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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 05829/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore del condannato Colosimo ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 9.3.2022, depositata il 21.4.2022.

Considerato che il ricorso straordinario è inammissibile, poiché dagli atti a disposizione del Collegio si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato [OSCURATO:PERSONA]!, è privo di procura speciale e che neppure si qualifica procuratore speciale nell'atto di ricorso ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva.

Rilevato che in tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato il principio, in relazione all'abrogato art 625 ter cpp ma applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione, per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Ritenuto che, pertanto, per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio drsa tv1ahia Vessichelli g (#1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore del condannato Colosimo ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 9.3.2022, depositata il 21.4.2022. Considerato che il ricorso straordinario è inammissibile, poiché dagli atti a disposizione del Collegio si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato [OSCURATO:PERSONA]!, è privo di procura speciale e che neppure si qualifica procuratore speciale nell'atto di ricorso ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva. Rilevato che in tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato il principio, in relazione all'abrogato art 625 ter cpp ma applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione, per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Ritenuto che, pertanto, per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio drsa tv1ahia Vessichelli g (#1
Sentenza Cassazione n. 05829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris