CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 43083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di rito in relazione alla rapina aggravata allo stesso ascritta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità non avrebbe, comunque, motivato in ordine all'accertamento del fatto ed alla personalità del reo, né sulle ragioni poste a fondamento della determinazione della sanzione. 3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2023.