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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 43/1969

ECLI:IT:COST:1969:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione di un ricorso avanzato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'accertamento di ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza 23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre 1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria.

Fu rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate, appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della progressività e della capacità contributiva.

L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.

Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri. : La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali.

Tale giudizio deve essere confermato.

Esso infatti è coerente all'esame delle norme della legge denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per quanto attiene all'accertamento del debito d'imposta, cosicché il contribuente godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.

Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23 giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione di un ricorso avanzato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'accertamento di ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza 23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione. L'ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre 1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate, appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della progressività e della capacità contributiva. L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica. Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri. : La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve essere confermato. Esso infatti è coerente all'esame delle norme della legge denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per quanto attiene all'accertamento del debito d'imposta, cosicché il contribuente godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse. Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23 giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 43/1969 — Fons Iuris — Fons Iuris