..«.42% c.eult (.u)._ (....A.LACM )-0 / i c_sc,"-.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 13 aprile 2022 la Corte di Appello di Venezia - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 In motivazione si evidenzia che pur trattandosi - in massima parte - di condotte omogenee (quanto al bene giuridico leso) le stesse coprono un arco temporale molto ampio (dal 2011 al 2015) il che porta a configurare più una sorta di abitualità che una deliberazione unitaria (collocata al 2011).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 La ricorrente evidenzia in particolare che : a) la quasi totalità delle condotte sono rappresentate da truffe commesse online; b) alcuni di tali episodi erano già stati ritenuti facenti parte di un unico disegno criminoso con due decisioni emesse in cognizione e ricomprese nel cumulo oggetto di analisi.

Si tratta di aspetti che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame, potenzialmente incidenti sulla decisione finale, quantomeno in rapporto agli episodi che ricadono nell'intervallo temporale già oggetto di unificazione.

3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1 In particolare, è fondata la deduzione relativa alla mancata considerazione - nella motivazione espressa dalla Corte territoriale - della esistenza di due decisioni che hanno riconosciuto la continuazione tra episodi delittuosi di truffa commessi tra il 2009 e il 2012.

Alcuni degli episodi (reati di truffa) esclusi risalgono al 2011, altri al 2012, altri ancora al 2013 e si pongono pertanto o all'interno del 'perimetro temporale' oggetto delle citate decisioni o in stretta prossimità temporale. 3.2 Ciò posto, va rilevato che effettivamente l'analisi dei potenziali nessi ideologici tra i diversi fatti commessi non ricomprende il 'confronto' con l'esistenza di due decisioni definitive (emessa in cognizione) che hanno - nei termini prima esposti - ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra le diverse violazioni.

Si tratta di una incompletezza rilevante.

Va ribadito, sul tema, l'orientamento espresso - tra le altre - da Sez.

I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

Vi è pertanto un dovere 'rafforzato' di motivazione (in caso di rigetto della domanda) che nel caso in esame non è stato adempiuto, aspetto che giustifica l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, ferma restando la libertà di valutazione del giudice del rinvio ed il rispetto di altra decisione esecutiva (citata nella ordinanza impugnata) che ha escluso la ricorrenza del vincolo per alcune delle violazioni oggetto di valutazione .

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso il 10 gennaio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG e . PAc•C"fc.. i ..«.42% c.eult (.u)._ (....A.LACM )-0 / i c_sc,"-.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 aprile 2022 la Corte di Appello di Venezia - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 In motivazione si evidenzia che pur trattandosi - in massima parte - di condotte omogenee (quanto al bene giuridico leso) le stesse coprono un arco temporale molto ampio (dal 2011 al 2015) il che porta a configurare più una sorta di abitualità che una deliberazione unitaria (collocata al 2011). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 La ricorrente evidenzia in particolare che : a) la quasi totalità delle condotte sono rappresentate da truffe commesse online; b) alcuni di tali episodi erano già stati ritenuti facenti parte di un unico disegno criminoso con due decisioni emesse in cognizione e ricomprese nel cumulo oggetto di analisi. Si tratta di aspetti che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame, potenzialmente incidenti sulla decisione finale, quantomeno in rapporto agli episodi che ricadono nell'intervallo temporale già oggetto di unificazione. 3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1 In particolare, è fondata la deduzione relativa alla mancata considerazione - nella motivazione espressa dalla Corte territoriale - della esistenza di due decisioni che hanno riconosciuto la continuazione tra episodi delittuosi di truffa commessi tra il 2009 e il 2012. Alcuni degli episodi (reati di truffa) esclusi risalgono al 2011, altri al 2012, altri ancora al 2013 e si pongono pertanto o all'interno del 'perimetro temporale' oggetto delle citate decisioni o in stretta prossimità temporale. 3.2 Ciò posto, va rilevato che effettivamente l'analisi dei potenziali nessi ideologici tra i diversi fatti commessi non ricomprende il 'confronto' con l'esistenza di due decisioni definitive (emessa in cognizione) che hanno - nei termini prima esposti - ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra le diverse violazioni. Si tratta di una incompletezza rilevante. Va ribadito, sul tema, l'orientamento espresso - tra le altre - da Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. Vi è pertanto un dovere 'rafforzato' di motivazione (in caso di rigetto della domanda) che nel caso in esame non è stato adempiuto, aspetto che giustifica l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, ferma restando la libertà di valutazione del giudice del rinvio ed il rispetto di altra decisione esecutiva (citata nella ordinanza impugnata) che ha escluso la ricorrenza del vincolo per alcune delle violazioni oggetto di valutazione . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 21357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris