CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata 1'8 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 2 e 3, numero 1, 582 e 585 cod. pen. e altro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata traduzione della sentenza impugnata; 2.2 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; 2.3 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena e alla mancata indicazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotto non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275103; Sez. 5, n. 32878 del 5.2.2019, Rv 277111). 3.2 Con riferimento al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nel caso di specie, la Corte territoriale, valorizzando negativamente la gravità del reato per le modalità aggressive della condotta nonché sottolineando l'assenza di elementi positivi da apprezzare, ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e correttamente applicato la legge penale, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, di cui all'art. 133, comma 1, numero 1) cod. pen.. 3.3 Le doglianze difensive, formulate nell'ultimo motivo, inerenti al trattamento sanzionatorio, non sono ammissibili in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Deve poi precisarsi che la mancata indicazione dei singoli passaggi per addivenire alla pena finale non ha costituito motivo d'appello ma è stato proposto inammissibilmente soltanto con il presente ricorso.Ad ogni modo, la Corte territoriale, ritenendo che la pena irrogata dal primo giudice fosse congrua e adeguata in ragione della gravità del reato, desunta dalle circostanze e modalità dei fatti nonché della personalità dell'imputato, ha confermato la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio e, in tal modo, ha fatto proprio il calcolo operato dal Tribunale, che ha indicato la pena base e l'aumento disposto a titolo di continuazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] aola