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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 27311/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMArdzolnua_atil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 24.6.2021 la VI Sezione Penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, contro il provvedimento della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato il decreto con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque ed era stata disposta la confisca di beni mobili ed immobili intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli Antonio e [OSCURATO:PERSONA];

2. avverso al sentenza della VI Sezione propone ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA] denunziando: 2.1 l'errore di fatto in ordine al motivo n. 5 dell'atto di integrazione al ricorso per cassazione del 12.2.2021; rileva che la Corte non ha preso in esame la doglianza articolata dalla difesa che non poteva nemmeno ritenersi implicitamente disattesa nel vaglio degli altri motivi; 2.2 l'errore di fatto in ordine al secondo motivo del ricorso per cassazione del .1.2021: rileva l'erroneità, in fatto, della affermazione secondo cui la difesa, con l'atto di appello, avrebbe omesso dì confrontarsi con il provvedimento di primo grado quanto alla provenienza della provvista per l'acquisto dell'immobile ove vivono la Dattilo ed i figli.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. e, infatti, riservato esclusivamente al "condannato" e non può essere esteso né ai destinatari di misure di prevenzione personale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse) né, tantomeno, ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMArdzolnua_atil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.6.2021 la VI Sezione Penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, contro il provvedimento della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato il decreto con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque ed era stata disposta la confisca di beni mobili ed immobili intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; 2. avverso al sentenza della VI Sezione propone ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA] denunziando: 2.1 l'errore di fatto in ordine al motivo n. 5 dell'atto di integrazione al ricorso per cassazione del 12.2.2021; rileva che la Corte non ha preso in esame la doglianza articolata dalla difesa che non poteva nemmeno ritenersi implicitamente disattesa nel vaglio degli altri motivi; 2.2 l'errore di fatto in ordine al secondo motivo del ricorso per cassazione del .1.2021: rileva l'erroneità, in fatto, della affermazione secondo cui la difesa, con l'atto di appello, avrebbe omesso dì confrontarsi con il provvedimento di primo grado quanto alla provenienza della provvista per l'acquisto dell'immobile ove vivono la Dattilo ed i figli. 3. Il ricorso è inammissibile. Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. e, infatti, riservato esclusivamente al "condannato" e non può essere esteso né ai destinatari di misure di prevenzione personale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse) né, tantomeno, ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così
Decreto Cassazione n. 27311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris