CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3346 del 2017, depositata in data 8 giugno 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Cos. Edils.r.l. dell’avviso di accertamento n. TK.5031102349, relativo all’annod’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria, ritenuta lacomplessiva inattendibilità delle scritture contabili, aveva proceduto allaricostruzione induttiva del reddito di impresa, ai sensi dell'art.39 comma 2del d.P.R. n.600 del 1973, accertando, sulla base degli studi di settore, aifini Irpeg, Irap e Iva, ricavi non dichiarati per la somma di euro 466.297,00,corrispondente all’entità dei finanziamenti dei soci che risultavano versatinell’anno.2. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso della società contribuente cheaveva negato l’inattendibilità delle scritture contabili, la legittimità delricorso all’accertamento induttivo sulla base degli studi di settore,l’antieconomicità della gestione dell’impresa e l’equiparazione a redditoocculto dell’importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti dai soci.3. La CTR del Lazio, adita in appello dalla società, aveva respinto ilgravame e confermato la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e l’Agenzia delleEntrate si è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendoche la CTR avrebbe reso una motivazione solo apparente e avrebbe mancatoogni esame e ogni motivazione della rilevanza probatoria delladocumentazione prodotta dalla società contribuente a sostegno delle difesesvolte in ordine all’insussistenza dei presupposti dell’accertamentoinduttivo. In particolare, sotto il profilo dell’ inesistenza del presuppostodell’inattendibilità delle scritture contabili, il giudice d’appello non avrebbeNumero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/2026valutato i documenti relativi alla mancata utilizzazione, al 31 dicembre2005, dell’apertura di credito bancaria mentre, sotto il profilo dellaricostruzione induttiva del reddito, non avrebbe valutato i documenti relativialla rielaborazione dello studio di settore, alla giustificazione del costo delpersonale e alle ragioni della ridotta redditività dell’esercizio nonché allaprovenienza delle somme versate dai soci a titolo di finanziamento. Lasocietà contribuente ha lamentato, quindi, che la conferma dell’attoimpositivo sarebbe avvenuta senza un effettivo esame del materialeprobatorio offerto e con una motivazione inidonea ad evidenziare il percorsologico-giuridico seguito dalla CTR nell’assumere la decisione.1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui richiama il paradigma delvizio di omessa valutazione di un fatto decisivo controverso di cui all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. per censurare la mancata esposizione nellamotivazione della valutazione delle prove offerte dalla società contribuenteed infondato nella parte in cui lamenta la mera apparenza della motivazione.1.2. Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile perché formulato inmodo da riecheggiare il vizio di insufficienza della motivazione sulle difesedi parte e, comunque, in violazione della preclusione operante ai sensidell’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis, nell’ipotesi in cui lasentenza impugnata abbia confermato con le stesse argomentazioni lasentenza di primo grado dando luogo alla c.d. doppia conforme.1.3. La censura incentrata sulla mancata considerazione nella esposizionedei motivi della decisione da parte della CTR delle prove documentaliofferte dalla società contribuente in ordine all’inesistenza dei presuppostidell’accertamento induttivo del reddito imponibile è essenzialmentedeclinata con riferimento alla versione previgente dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. concernente il vizio di insufficienza della motivazione, senza tenerconto dell’intervenuto mutamento del quadro normativo che non consentepiù di far valere in cassazione il vizio di insufficienza della motivazione.Numero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/20261.4. La Corte, a sezioni unite, ha chiarito che l’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. nella formulazione novellata dal comma 1 lett. b) dell’art. 54 d.l. n.83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012,applicabile ratione temporis nel presente giudizio, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass.Sez. U. n. 8053 del 2014). Ne consegue che, nella rigorosa osservanza delleprevisioni dell’art. 366 comma 1 n. 6 e dell’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., ilricorrente per poter utilmente formulare un motivo di ricorso in relazionealla previsione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve indicare il «fattostorico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale,da cui risulti la sua esistenza, il «come» e il «quando» tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» inrelazione all’esito della controversia (v. Cass. n. 19049 del 2022; Cass.25043 del 2024).A seguito della novella, quindi, il vizio di motivazione deve essere dedottocensurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio come precedentemente previsto dal testo previgente dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorsoformulato senza tener conto del mutato quadro normativo processuale.1.5. In ogni caso, il motivo formulato con riferimento al paradigmadell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. è inammissibile in forza della previsionedell’art. 348-ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presentegiudizio.1.6. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo dicui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso laNumero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/2026sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppiaconforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.1.7. Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c., introdotto dall'articolo 54comma 1 lett. a) d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dallalegge n. 134 del 2012, nell’ipotesi di doppia conforme, opera, come noto,qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo gradosulla base delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto”,ripercorrendo, cioè lo stesso procedimento logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed èonere del ricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare ledifferenze fra le due pronunce.A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare,che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio2023, n. 5947).1.8. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni deigradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della società contribuente,si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, la ricorrente non hadedotto alcunché per sostenere il contrario.1.9. Sotto il profilo della deduzione del vizio di motivazione apparente ilmotivo è infondato.1.10 La CTR ha, infatti, chiaramente espresso le ragioni per cui hadisatteso le difese svolte dalla contribuente ritenendo dirimenti, ai fini dellaloro valutazione, due circostanze: (i) la mancata censura, sotto il profiloNumero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/2026della determinazione induttiva di ricavi non dichiarati, dell’affermazione percui i soci avevano dichiarato un reddito di soli 2500 annui e non avrebberopotuto, quindi, disporre delle risorse necessarie a finanziare la societàmediante versamento della somma di oltre 466.000 euro; (ii) la mancatacontabilizzazione, sotto il profilo dell’inattendibilità delle scritture contabili,del debito bancario di tre milioni di euro nel bilancio 2005, fondatasull’erronea assimilazione dell’ operazione di apertura di credito al contrattodi mutuo reale.La CTR nella sentenza impugnata ha affermato “ Le deduzioni svolte dallasocietà appellante, per la parte in cui non introducono deduzioni nuove, inquanto tali inammissibili, si sostanziano nella riproposizione delleargomentazioni, peraltro caratterizzate da una sostanziale genericità, giàdisattese con motivazione adeguata e congrua, dal giudice di primo grado.Non può comunque non sottolinearsi, da un lato, come nessuna specificadeduzione sia dall'appellante svolta in ordine alle circostanze inerenti alreddito dei soci per l'anno 2005 e per gli anni precedenti, di per sé inidoneoa giustificare il finanziamento oggetto dell'accertamento; dall'altro, come lededuzioni dell'appellante in ordine al finanziamento di 3.000.000 di euro sisostanzino nella errata qualificazione dello stesso come mutuo, in contrastocon la indicazione espressa dell'oggetto dell'atto del 19 dicembre 2005(Contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di creditoin conto corrente con garanzia ipotecaria, nel quale, all' art. 2, si convieneche l'apertura di credito avrebbe avuto scadenza alla data del 30 giugno2007)”.La motivazione consente agevolmente di comprendere il ragionamentologico che ha portato il giudice di merito a disattendere le deduzionidell’appellante, esponendo le due ragioni dirimenti che rendevano superfluol’esame analitico di ciascuno dei documenti prodotti dalla societàcontribuente.2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.Numero registro generale 2390/2018Numero sezionale 5275/2026Numero di raccolta generale 23561/2026Data pubblicazione 20/07/20263. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.4. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono ipresupposti per il versamento da parte della ricorrente al competente ufficiodi merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO