CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: ZAPPALA' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43339/25 Zappala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto i due motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata applicazione delle attenuanti generiche - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M