CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 33987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25254/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, la seconda ed il terzo rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma via G.G. Porro presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2162/2015 depositata il 03/03/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore generale che conclude per l’accoglimento del primo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno impugnato l'avviso di classamento catastale con il quale, a seguito diuna DOCFA da loro presentata, l'immobile di loro proprietà, sito in Capri, è stato iscritto nella categoria A7 classe 5,attribuendogli una consistenza di 9 vani , mentre i n precedenza l'immobile era censito in categoria A2 classe 1 vani 7,5. La DOCFA era stata presentata per diversa distribuzione spazi interni , proponendo il censimento sempre in categoria A2 con vani 7,5 , proposta che l’amministrazione non ha recepito, mutando sia la categoria che la consistenza dei vani; al riguardo i contribuenti deducono che le modifiche consist ono nell'avere ricavato due wc da due disimpegni. Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado. Il giudice d'appello invece ha ac colto il ricorso dell'A genzia delleentrate ritenendo che qualora il contribuente abbia presentato una DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all'immobile poiché l'atto promana a conclusione di una procedura fortemente partecipativa. Ritiene ino ltre legittima l'attribuzione della categoria A7 (villino), in quanto l’Agenzia ha documentato che essa è già attribuita ad altri analoghi immobili in Capri, trattandosi di immobile con corte estesa di metri quadrati 254,2 due servizi igienici e terrazzi. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti affidandosi a quattro motivi. Si è costituita resistendo l'A genzia delle entrate. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, si sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 7, della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, con riferimento al mancato riconoscimento del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. I contribuenti deducono che l’Agenzia non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di mutare la destinazione ordinaria del fabbricato trasformandolo da abitazione civile (A2) in villino (A7) solo in ragi one delle modeste modifiche arrecate a questa unità, consistenti in diversa distribuzione di spazi interni. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 3 del D.M. 701 del 1994 . I contribuenti deducono che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto che l'immobile avesse caratteristiche tipologiche strutturali che giustificherebbero la classificazione nella categoria dei villini, in virtù di caratteristiche che comunque erano preesistenti alle modeste ristrutturazioni apportate. Deducono altresì che una volta eseguita la ristrutturazione di un immobile già munito di categoria, classe e rendita catastale , per m utare il classamento possono considerarsi solo i fatti nuovi e gli effetti che questi esplicano nella stima del fabbricato; di contro le modificazioni apportate dai contribuenti consistevano soltanto nella trasformazione di due disimpegni in due wc. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del RDL n. 652 del 1938 e dell’art. 9 del DPR n.1142 del 1949 poiché erroneamente la C ommissione tributaria regionale ha ritenuto che l'amministrazione avesse documentato l'analogo classamento attribuito alle unità già censite nella stessa zona e con analoghe caratteristiche. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 la violazione e falsa applicazione dell'art.47 del DPR n. 1142 del 1949 poiché erroneamente l'Agenzia ha ritenuto che la diversa distribuzione degli spazi sia idone a a variare la consistenza anche senza aumento della volumetria; ciò in quanto la legge catastale ammette solo che i vani di dimensioni eccezionali contino per più di un vano utile e l'Agenzia, peraltro, è caduta in contraddizione sul punto perché nell'atto di primo grado sostiene che la superficie del vano utile è di 18 m quadri e nell'atto di appello parla di 25 m quadri. 5.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondat i . Secondo i consolidati principiespressi da questa Corte, i n caso di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnicasul valore economico dei beni; invece, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass.12777/2018; Cass. 31809/2018; Cass. 30166/2019 Cass.24677/2022). Questo è il principio di diritto applicato anche dal giudice d’appello, il quale ha rilevato che l’ufficio ha diversamente classificato l’immobile e attribuito un numero di vani maggiore in base alla stessa planimetria; ciò significa che non sono stati disatte si gli elementidi fatto proposti dal contribuente ma solo che e ssi sono stati diversamente valutati, in ragione dell’incidenza delle modifiche apportate dal contribuente, nel contesto di tutti gli altri elementi, sulla categoria catastale e sulla rendita. Ciò trova riscontro nelle difese delle parti, posto che i con tribuenti deducono di avere ristrutturato l ’ unità immobiliare con diversa distribuzione degli spazi interni, ricavando due wcda due disimpegni, e l’Agenzia non contesta questo dato di fatto. Deve però osservarsi che si tratta di una circostanza di fatto suscettibile di diversa valutazione,poiché ai sensi dell’art 45 del DPR 1142/1949 i vani con destinazione accessoria (come i bagni) si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari a servizio o disimpegno dei vani principali, per un quarto in caso diverso . Inoltre deve osservarsi che i l numero di vani prescinde dall'incremento di volumetria e superficie, ben potendo rispondere ad una ottimizzazione interna dello spazio disponibile , ovvero , dal mutamento della funzione e caratteristiche di undeterminato spazio . Ciò rende evidente come è possibile che muovendo dallo stesso dato di fatto (la trasformazione di due disimpegni in due bagni) la incidenza del dato sul numero dei vani complessivi venga diversamente calcolata, e di conseguenza, anche l’immobile venga diversamente classificato. Può pertanto qui confermarsi il principio, che qualora i dati forniti dal contribuente non si ano disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della classe e della consistenza dell'immobile, oltre che con riferimento alla determinazione della rendita catastale, l'obbligo dimotivazione del relativ o avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.E tanto vale, in particolare, per la rideterminazione del numero dei "vani catastali", che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna dell'immobile, ma è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazione edilizia dell'immobile (si veda sul punto Cass. n. 3104 del 09/02/2021). 6.-Quanto al resto, si osserva che non sussiste alcun limite per una nuova classificazione a seguito di DOCFA p er lavori di ristrutturazione; è consentito all'amministrazione attribuire ex novo i parametri catastali che risultino conformi allo stato di fatto dell'immobile così come risultante dai lavori di ristrutturazione, ed indipendentemente dal fatto che questi ultimi non abbiano investito una parte dell'immobile, rimasta quindi inalterata. Né possono esaminarsi in questa sede censure rivolte a sollecitare una revisione del giudizio di fatto reso dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha esaminato gli atti e ritenuto che l’amministrazione abbia documentato la comparazione con immobili analoghi mediante apposito elenco e che r isultavano le caratteristiche tipologiche che giustificava la qualificazione attribuita; si tratta di un giudizio di fatto e come tale riservato al giudice del merito. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,oltre spese prenotate a debito e accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip