Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 43/1969
ECLI:IT:COST:1969:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione
di un ricorso avanzato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'accertamento di
ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza
23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose
questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del
T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959,
n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.
L'ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva
lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme
legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le
addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15
aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre
1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu
rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate,
appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della
Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e
che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della
progressività e della capacità contributiva.
L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.
Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
:
La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito
natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i
tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve
essere confermato.
Esso infatti è coerente all'esame delle norme della legge
denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento
di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la
competenza dell'autorità giudiziaria per quanto attiene
all'accertamento del debito d'imposta, cosicché il contribuente
godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale
fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.
Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali
soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità
costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta
dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23
giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
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