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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30193/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Milano in data 25/09/2019 aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., essendo in disponibilità del materiale di provenienza delittuosa rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita in data 02/12/2014, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1. Con riguardo all'affermazione di responsabilità, il ricorrente lamenta carenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (per difetto di una consulenza tecnica sulle presunte falsità in contestazione; per irrilevanza a fini probatori della mancanza di packaging ufficiale; per mancata considerazione delle giustificazioni anche documentali asseritamente fornite quanto alla provenienza legittima della merce de qua; per mancata contraffazione dei marchi in oggetto, alcuni dei quali, peraltro, non ufficiali; per incompiutezza degli accertamenti svolti, i cui esiti risulterebbero in parte non pervenuti; per difetto di consapevolezza dell'eventuale provenienza illecita della merce; per difetto di strumentalità dei macchinari tratti in sequestro; per illegittimità del sequestro).

1.1. I motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Come dettagliatamente illustrato a pag. 2 s. della sentenza impugnata, la Corte di appello ha, in particolare, valorizzato: - la mancanza non soltanto di packaging ufficiale, ma anche della indicata documentazione accompagnatoria (certificato di qualità, etichette e garanzia); fx- - la consulenza comprovante per alcuni marchi la contraffazione: per i marchi residui, "sebbene non vi sia specifica consulenza, manca la documentazione dimostrativa del loro acquisto a mezzo di concessionari autorizzati, oltre che (...) delle confezioni e dei cartellini che accompagnano i prodotti originali"; - il rinvenimento e sequestro "di centinaia di metri di nastri recanti loghi contraffatti di note squadre di calcio (...) nonché di due macchinari per il confezionamento di prodotti", che si è ragionevolmente ritenuto essere adibiti al confezionamento per la vendita dei prodotti di provenienza non ufficiale; - la mancanza di una congrua giustificazione di provenienza della merce in oggetto, atteso che le fatture prodotte dalla difesa "si riferiscono a categorie merceologiche molto ampie (sciarpe, scudetti), non collegabili in termini di certezza ai beni sequestrati, e, dall'altro, sono in larga parte molto risalenti nel tempo (dal 1995 al 2010), circostanza che induce ad escludere che siano relative alle merci acquistate nel mese di dicembre 2014"; - la prova, desunta dagli esiti dell'annotazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Guardia di Finanza, del fatto che i marchi de quibus non fossero scaduti (lo era il solo marchio "Lecce"); - quanto alla consapevolezza della provenienza illecita delle merce de qua, della quale l'imputato aveva certa e non negata disponibilità, l'assenza di valida giustificazione in ordine alla sua provenienza.

1.2. In diritto, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, secondo il quale integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva (Sez. 5, n. 36016 del 04/06/2008, Lanfranco, Rv. 241586 - 01).

2. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione degli articoli 133, 648, comma secondo, 62, comma primo, n. 4, 474-ter cod. pen., con vizi di motivazione.

2.1. Quest'ultima doglianza, dedotta per la prima volta in questa sede pur essendo già deducibile in appello, non è consentita.

2.2. Le doglianze ulteriori sono meramente reiterative, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento delle ulteriori statuizioni contestate, le modalità gravi della condotta accertata, in riferimento all'ingente materiale tratto in sequestro, e conseguente il valore economico di esso: la Corte di appello ha evidenziato, in particolare, che la pena base era stata benevolmente determinata in misura prossima al minimo edittale, e che era stata persino omessa l'irrogazione della pena pecuniaria, errore non emendabile in difetto di appello della parte pubblica.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Milano in data 25/09/2019 aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., essendo in disponibilità del materiale di provenienza delittuosa rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita in data 02/12/2014, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1. Con riguardo all'affermazione di responsabilità, il ricorrente lamenta carenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (per difetto di una consulenza tecnica sulle presunte falsità in contestazione; per irrilevanza a fini probatori della mancanza di packaging ufficiale; per mancata considerazione delle giustificazioni anche documentali asseritamente fornite quanto alla provenienza legittima della merce de qua; per mancata contraffazione dei marchi in oggetto, alcuni dei quali, peraltro, non ufficiali; per incompiutezza degli accertamenti svolti, i cui esiti risulterebbero in parte non pervenuti; per difetto di consapevolezza dell'eventuale provenienza illecita della merce; per difetto di strumentalità dei macchinari tratti in sequestro; per illegittimità del sequestro). 1.1. I motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Come dettagliatamente illustrato a pag. 2 s. della sentenza impugnata, la Corte di appello ha, in particolare, valorizzato: - la mancanza non soltanto di packaging ufficiale, ma anche della indicata documentazione accompagnatoria (certificato di qualità, etichette e garanzia); fx- - la consulenza comprovante per alcuni marchi la contraffazione: per i marchi residui, "sebbene non vi sia specifica consulenza, manca la documentazione dimostrativa del loro acquisto a mezzo di concessionari autorizzati, oltre che (...) delle confezioni e dei cartellini che accompagnano i prodotti originali"; - il rinvenimento e sequestro "di centinaia di metri di nastri recanti loghi contraffatti di note squadre di calcio (...) nonché di due macchinari per il confezionamento di prodotti", che si è ragionevolmente ritenuto essere adibiti al confezionamento per la vendita dei prodotti di provenienza non ufficiale; - la mancanza di una congrua giustificazione di provenienza della merce in oggetto, atteso che le fatture prodotte dalla difesa "si riferiscono a categorie merceologiche molto ampie (sciarpe, scudetti), non collegabili in termini di certezza ai beni sequestrati, e, dall'altro, sono in larga parte molto risalenti nel tempo (dal 1995 al 2010), circostanza che induce ad escludere che siano relative alle merci acquistate nel mese di dicembre 2014"; - la prova, desunta dagli esiti dell'annotazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Guardia di Finanza, del fatto che i marchi de quibus non fossero scaduti (lo era il solo marchio "Lecce"); - quanto alla consapevolezza della provenienza illecita delle merce de qua, della quale l'imputato aveva certa e non negata disponibilità, l'assenza di valida giustificazione in ordine alla sua provenienza. 1.2. In diritto, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, secondo il quale integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva (Sez. 5, n. 36016 del 04/06/2008, Lanfranco, Rv. 241586 - 01). 2. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione degli articoli 133, 648, comma secondo, 62, comma primo, n. 4, 474-ter cod. pen., con vizi di motivazione. 2.1. Quest'ultima doglianza, dedotta per la prima volta in questa sede pur essendo già deducibile in appello, non è consentita. 2.2. Le doglianze ulteriori sono meramente reiterative, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento delle ulteriori statuizioni contestate, le modalità gravi della condotta accertata, in riferimento all'ingente materiale tratto in sequestro, e conseguente il valore economico di esso: la Corte di appello ha evidenziato, in particolare, che la pena base era stata benevolmente determinata in misura prossima al minimo edittale, e che era stata persino omessa l'irrogazione della pena pecuniaria, errore non emendabile in difetto di appello della parte pubblica. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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