CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 19525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata in data 04/04/2022 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 1 aprile 2019 e depositata il 9 aprile 2019, confermava la decisione del Tribunale di Pesaro che in data 7 novembre 2017 aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto penalmente responsabile dei delitti di sequestro di persona, furto e furto in abitazione, unificati dal vincolo della continuazione, consumati in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte marchigiana è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo lamenta la violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per illeggibilità della sottoscrizione del giudice estensore, dal che la nullità della sentenza impugnata. Censura anche la incomprensibilità di alcuni passaggi della sentenza. 4. Il secondo motivo lamenta la violazione di norme processuali penali e dell'art. 6 CEDU, in merito alla utilizzabilità del contenuto della querela e delle dichiarazioni nel corso delle indagini dalla persona offesa, acquisite a seguito del decesso della stessa per suicidio, poste in relazione a quelle rese in sede di interrogatorio dall'Orazietti, che non sarebbero state adeguatamente valutate e ritenute irrazionalmente inattendibili, per la presunta consapevolezza da parte dell'imputato del decesso della Morganti, evento intervenuto invece successivamente. 5. Il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione quanto al mancato rilievo delle difformità fra le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, alla non sovrapponibilità della narrazione con le emergenze del referto medico, alla versione resa dalla Morganti che, in contrasto con altre risultante, negava di avere con sé la borsa, dalla quale, secondo l'ipotesi accusatoria, Orazietti ebbe a prelevare le chiavi dell'appartamento, oltre che per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 4 aprile 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, per infondatezza del primo motivo, non essendo causa di invalidità l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice estensore, nonché per genericità degli ulteriori motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, oltre a essere inammissibile in quanto si deduce violazione di legge penale mentre si contesta nei fatti violazione di legge processuale, è anche manifestamente infondato in quanto la illeggibilità della sottoscrizione del giudice estensore non è causa di alcuna invalidità. Infatti, pacifico è l'orientamento della Corte di legittimità per il quale non costituisce causa di nullità della sentenza l'illeggibile sottoscrizione del presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica; né costituisce causa di nullità della sentenza la mancata o errata indicazione dell'estensore (Sez. 5, Sentenza n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519; Sez. 6, Sentenza n. 1355 del 15/04/1998, Ferretti, Rv. 211086). Quanto alla censura relativa alla incomprensibilità della motivazione per errori ortografici, deve rilevarsi che il complessivo senso della motivazione risulta pienamente comprensibile e che, come osservato dalla Procura generale, si tratta con evidenza di errori determinati da un software di dettatura. Non di meno nel caso in esame, analogamente a quanto accade per l'indecifrabilità grafica della sentenza, se limitata ad alcune parole, allorché dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, non si rinviene alcuna causa di nullità, consentendo la lettura l'esercizio del diritto al contraddittorio delle parti, infatti esercitato con il ricorso (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916; Sez. 5,_n. 46124 del 26/09/2014, Dominioni, Rv. 261685). 3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. A ben vedere, in tema di letture dibattimentali, il decesso del querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900; Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv. 261735; Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, Anceschi, Rv. 258064). Corretta applicazione è stata fatta dalla Corte di appello in ordine anche all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, delle quali si è data lettura per l'intervenuto decesso ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.: la censura è pertanto manifestamente infondata, in relazione alla eccepita violazione di legge processuale penale.Ogni ulteriore deduzione contenuta in ricorso relativamente alla comparazione fra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese dall'imputato in sede di interrogatorio è altrettanto inammissibile, in quanto formulata attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; ex multis Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). 4. Il terzo motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di autosufficienza. Il ricorrente richiama e compara le dichiarazioni rese nel tempo dalla persona offesa senza però allegarle o indicarle. In vero, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame non vi è stata alcuna indicazione specifica da parte del ricorrente degli atti da esaminare a sostegno del motivo. Anche in ordine al profilo di censura in ordine alle circostanze attenuanti generiche, lo stesso è assolutamente generico in quanto non si deduce alcuna ragione per la quale la Corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuazione di pena, così da porre in concreto la critica di non averne adeguatamente motivato il diniego. Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che il motivo specifico sia stato formulato dinanzi alla Corte di appello di Ancona, il che integra ragione ulteriore di inammissibilità. Per altro, la motivazione della Corte di appello sul punto risulta, per quanto sintetica, assolutamente congrua. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, escludendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché ha valutato di fatto congrua la pena così come determinata, muovendo dal minimo della pena edittale per il più grave reato e valutando proporzionati gli aumenti, di tal chè implicitamente, ha ritenuta corretta la determinazione della pena e, in assenza di ulteriori presupposti, non dovuta una ulteriore attenuazione della sanzione irrogata. 5. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe