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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 09534/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14915-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14915 sez.

SU -ud. 24-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 25066/2021 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga affermata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Rilevato che: il [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria e diretto a lla pronuncia sulla questione di giurisdizione insorta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma n. di R.G. 25066/2021 e in relazione allacontroversia con esso instaurata, affermando la giurisdizione ordinaria del Tribunale di Roma; i ricorrenti hanno dedotto di aver chiesto l’accertamento della responsabilità aquilianadei convenuti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e , conseguentemente , la loro condanna per il grave pregiudizio subito da parte attrice a causa dell’illecita aggiudicazione, in capo all’ATI composta dalle imprese concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , dell’appalto relativo alla “progettazione esecutiva ed esecuzione dei Ric. 2022 n. 14915 sez.

SU -ud. 24-01-2023 -3- lavori della S.S. 199 adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario [OSCURATO:PERSONA], Lotto 8 dal km 68+600 al km 76+992 ” ; tale aggiudicazione, come confessato insede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata falsata con conseguente graduazione del [OSCURATO:PERSONA], che a veva partecipato alla gara per conto e nell’esclusivo interesse esclusivo della Mambrini, al secondo posto della procedura ad evidenza pubblica; [OSCURATO:PERSONA] e la sua impresa sarebbero s tati coinvolti nell’ambito di una inchiesta penale che aveva riguardato vari soggetti , i quali a vrebbero influenzato alcuni funzionari e tecnici delle stazioni appaltanti in modo da pilotare, tra le altre gare, proprio l’appaltoin questione; assumono i ricorrenti che sarebbe stato appurato, come emergerebbe dalle richieste di rinvio a giudizio formulate rispettivamente in data 9 giugno 2017 e in data 20 maggio 2019 dapprima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e poi da quella presso il Tribunale di Sassari che l’a ppalto è stato ingiustamente aggiudicato alla ATI [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] « induce [vano] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di Euro 800.000,00, mediante il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché a promettere l’assunzione di lavoratori e il subappalto di lavori a persone indicate dal Pinna medesimo»; i convenuti si sono costituiti n el giudizio di merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo, ai fin i che rilevano in questa sede, il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore di quelloAmministrativo; avendo il Tribunale di Roma , con provvedimento del 14 aprile 2022,preso atto delle note scritte depositate dalle part i e rilevat a la sussistenza di questioni preliminari ( in particolare l’eccezione di Ric. 2022 n. 14915 sez.

SU -ud. 24-01-2023 -4- giurisdizione) in astratto idonee a definire ilprocedimento, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del

5.4. 2023; parte attrice, quindi, per evidenti fini di economia processuale, ha proposto il regolamentopreventivo di giurisdizione all’esame; hanno depositato distinti controricorsiDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno chiesto la declaratoria della giurisdizione dellaGiudice Amministrativo ; il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; tutte le parti hanno depositato memorie, considerato che: i ricorrenti hanno dedotto che, trattandosi di fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. che coinvolge esclusivamente soggetti privati , correttamente la parte attrice avrebbe promosso dinanzi al Giudice ordinario un’azione risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa del comportamento illecito dei convenuti ; l ’azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilitàextracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ) sarebbe stata, infatti, proposta esclusivamente nei confronti di soggetti privati, non avendo gli attorievocato in giudizio l’ Anas ; osservato che: è il caso di rimarcare che , nella specie , il diritto azionato riguarda la sfera giuridica di soggetti privati e non è condizionato dal potere amministrativo, il cui esercizio non è qui posto in discussione e la cui cognizione ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione e di accertamento della responsabilità fatta valere (v. sul punto Cass., sez. un., ord., 21 febbraio 2018, n. 4235); come sostenuto dai ricorrenti ed afferma to da l PG nelle sue conclusioni, il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto a questa equiparata; pertanto, esula dalla sua giurisdizione Ric. 2022 n. 14915 sez.

SU -ud. 24-01-2023 -5- la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, pur se connessa con una vicenda provvedimentale; tale delimitazionedell’a mbito della giurisdizione amministrativa si fonda sul dato testuale dell’art. 103 Cost. e dell’art. 7 cod. proc. amm.; la prima norma indicatanon consente, infatti, di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati (Cass., sez. un., o rd ., 21/12/2020, n. 29175; Cass., sez. un., ord., 9/03/2020, n. 6690) e la seconda norma richiamata, nell’individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a « l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e le afferma come «riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni»; tale ultimo inciso viene quindi valorizzato come limite all’estensione della giurisdizione amministrativa (Cass., sez. un., ord.,13/06/2006, n. 1 3659 ; Cass., s ez. un. , o rd ., 8/03/2011 , n. 5408), evidenziandosi che il riferimento esplicito e chiaro alle forme dell'esercizio del potere in quanto poste in essere da « pubbliche amministrazioni» evidenzia come « soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l'altra il soggetto che faccia la questione sull'interesse legittimo o sul diritto soggettivo»; il principio sopra enunciato è ormai consolidato e ha trovato conferma in numerose, e anche recenti, decisioni (v. tra le altre, e oltre quelle già richiamate, Cass., sez. un. , 5 marzo 2008, n. 5914; Cass., sez. un., 17maggio 2010, n. 11932; Cass., sez. un., 8 marzo 2011, n. 5408;Cass., sez. un. , 2 agosto 2017, n. 19170; Cass., sez . un.,18 luglio 2019, n. 1 9372 e n. 19373) e la stessa giurisprudenza amministrativa, con pronuncia resa dall'organo di nomofilachia del Ric. 2022 n. 14915 sez.

SU -ud. 24-01-2023 -6- relativo plesso giurisdizionale (Consiglio di Stato, Ad.

Plen., 12 maggio 2017, n. 2), lo ha condiviso e fatto proprio; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario; il predetto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14915-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14915 sez. SU -ud. 24-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 25066/2021 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga affermata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Rilevato che: il [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria e diretto a lla pronuncia sulla questione di giurisdizione insorta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma n. di R.G. 25066/2021 e in relazione allacontroversia con esso instaurata, affermando la giurisdizione ordinaria del Tribunale di Roma; i ricorrenti hanno dedotto di aver chiesto l’accertamento della responsabilità aquilianadei convenuti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e , conseguentemente , la loro condanna per il grave pregiudizio subito da parte attrice a causa dell’illecita aggiudicazione, in capo all’ATI composta dalle imprese concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , dell’appalto relativo alla “progettazione esecutiva ed esecuzione dei Ric. 2022 n. 14915 sez. SU -ud. 24-01-2023 -3- lavori della S.S. 199 adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario [OSCURATO:PERSONA], Lotto 8 dal km 68+600 al km 76+992 ” ; tale aggiudicazione, come confessato insede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata falsata con conseguente graduazione del [OSCURATO:PERSONA], che a veva partecipato alla gara per conto e nell’esclusivo interesse esclusivo della Mambrini, al secondo posto della procedura ad evidenza pubblica; [OSCURATO:PERSONA] e la sua impresa sarebbero s tati coinvolti nell’ambito di una inchiesta penale che aveva riguardato vari soggetti , i quali a vrebbero influenzato alcuni funzionari e tecnici delle stazioni appaltanti in modo da pilotare, tra le altre gare, proprio l’appaltoin questione; assumono i ricorrenti che sarebbe stato appurato, come emergerebbe dalle richieste di rinvio a giudizio formulate rispettivamente in data 9 giugno 2017 e in data 20 maggio 2019 dapprima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e poi da quella presso il Tribunale di Sassari che l’a ppalto è stato ingiustamente aggiudicato alla ATI [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] « induce [vano] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di Euro 800.000,00, mediante il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché a promettere l’assunzione di lavoratori e il subappalto di lavori a persone indicate dal Pinna medesimo»; i convenuti si sono costituiti n el giudizio di merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo, ai fin i che rilevano in questa sede, il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore di quelloAmministrativo; avendo il Tribunale di Roma , con provvedimento del 14 aprile 2022,preso atto delle note scritte depositate dalle part i e rilevat a la sussistenza di questioni preliminari ( in particolare l’eccezione di Ric. 2022 n. 14915 sez. SU -ud. 24-01-2023 -4- giurisdizione) in astratto idonee a definire ilprocedimento, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5.4. 2023; parte attrice, quindi, per evidenti fini di economia processuale, ha proposto il regolamentopreventivo di giurisdizione all’esame; hanno depositato distinti controricorsiDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno chiesto la declaratoria della giurisdizione dellaGiudice Amministrativo ; il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; tutte le parti hanno depositato memorie, considerato che: i ricorrenti hanno dedotto che, trattandosi di fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. che coinvolge esclusivamente soggetti privati , correttamente la parte attrice avrebbe promosso dinanzi al Giudice ordinario un’azione risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa del comportamento illecito dei convenuti ; l ’azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilitàextracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ) sarebbe stata, infatti, proposta esclusivamente nei confronti di soggetti privati, non avendo gli attorievocato in giudizio l’ Anas ; osservato che: è il caso di rimarcare che , nella specie , il diritto azionato riguarda la sfera giuridica di soggetti privati e non è condizionato dal potere amministrativo, il cui esercizio non è qui posto in discussione e la cui cognizione ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione e di accertamento della responsabilità fatta valere (v. sul punto Cass., sez. un., ord., 21 febbraio 2018, n. 4235); come sostenuto dai ricorrenti ed afferma to da l PG nelle sue conclusioni, il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto a questa equiparata; pertanto, esula dalla sua giurisdizione Ric. 2022 n. 14915 sez. SU -ud. 24-01-2023 -5- la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, pur se connessa con una vicenda provvedimentale; tale delimitazionedell’a mbito della giurisdizione amministrativa si fonda sul dato testuale dell’art. 103 Cost. e dell’art. 7 cod. proc. amm.; la prima norma indicatanon consente, infatti, di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati (Cass., sez. un., o rd ., 21/12/2020, n. 29175; Cass., sez. un., ord., 9/03/2020, n. 6690) e la seconda norma richiamata, nell’individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a « l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e le afferma come «riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni»; tale ultimo inciso viene quindi valorizzato come limite all’estensione della giurisdizione amministrativa (Cass., sez. un., ord.,13/06/2006, n. 1 3659 ; Cass., s ez. un. , o rd ., 8/03/2011 , n. 5408), evidenziandosi che il riferimento esplicito e chiaro alle forme dell'esercizio del potere in quanto poste in essere da « pubbliche amministrazioni» evidenzia come « soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l'altra il soggetto che faccia la questione sull'interesse legittimo o sul diritto soggettivo»; il principio sopra enunciato è ormai consolidato e ha trovato conferma in numerose, e anche recenti, decisioni (v. tra le altre, e oltre quelle già richiamate, Cass., sez. un. , 5 marzo 2008, n. 5914; Cass., sez. un., 17maggio 2010, n. 11932; Cass., sez. un., 8 marzo 2011, n. 5408;Cass., sez. un. , 2 agosto 2017, n. 19170; Cass., sez . un.,18 luglio 2019, n. 1 9372 e n. 19373) e la stessa giurisprudenza amministrativa, con pronuncia resa dall'organo di nomofilachia del Ric. 2022 n. 14915 sez. SU -ud. 24-01-2023 -6- relativo plesso giurisdizionale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2), lo ha condiviso e fatto proprio; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario; il predetto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.
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