CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24537/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. CYristian [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile di due ipotesi di usura, di una tentata estorsione e di una estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640, comma secondo n. 2 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. Il ricorrente, infatti si limita a riproporre, peraltro termini generici una questione giuridica già compiutamente valutata dal secondo giudice, che ha disatteso le censure formulate nell'atto di appello, individuando le ragioni per le quali i fatti vadano sussunti all'interno dell'art. 629 cod. pen. Il ricorso risulta, pertanto, fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, dOaltro canto, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che determina, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc pen. (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). A ben vedere, comunque, caso di specie, il giudice di appello, con il riferimento tenuto alla circostanza che le minacce sono state proferite nell'ambito di un rapporto di usura, al soggetto che le aveva pronunciate e alla idoneità delle stesse (da valutarsi ex ante) a coartare la libertà delle persone offese, si è conformato alla pacifica giurisprudenza dì legittimità sul punto e ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali si dovesse ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e non quella di truffa aggravata (cfr. Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072). 2. Alla inammissità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammisstà emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell